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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: principessa81 | 15/12/2011 17:34:48 |
PER TREMEBONDO..PERCHè NN GUARDI L'ATTO EDI AMICO DI TUTTI??? E TI RENDI CONTO CHE LA SENTENZA CHE DICI NN C'è..CI SBAGLIAMO IN DUE????POI NN è DETTO CHE L'AVV DEVE SAPERE TUTTE LE SENTENZE...SI DIFENDE CN QUELLE CHE HA | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:35:27 |
PRINCIPESSA81 TI SCRIVO UNA BELLA PROCURA SPECIALE PE TE MANNA AFFANCULLLLLLL | |
Da: ester82 | 15/12/2011 17:35:28 |
pricipessa 81 stai fora e capa | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:36:15 |
ESTER DAMMI UNA MOTIVAZIONE E ACCETTO IL CONSIGLIO. | |
Da: aboliamoesamedistato | 15/12/2011 17:37:36 |
Perchè non lo aboliscono questo schifo di esame di stato per l'abilitazione alla professione forense?un meccanismo diabolico e inefficiente strutturato in totale assenza di trasparenza...migliaia di ragazzi chiusi per ore per redigere elaborati che nessuno leggerà ..se non accompagnati da assegni o favoritismi di ogni genere!!!Sono proprio curioso di sapere per esempio se c'è qualcuno in commissione che,posto nelle stesse condizioni dei candidati, sia in grado di redigere l'atto di amministrativo in maniera quantomeno sufficiente..sempre che esistano dei parametri oggettivi in base ai quali valutare la sufficienza stessa!E' assolutamente ridicolo!!!!!Comunque sia anche quest'anno è andata..un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati... | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:37:41 |
PRINCIPESSA81 NELLA DENEGATA IPOTESI CHE DIVENTASSI AVV PENSO CHE ò CLIENT SADDà DIFENDER A TEEEEEEEEEE!!!! VAI A SCAVà è PATANNNNNNNNNNNN | |
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Da: ester82 | 15/12/2011 17:38:01 |
non serve la procura specisle spero tu non sia un avvocato..povereetti ituoi clienti | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:39:24 |
GRANDE ESTER82 GRANDE E MASSIMO RISPETTO A TE!!!!! | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:39:26 |
CONTINUI A DIRE NN SERVE MA DAMMI LA FONTE GIURIDICA....PARLI PER SENTITO DIRE....ALLORA | |
Da: munnezzzz | 15/12/2011 17:41:17 |
E TU PARLI SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE PSICOTROPE....VAI A ZAPPÃ A TERRRRR MUNNEZZZZ | |
Da: Riminiiiiiiiii | 15/12/2011 17:41:47 |
Nessuna notizia da Rimini??? Dai per piacere a che ora è la consegna? | |
Da: amico di tutti | 15/12/2011 17:43:37 |
CORTE D' APPELLO DI _______ SEZIONE PENALE______ P. P. N. 01/01 R.G. N.R. P. P. N. 01/01 R. GEN.TRIB. ATTO DI APPELLO L' Avv. _______, del foro di _____, con studio in_____ alla via____, nella qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto di Caio, nato a______il________e residente in ______ , via________, imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art. 314 c.p. espone quanto segue * * * * * * * Il sig. Caio è dipendente del Comune di Beta e durante l'orario di lavoro viene sorpreso dal Sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio, naviga in internet visitando siti non istituzionali. Da quest'ultimi, inoltre, scarica, su archivi personali, immagini e filmati non attinenti alla proprie mansioni nonché agli interessi pubblici dell'ente. Durante il processo di primo grado si è accertato che i file scaricati sono stati più di 10.000 e che l'attività incriminata è durata più di un anno. Si è evidenziato durante la fase dibattimentale del processo, alla luce delle indagini difensive svolte, che il Comune di Beta aveva stipulato con l'ente gestore telefonico un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", prescindente quindi dal numero di accessi ad internet effettuati durante il periodo oggetto dell'accordo. Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore DICHIARA di proporre appello avverso la sentenza di condanna n. ______emessa il____e pubblicata il_____del Tribunale di ________ procedimento penale n. ________R.G.N.R. e n. ____ R.G.Trib., con la quale il sig. Caio è stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione, per i seguenti MOTIVI 1. ERRATA APPLICAZIONE ED INSUSSISTENZA DELL'ART. 314 C.P. Il delitto di peculato è una forma di appropriazione indebita da parte del pubblico ufficale ed in particolare del funzionario pubblico. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. sarebbe il patrimonio della P.A., evidentemente compromesso da condotte appropriative commesse da tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa all'interno della stessa, avendo, per ragioni di servizio o di ufficio, la disponibilità di denaro o di cose mobili altrui. Si rammenta sia la giurisprudenza citata che la dottrina considerano che il reato di peculato sia configurabile solo qualora la cosa della quale il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore apprezzabile. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che: "Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. è l'integrità patrimoniale della P.A., con l'effetto che se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto il reato non può profilarsi mancando un'effettiva lesione patrimoniale"(Cass. Pen., sez. VI, sentenza 29.09.2010 n. 35150) Altro orientamento giurisprudenziale, alla luce della teoria costituzionalmente orientata del diritto penale, sostiene che il delitto di peculato abbia, come quasi tutti i reati, natura plurioffensiva. Tale delitto, infatti, tenderebbe ad incriminare, al contempo, sia le condotte lesive del patrimonio della P.A., sia tutte quelle condotte contrastanti con i principi d'imparzialità e di buon andamento dell'agire pubblico ex art. 97 Cost.. La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che: "La disposizione dell'art. 314 c.p., oltre a tutelare il patrimonio della Pubblica Amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa, basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte"(Cassazione penale , sez. VI, sentenza 24.03.2005 n. 13064). Nel caso di specie non si sarebbe, di fatto, determinata la lesione di nessuno dei beni giuridici prima richiamati. La tariffa forfettaria è dovuta a prescindere dagli accessi e dal numero di periferiche attivate. I computers sono comunque collegati alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione che i dipendenti ne fanno. Non essendosi determinato alcun danno patrimoniale effettivo in capo all'Ente Comunale né alcuna lesione dei principi ex art. 97 Cost. a seguito della condotta del sig. Caio appare evidente come il reato contestato non sia configurabile. Per questi motivi il sottoscritto procuratore CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di _____ Voglia, in riforma della sentenza impugnata IN VIA PRINCIPALE assolvere l'imputato con formula piena dal reato di cui all'art. 314, perché il fatto non sussiste; IN VIA SUBORDINATA Concedere, in caso di decisione sfavorevole all'imputato, le attenuanti ex art. 62 n. 4 c.p. attesa la tenuità del fatto nonché le attenuati generiche visto lo stato d'incersuratezza e le modalità applicative dello stesso. Luogo e data Avv._________________ NOMINA DEL DIFENSORE Nomino mio difensore di fiducia l'Avv. ________ del Foro di _________, con studio in ____, alla via_____,conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione. Eleggo domicilio presso il suo studio professionale, sito in _______, alla Via ________. Tizio E' vera ed autentica | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:46:21 |
Riguardo all'appello, la procura speciale serve tra i tanti motivi se l'avvocato non era il difensore anche in primo grado( nella traccia nn era specificato) quindi era meglio metterla. | |
Da: sfruttati | 15/12/2011 17:48:03 |
ragazzi ma ci pensate a quanti soldi si stanno facendo quelli di mininterno con tutti questi contatti in questa settimana? per questo non bannano nessuno, NON GLI CONVIENE!!! | |
Da: lia | 15/12/2011 17:50:46 |
Qualcuno è a conoscenza dell'orario di consegna di palermo? | |
Da: avvocatissimo 23 | 15/12/2011 17:53:53 |
principessa 81 sei una zoccola | |
Da: cz | 15/12/2011 17:56:13 |
quando si consegna a catanzaro? | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:56:19 |
procura speciale al fine di esercitare la facoltà prevista dall'art. 589 c.p.p. (rinuncia impugnazione) | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:57:29 |
avvocatissimo io ,tua mamma e tua sorella lavoriamo allo stesso posto. | |
Da: x lia | 15/12/2011 17:58:33 |
Qui non troverai notizie sull'esame di Palermo perchè nel capoluogo siciliano l'esame si svolge in maniera seria...qui trovi notizie di napoli, salerno e qualche altra città dove sembra che il cellulare sia a portata di mano di tutti (o quasi) i candidati!! | |
Da: marcovic | 15/12/2011 17:58:44 |
ragazzi napoli ha finito notizia certa buon natale e buon anno a tutti grazie di tutto | |
Da: principessa81 | 15/12/2011 17:59:57 |
confermato allora a Napoli hanno consegnato??? | |
Da: marcovic | 15/12/2011 18:02:09 |
si confermato a Napoli hanno consegnato in bocca al lupo a tutti quelli che hanno sostenuto l'esame | |
Da: ANGY78 | 15/12/2011 18:06:35 |
ragazzi io chiudo..in bocca al lupo a tutti | |
Da: INDUFN | 15/12/2011 18:09:29 |
Da: ira | 15/12/2011 18:11:25 |
Napoli consegna e magicamente il forum si spegne... | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 18:13:17 |
scusate, si dice che a Napoli abbiano consegnato, ma come mai non sento i fuochi d'artificio?? | |
Da: incerto | 15/12/2011 18:14:50 |
avete messo pure l'attenutante speciale di cui all'art. 323 bis c.p.??? | |
Da: almass | 15/12/2011 18:15:40 |
sapete niente se a rimini hanno consegnato? | |
Da: Missy1992 | 15/12/2011 18:18:51 |
Scusate... questa era giusta????? Al sig. Cancelliere del Tribunale di .... ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ...... Atto d'Appello Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. caio nato a .... il ..... ivi residente e domiciliato alla via ...... n�°...., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n�° ...../... R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n�°.../.. R.G.SENT., pronunciata in data ..... e depositata in cancelleria in data ... dal Tribunale ...., alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi: ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.; Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori. Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato. Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto. Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità . Difatti, la Suprema Corte con sentenza n�°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso". Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto. RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI; Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena. La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo. Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto. Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno. La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto. Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti. Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva prognosi. Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo. In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena. Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti. L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa. Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente impugnazione, c h i e d e â�� Assoluzione ex art 530 cpp; â�� Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena. Con osservanza Avv. ..... | |
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