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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: johnmilton15/12/2011 18:21:58
NAPOLI CONSEGNA...I MIGLIORI VANNO VIA!! AD MAIORA!!!

Da: xoo15/12/2011 18:30:25
a ct a ke ora finiscono??

Da: ira15/12/2011 18:31:50
A voi di Napoli auguro che la commissione che Milano sia spietata nella correzione dei vostri compiti... Ciò che ho visto in questi giorni di esame in questo forum è vergognoso! Mi chiedo come sia possibile per i candidati comunicare con l'esterno con estrema facilità... ciò che più mi scandalizza non è l'atteggiamento degli esaminandi ma quello della commissione che consente tutto questo

Da: giovanna darco15/12/2011 18:33:47
signori, mi dite napoli a che ora consegna?

Da: ira15/12/2011 18:33:50
*di milano

Da: giustiziere x ira15/12/2011 18:34:09
tanto ci penserà milano a far giustizia!

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Da: ester8215/12/2011 18:39:53
x ira .....perchè non vai a fare quello che ti riesce meglio: battere anzichè rompere le scatole a questi poveri ragazzi

Da: ira15/12/2011 18:41:10
Spero che la commissione di milano sia più seria di quella di napoli e sinceramente credo che non sia poi così difficile superare per serietà la commissione campana!!!

Da: ira per ester15/12/2011 18:43:13
Ester se ci tieni che ti venga a trovare al posto di lavoro lo faccio... ma non pretendere che io diventi tua collega

Da: lamù15/12/2011 18:44:17
notizie su Salerno?

Da: lamù15/12/2011 18:44:18
notizie su Salerno?

Da: AVV15/12/2011 18:52:02
GRAZIE A TUTTI

Da: CAGNACCIO15/12/2011 18:56:39
Ragazzi mi va bene la sentenza del 2010 che rafforza l'inesistenza del peculato, ma il caso dell'atto è qua dentro.



Cass. pen. Sez. VI, (ud. 09-04-2008) 29-07-2008, n. 31688



Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 7 ottobre 2004 con cui il G.u.p. del Tribunale di Taranto, in sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto C.M. responsabile dei reati di peculato (art. 314 c.p.) e di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

All'imputato, dipendente dell'Istituto Talassografico "(OMISSIS)", organo di ricerca del C.N.R., era stato contestato di aver utilizzato il computer, di cui aveva la disponibilità in ragione dell'attività di ricerca che svolgeva, per collegarsi sulla rete internet al fine di visionare e memorizzare materiale pornografico e pedopornografico, di cui è stato trovato in possesso in notevole quantità (oltre settemila immagini).

2. - L'imputato e il difensore hanno proposto distinti ricorsi, contenenti identici motivi che possono essere riportati unitariamente.

Con il primo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 314 c.p.: si sostiene l'insussistenza del reato di peculato in quanto nella specie la condotta dell'imputato non avrebbe prodotto alcun depauperamento del patrimonio dello Stato economicamente apprezzabile, in quanto la connessione alla rete internet, tramite il computer dell'ufficio, per l'acquisizione di files pornografici non ha determinato alcun costo a carico dell'Amministrazione del CNR; si evidenzia che lo scaricamento dei files non avrebbe comportato alcuna interruzione del lavoro istituzionale svolto dall'imputato; infine, si sottolinea come la sentenza non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla presunta lesione dell'oggetto giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 600 quater c.p.: si censura la sentenza sotto il profilo del difetto motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, in quanto non sarebbe stata presa in attenta considerazione la modalità attraverso cui l'imputato acquisiva i files, modalità che non consentiva alcuna preventiva selezione del materiale dal momento che venivano "scaricati" circa trenta files al minuto. La sentenza, sul punto dedotto con i motivi d'appello, non avrebbe offerto alcuna motivazione, desumendo la sussistenza del reato con esclusivo riferimento alla condotta oggettiva e al numero di immagini documentate, omettendo ogni seria valutazione circa il profilo soggettivo, che avrebbe dovuto portare ad escludere che l'imputato abbia consapevolmente acquisito immagini di contenuto pedopornografico.

Infine, con l'ultimo motivo lamentano la mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in relazione alla quale la sentenza non avrebbe offerto alcuna giustificazione concreta.

