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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: Io PER Te15/12/2011 12:13:01
ragazzi ma che succede oggi? volete per favore dire come bisogna procedere per favore...,non scherziamo

Da: raf15/12/2011 12:14:03
ancora chiedete sta cazzo di estrella81!!! l'ha scritto stamattina!! non c'e' e' fuori ufficioooooooooooo

Da: @_@15/12/2011 12:14:06
meno male che ho chiesto allora!!! Grazie per avermi fermato in tempo!

Da: ant15/12/2011 12:14:58
confermate questa traccia???


Traccia (amministrativo)
Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul
predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo.
Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di
costruire in sanatoria.
Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio.
Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la
revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul
presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte
dell'ufficio tecnico comunale.
Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto
giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa

Da: fraccazzi DA VELLETRI15/12/2011 12:17:38
abbiamo la soluzione di penale???????????????????????'

Da: FRA15/12/2011 12:18:05
AMMINISTRATIVO:

L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile zeta, per destinarlo a sede universitaria.
Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.


QUESTA è QUELLA UFFICIALE DI AMMINISTRATIVO!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: gabbbbiiii15/12/2011 12:18:38
x triny77....puoi darci una soluzione completa? x faaavoooreeee

Da: ant8215/12/2011 12:19:04
oggi senza estrella siamo roviunati!!!

Da: leo15/12/2011 12:20:05
dall'aula mi chiedono  "motivazione " della traccia penale

avete qualcosa???

Da: X Estrella81....15/12/2011 12:20:11
Ma estrella81 c'è o noooooooooooooo???? Rispondeteeeee

Da: majo 15/12/2011 12:20:35
per favore soluzione penale

Da: Avv. Prof. FETENTE15/12/2011 12:20:38
IHIHIHIHIHIH !!!!!

Da: ***Betta***15/12/2011 12:20:38
buongiorno a tutti...
i ragazzi mi chiedono le motivazioni... cosa gli devo dire???

Grazie in anticipo

Da: topolona15/12/2011 12:21:28
Anche da Lecce mi chiedono i motivi dell'appello

Da: just X ESTRELLA15/12/2011 12:21:54
ma sta benedetta sentenza è giusta: 25 novembre 2010, n. 41709.????????? ma dv è estrella?maledizione!!!!!!!!!

Da: rox15/12/2011 12:22:10
Reato di peculato - Non scatta se l'uso per fini privati del cellulare di servizio fornito a un pubblico ufficiale è modesto

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 25.11.2010, n. 41709
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha disposto non luogo a procedere nei confronti di Mario E. in ordine ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Stresa, e pertanto pubblico ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impegno della utenza e un costo di euro 75,49. Uguale statuizione ha emesso nei confronti dell'E. in relazione al reato ex art. 323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer dell'ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto personali.
Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione di condotte che comportavano modesti costi, doveva concludersi per "l'assenza di atti appropriativi di valore economico sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato". Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo del reato consistente nell'ingiusto vantaggio patrimoniale "rappresentato da un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato quale conseguenza della condotta abusiva". Doveva poi escludersi la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all'utilizzo del computer dell'ufficio per usi personali perché il Comune di Stresa aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quindi, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile sotto il profilo di risparmio di spesa.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica. Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quest'ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del reato di peculato sub a). Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di questa corte di cassazione in ordine a vicende analoghe e soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in considerazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono, sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evidente l'ingiusto vantaggio patrimoniale che l'indagato si è procurato.
L'indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010 con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b), se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato la giurisprudenza di questa corte di cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno arrecato era di circa 75 euro in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevole al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i casi che si sono presentati ali esame della Corte di cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per contenere censure non consentite nel giudizio di cassazione in quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla raccolta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere l'accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremento economico del beneficiario idoneo a configurare il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al reato di abuso di ufficio.
È anche corretta la decisione assunta in ordine al capo c), essendo emerso che il Comune di Stresa aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l'accesso in Internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell'E. e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione

Da: oclaf 15/12/2011 12:22:22
Estrella c'è... Diamole un pó di tempo

Da: cicci8615/12/2011 12:22:56
Anche da reggio hanno bisogno dei motivi di appello!!!!

Da: fraccazzi DA VELLETRI15/12/2011 12:23:16
qualcuno ha gia' le altre soluzioni?amministrativo o civile????

Da: just X ESTRELLA15/12/2011 12:23:19
rispondete vi prego????????

Da: ...15/12/2011 12:23:31
ooook.....estrella sei tutti noiiiii!!!!!!!

Da: uuuuuuuffffffffff15/12/2011 12:25:01
x favore qnd arrivate alla soluzione specificatelo! grazie mille altrimenti nn capisco

Da: raf15/12/2011 12:25:32
ancora?????? estrella sta lavorando ed e' fuori ufficio!! lo ha scritto stamattina alle 10 vi entra nel cervello o no??

Da: cuopecc15/12/2011 12:26:48
raf sei un povero impotente come me...

Da: sbi15/12/2011 12:26:57
Non ho ancora capito se quella di mano nera va bene o no

Da: aser15/12/2011 12:27:37
cmq in momenti di forte pressione, offendere e ingiuriare le persone sembra la normalità.... calmatevi un po!!

Da: raf15/12/2011 12:28:58
povero impotente del cazzo siccome so' leggere stamattina ha scritto: mi dispiace ma oggi sono fuori ufficio e non vi posso aiutare. coglione!! zitto e fai lavorare le persone.

Da: asterix lecce15/12/2011 12:29:07
ragazzi state calmi....... npensate al bene comune in questo momento ..... la soluzione

Da: BULLO15/12/2011 12:30:32
le conclusioni all'atto di penale quali sonoooo???aiutoooo!!!

Da: ...15/12/2011 12:31:39
si ma pi dopo ha detto che cercava di aiutarci...!!!!!

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