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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: raf15/12/2011 12:33:50
si aspetta che poi viene....

Da: ale15/12/2011 12:35:26
qualcuno potrebbe postare l' atto

Da: ...15/12/2011 12:35:46
ad avercelo...

Da: raf15/12/2011 12:37:00
finalmente qualcuno che scrive qualcosa di serio! ciao ale hai bisogno dell'atto?? ho paura che su questo forum nessuno ci stia lavorando. sto cercando su altri forum e siti ma nulla x penale.

Da: rorrrrryyy15/12/2011 12:38:19
mi consigliate qualk altro forum o sito dove poter trovare le soluzioni?

Da: majo 15/12/2011 12:38:48
raga siamo nei guai!?

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Da: raf15/12/2011 12:39:18
hai capit....

Da: Marito in ritardo15/12/2011 12:39:34
Qualcuno mi sa dire a che ora hanno dettato a Rimini???

Da: fra__89 15/12/2011 12:40:23
raga mandateci i link degli altri forum sui quali trovare l atto di penale per piacere!!

Da: rorrrrryyy15/12/2011 12:40:55
si x favore mandateli!

Da: Esamenapoli7915/12/2011 12:42:30
BISOGNA FARE UN ATTO DI APPELLO (usate un formulario) CON MOTIVO UNICO: INSUSSISTENZA DEL REATO CONTESTATO.
ESAME DEL REATO EX ART. 314 NEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI.
IN PARTICOLARE, ANALISI DEL BENE GIURIDICO TUTELATO (PATRIMONIO MOBILIARE DELLA PA E BUON ANDAMENTO DELLA STESSA). RAGIONARE SUL VALORE ECONOMICO DELLA "COSA" DI CUI L'IMPUTATO SI SAREBBE APPROPRIATO, PER CONCLUDERE CHE TALE VALORE NON È APPREZZABILE A FRONTE DELLA TARIFFA FLAT.
CITARE LA MASSIMA A CONFERMA.
PQM
IN RIFORMA DELL'INTESTATA SENTENZA, VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO ADITA ASSOLVERE CAIO PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE.

Si deve evidenziare che nel caso di indebito utilizzo della rete internet da parte di un dipendente pubblico, ai fini della configurabilita' dell' art. 314 cp , non si deve avere riguardo unicamente alla condotta di appropriazione dell'energia elettrica (che viene consumata in quanto l'apparecchio rimane acceso); la giurisprudenza di legittimita ( cass. sez. vi, 21 maggio 2008 n. 20326) ha infatti evidenziato come la rilevanza penale di tali comportamenti sia legata alla diversa tipologia di convenzione esistente tra l'ente pubblico ed il provider (si noti nel caso di specie il pacchetto 'tutto compreso'..) Nel caso in cui tale accordo prevede un accesso costante al web ad un costo fisso (previsto nella traccia odierna al termine 'tutto compreso') il dipendente pubblico che utilizzi indebitamente il collegamento alla rete internet , di cui dispone per ragione o a causa del proprio ufficio, non realizza alcuna appropriazione penalmente rilevante (ex art. 314 cp).
Nel caso invece contrario in cui la convenzione preveda un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, la giurisprudenza di legittimita, richiamandosi ad alcuni suoi precedenti in tema di indebito utilizzo del telefono d'ufficio, ha affermato la realizzazione di un'appropriazione delle energie elettriche appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalita totalmente estranee alla pubblica funzione svolta (masterizzazione di dvd e download di immagini e video) e la conseguente configurabilita del reato di peculato (art. 314 cp).
Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato.
La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni.
Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità, ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato.
Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" .
A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A.
A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile.
Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività, l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150).
Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709)
Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A. che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio.

Da: fraak 15/12/2011 12:42:31
necessito di uno qualsiasi degli atti svolti, devo aiutare un amico

Da: CB15/12/2011 12:42:56
io credo che in via subordinata si debba prospettare l'abuso d'ufficio xè ha una pena minore, altrimenti se respingono l'appello per l'unico motivo prospettato che faccio, mi attacco al tram?

Da: collega15/12/2011 12:43:26
Secondo voi, possiamo chiede in subordine la derubricazione in peculato d'uso?

Da: vitus avv.15/12/2011 12:45:05
non ho mai visto dei pareri ed atti così facili, quest'esame mi sembra sia diventato una farsa...

Da: Milhouse12345615/12/2011 12:46:16
Qualcuno potrebbe linkarmi il sito del forum di HelpDesk per favore??? non riesco più a trovarlo....vorrei confrontare quello che si discute la con quello che si dice qua.....ovviamente vi terrò informati.....
grazie anticipatamente

Da: ... x vitus avv.15/12/2011 12:46:38
e perchè non lo fai tu??

Da: Missy1992 15/12/2011 12:46:53
Se per te è così semplice, daccela tu la soluzione!!!!

Da: antof79 15/12/2011 12:47:11
l'assoluzione deve essere chiesta "perchè il fatto non costituisce reato" giusto?

Da: MAFALDA66666615/12/2011 12:47:23
RAGAZZI MA SUL PECULATO PER MALFUNZIONAMENTO DELLA P.A. NON DITE NIENTE?????

Da: vito876515/12/2011 12:47:28
vitus avv ma che dici? ricorda che parli con dei praticanti

Da: cz15/12/2011 12:47:31
La formula comunque è il fatto noncostituisce reato!!!!!!!!!!!!!!!

Da: fefè15/12/2011 12:48:48
x collega no!!!!!!!!!!!!! il fatto non sussuste il dipendente non si è appropriato di nulla  e l'ente avrebbe pagato ugualmente il canone 

Da: rorrrrryyy15/12/2011 12:50:36
ma fallo se è così semplice...noi nn aspettiamo altro

Da: Esamenapoli7915/12/2011 12:50:45
vi ho inserito qualche tranello nell'atto cosi per godere nel vedere i bocciati..... aha hahahahaa la vita va cosi meglio pratcanti fotocopiatori sottomessi a noi Avvocati!!!

Da: FRAAAA2315/12/2011 12:50:50
Ma nessuno ha risolto qualcosa?? è l'1 ragazzi!! Rispondeteeeee

Da: tu15/12/2011 12:50:54
generale o speciale

Da: MAFALDA66666615/12/2011 12:51:38
IL FATTO NON SUSSISTE?????? E IL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DOVE LO METTETE?????

Da: Missy1992 15/12/2011 12:52:47
Sono già le 13!!!! il tempo vola! vi prego postate l' atto di penale svolto correttamente!

Da: triny77 15/12/2011 12:53:10
Vi abbiamo già scritto venti volte la soluzione!!

Atto d'appello, con motivo unico: insussistenza del reato contestato.
Esame del reato ex art. 314 nei suoi elementi costitutivi: reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera; elemento soggettivo: dolo generico; elemento oggettivo: appropriazione della cosa mobile altrui.
In particolare, analisi del bene giuridico tutelato (patrimonio mobiliare della PA e buon andamento della stessa). Ragionare sul valore economico della "cosa" di cui l'imputato si sarebbe appropriato, per concludere che tale valore non è apprezzabile a fronte della tariffa flat.
Citare la massima a conferma.
PQM
in riforma dell'intestata sentenza, voglia l'ill.ma Corte d'appello adita  assolvere Caio perchè il fatto non sussiste

Non mettete subordinate indicando altre fattispecie di reato: siete i difensori, non il PM!
La conclusione è "il fatto non sussiste" perchè manca l'elemento oggettivo (nonchè il danno al bene tutelato, che è essenziale visto che il peculato è reato di danno).

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