Motivi della decisione

3. - Preliminarmente deve procedersi alla diversa qualificazione del fatto contestato al capo d) dell'imputazione, in quanto la condotta attribuita a C.M. non configura il delitto di peculato, bensì il meno grave reato di abuso d'ufficio.

L'elemento oggettivo del peculato è costituito, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla L. n. 86 del 1990, dall'appropriazione, che si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente; sul piano soggettivo, inoltre, si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio.

Si tratta di elementi che caratterizzano anche l'ipotesi del peculato d'uso, sebbene in tal caso l'appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa. Invece, non ricorre la figura di peculato, ma quella di abuso d'ufficio, quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio, che si concretizzi semplicemente in un uso indebito del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (Sez. 6^, 12 dicembre 2000, n. 381, Genchi ed altri).

La fattispecie in esame corrisponde pienamente a quest'ultima ipotesi. Infatti, come risulta dalle stesse sentenze di merito, la linea telefonica dell'istituto talassografico, che consentiva il collegamento ad internet, prevedeva da contratto un costo forfetario, cioè indipendente dal tempo di connessione, e l'imputato, che aveva la disponibilità del computer nonchè il libero accesso ad internet per lo svolgimento della sua attività di ricerca, scaricava il materiale pedopornografico durante le ore lavorative, mentre si dedicava alle sue specifiche mansioni. Già questi elementi appaiono sufficienti ad escludere la configurabilità del delitto di peculato.

Nella condotta dell'imputato, così come ricostruita in sentenza, manca sicuramente il danno cagionato all'amministrazione, dal momento che l'uso della linea di connessione ad internet non ha comportato maggiori costi a carico dell'amministrazione. E se è vero quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, secondo cui la natura plurioffensiva del peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione, tuttavia ciò che non è stato considerato dai giudici d'appello è che nel caso in esame difetta proprio la condotta "appropriativa" che, come si è visto, caratterizza la fattispecie astratta di cui all'art. 314 c.p..

In altri termini, non vi è stata alcuna esclusiva "acquisizione" di beni da parte dell'imputato ed è mancato ogni tipo di atteggiamento di "interversione" nel possesso dei beni appartenenti all'amministrazione, ma solo un uso indebito della linea telefonica, con un sicuro profitto a proprio vantaggio, che configura il diverso reato di abuso d'ufficio. Più precisamente, non è dato individuare l'elemento dell'appropriazione da parte del C. del personal computer e della linea telefonica, così come contestato nel capo di imputazione. Tali beni, considerato il contesto in cui sono stati illegittimamente utilizzati non sono mai usciti dal patrimonio della pubblica amministrazione, ma sono stati semplicemente distratti a profitto proprio dell'imputato, che ne ha fatto un uso arbitrario, per conseguire indirettamente un personale tornaconto.

Giova ribadire che con la novella del 1990, la figura dell'appropriazione è diversa e autonoma rispetto a quella della distrazione a profitto proprio - quest'ultima, infatti, è rifluita nell'abuso d'ufficio, il cui bene protetto è esclusivamente il buon andamento della amministrazione pubblica e non anche il patrimonio altrui. La distrazione si concreta in un semplice "abuso dell'uso della cosa", senza tuttavia la perdita della stessa e la conseguente lesione patrimoniale.

Del reato di cui all'art. 323 c.p., secondo la formulazione in vigore dopo la riforma introdotta dalla L. n. 234 del 1997, ricorrono, nella specie, tutti gli elementi costitutivi: nel comportamento tenuto dall'imputato, dipendente di un istituto di ricerca di diritto pubblico, è riscontrabile la violazione di legge, in quanto vi è stato un uso delle attrezzature dell'ente pubblico di ricerca per un fine diverso da quello voluto dalla legge e comunque estraneo alla pubblica amministrazione, con l'effetto che l'utilizzazione per scopi personali ha finito con il travalicare lo schema di legalità e ha rappresentato, nella sua oggettività, offesa dell'interesse tutelato, perchè si è posta come causa efficiente dell'ingiusto vantaggio patrimoniale conseguito dall'agente; l'intenzionalità dell'evento è conclamata dalla stessa dinamica dei fatti.

4. - Inquadrato, pertanto, l'addebito contenuto nel capo d) dell'imputazione nel paradigma di cui all'art. 323 c.p., si deve prendere atto, tuttavia, della intervenuta prescrizione sia di questo reato, che del reato di cui all'art. 600 quater c.p., dovendo escludersi che ricorra una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Ed invero, considerato che la consumazione di questi reati si è esaurita nell'aprile 2000, avuto riguardo alla pena edittale prevista per tali illeciti (reclusione inferiore a cinque anni), il termine di prescrizione, nella sua massima estensione (anni sette e mesi sei ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., comma 3), anche considerando il periodo aggiuntivo di tre mesi e otto giorni determinato dai rinvii delle udienze, è ad oggi interinante decorso.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente.

P.Q.M.

Qualificato il reato di cui al capo d) dell'imputazione come abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008

Da: luna203015/12/2011 19:00:11
Qualcuno sa se a lecce hanno finito?

Da: X Estrella81....15/12/2011 19:04:27
Si hanno finito a Lecce!!!

Da: e'' finitaaaaaaaaaaaaaaa15/12/2011 19:06:08

- Messaggio eliminato -

Da: xira15/12/2011 19:06:27
certo..perchè al Nord è impedito l'accesso al sito vero?!Apri gli occhi e ti renderai conto che c'è gente da tutta italia..ah,già..per rendertene conto dovresti prima azionare il cervello!

Da: Tifoso15/12/2011 19:07:58
Finito a Catania..

Da: giustiziere xira15/12/2011 19:09:35
anche al nord, ma meno.
Tu non lo sai ma io l'esame l'ho dato per due volte e so bene come funziona. Si copia, ma molto più al sud, altrimenti come mi spieghi il pellegrinaggio che fino a qualche anno fa facevano dal nord a catanzaro??? (gelmini compresa)

Da: .........!!!!!!!15/12/2011 19:10:51
a salerno hanno finito???

Da: AIUTOOOOOOO15/12/2011 19:11:53
scusate ma io ho scritto in stampatello perchè ho una brutta caligrafia ho sbagliato????????? MI ANULLANO IL COMPITO????????

Da: lecce15/12/2011 19:14:13
sapete se a che ora hanno consegnato a lecce 

Da: giustiziere vi saluta15/12/2011 19:16:49
AUGURO A TUTTI DI SUPERARE QUESTA MERDA DI ESAME SENZA SENSO.

RAGAZZI HO SCHERZATO, VOGLIO BENE A TUTTI, VI AUGURO BUONE FESTE E UN ABBRACCIO FORTE FORTE!!! SPECIE AGLI AMICI NAPOLETANI DAL CUORE GRANDE GRANDE!!!

giustiziere

Da: ira x xira15/12/2011 19:17:54
Dovresti azionare tu il cervello....io non sto parlando della differenza tra nord e sud ma sto dicendo che le cose a napoli si sono svolte in maniera indecente e ciò non è corretto nè nei confronti dei candidati delle altre città nè tantomeno dei candidati di Napoli che hanno svolto l' esame contando esclusivamente sulla propria preparazione e non su aiutini provenienti dall' esterno...

Da: pointerk80 15/12/2011 19:22:56
chiedo aiuto, l'aver fatto un introduzione, descrivendo il delitto di peculato  prima dell'atto di penale può causare problemi?

Da: 15/12/2011 19:24:43
Cred

Da: x pointetk15/12/2011 19:26:32
Credo di si pointerk

Da: pompo15/12/2011 19:32:43
vergogna vergogna vergogna vergogna!!

Da: x TUTTI15/12/2011 20:00:03
scrivere ex art 530 1 comma perché il fatto non costuituisce reato anziché ex art. 530 1 co perché il fatto non sussite è errore grave?

Da: tati8215/12/2011 20:23:07
ad ira...scusa ma giusto per non farmi i caxxi tuoi, dici che al sud è più facile fare l'esame per mancanza di serietà nei controlli...tu l'hai mai fatto a napoli??? io sono appena uscita dal padiglione 3 di napoli e lì avevamo le commissarie che venivano al cesso mentre eravamo intente a fare le nostre cose, non nell'anticamera dei bagni, MA DIRETTAMENTE DOVE SI TROVAVANO I GABINETTI!!!! pur di non farci copiare, tu che ne dici??

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