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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
1179 messaggi, letto 51921 volte
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Da: cuopecc15/12/2011 11:54:02
io come vi ho detto prima sono un po ricciunciello!!!

Da: atto PENALE15/12/2011 11:54:19
come dice  la Cassazione penale, sez. VI 19/10/2010    (MOLDRES)

se io sono l'avvocato di Caio devo dire che:

1) non c'e' peculato per internet

2) che il PC era connesso alla rete di continuo.......... (anche se non e' vero e dimostrabile)

3) che non ho recato danno alla PA perche il download dei files avveniva magari di notte, in automatico, senza togliere tempo al lavoro......

SECONDO ME E' LOGICO SCRIVERE UN ATTO DI APPELLO PER IL CLIENTE IN QUESTO MODO, SCAGIONANDOLO IN TUTTO E PER TUTTO DAL PECULATO. I PUNTI 2 E 3 SONO DIFENDIBILI ANCHE DALLA PUBBLICA ACCUSA

Da: fraak 15/12/2011 11:54:53
QUALCUNO HA GIà POSTATO L'ATTO???

Da: asterix lecce15/12/2011 11:55:09
cleopatra redigi la soluzione te ne saremmo grasti..... aiutiamo sti ragazzi

Da: sav 7115/12/2011 11:56:32
allora mi dite come smontiamo il reato di peculato che non attiene solo la sfera economica ma ha particolare riguardo al buon funzionamento etc della P.A.? in questo senso è accettabile il  minor danno che può dare il ricorso all'art.323

Da: per avvocato na15/12/2011 11:57:51
un principiò può benissimo essere disatteso, quanti giudici di merito vanno contro la Cassazione...

Sulle subordinate manco ti rispondo...

Ti rispondo sulla correlazione tra imputazione e sentenza, se è la difesa a chiedere la derubricazione e la Corte accoglie la richiesta, se in un eventuale ricorso PER cassazione ti lamenta della mancata corrleaizone la Cassazione ti risponderà cje non ti puòi dolere di ciò che lei ha chiesto...

Ma ora stiamo sforando, io credo che come richiesta subordinata ci possa benissimo stare...

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Da: giucom15/12/2011 11:59:29
QUALORA VI SIANO ANCORA DEI DUBBI POSTO PER L'ENNESIMA VOLTA LA TRACCIA DEFINITIVA E CERTA AL 100% DI PENALE COMPLETA DI TUTTE LE PARTI CHE NELLE TRACCE PRECEDENTI MANCAVANO... PER BUONA PACE DI TUTTI


atto di penale
caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali, immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assunta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, rediga motivato atto di appello, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive legittimamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

Da: gabbbbiiii15/12/2011 11:59:29
x mano nero..posso dettare quello k hai scritto (Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato.
La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni.
Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità, ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato.
Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" .
A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A.
A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile.
Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività, l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150).
Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709)
Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A.  che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio.) manca la parte finale?

Da: hevilina15/12/2011 11:59:57
SOLUZIONE PENALE (controllate):

La fattispecie indicata nella traccia deve innanzitutto essere analizzata dal punto di vista oggettivo, scindendo due momenti rilevanti, che rendono visibili due potenziali ipotesi di reato:
A) Il Sempronio utilizza una connessione internet dell'ufficio di appartenenza per mandare una e-mail per fini privati dal proprio ufficio.
B) Il Sempronio, peraltro attraverso il raggiro relativo al conferimento di un numero di procedimento non valido al fine di supportare il falso intento di perseguire reati, manda una e-mail istituzionale per ottenere un vantaggio economico per la propria consorte, titolare della scuola guida.


Considerando l'ipotesi sub A, ci si deve porre il problema dell'applicazione del reato di Peculato ex art. 314 c.p.. Se il maresciallo si trova sul luogo di lavoro e utilizza in maniera non conforme ai propri doveri la connessione internet, si può configurare il reato in questione poiché il soggetto ha per ragione del suo ufficio la disponibilità di cosa mobile (connessione internet - che è energia e quindi cosa mobile). A ben vedere l'ipotesi di cui alla lettera A potrebbe essere più complessa di quanto appare, poiché il concetto di appropriazione contenuto nell'art. 314 c.p. rileverebbe in questo caso più come distrazione, la quale è intesa come condotta diretta a utilizzare per uno specifico fine una cosa destinata ad un fine difforme. Attività, quella della distrazione, che è considerata in maniera contraddittoria dalla giurisprudenza. Alcuni riterrebbero infatti che la distrazione sia generalmente contenuta nel concetto di appropriazione ( e quindi darebbe vita al peculato), mentre altri ritengono che il principio sia valido solo in caso di distrazione al fine di profitto proprio (e.g. sent. Tribunale Vallo della Lucania 23 marzo 1995), e che in caso di distrazione al fine di profitto di terzi sia invocabile l'art. 323 c.p. sull'abuso d'ufficio. Pare evidente constatare che nel caso concreto il rapporto di coniugio causerebbe un profitto indirettamente allo stesso Sempronio, e direttamente alla moglie titolare della scuola guida con la conseguente possibilità di riportare il concetto di distrazione sotto l'alveo del peculato, poiché ci sarebbe comunque un fine di profitto proprio. Sul punto comunque le opinioni sono discordanti e parte della giurisprudenza esclude a priori la distrazione dal peculato e la inserisce nel suddetto art. 323 c.p..  Il problema è per alcuni risolto quando la distrazione si accompagna alla momentaneità dell'uso, poiché in questo caso ben potrebbe essere applicato il secondo comma dell'art. 314 (c.d. peculato d'uso).
Dal tenore letterale della fattispecie così riportata nella traccia, sorge dubbio sul compimento dell'attività sul luogo di lavoro. Nulla vieta di ritenere che il soggetto si sia potuto sì connettere con l'account e-mail dotato di dominio della p.a. di appartenenza, ma dalla propria abitazione o da altro luogo privato. Normalmente, infatti, gli account email istituzionali richiedono semplicemente un log-in attraverso un portale predefinito, che fa capo all'amministrazione di appartenenza, e non l'accesso obbligato da computer della p.a. (salvo utilizzo di rete interna 'intranet').  Se questa obiezione fosse vera, dovremmo scartare senza ombra di dubbio la persistenza della fattispecie di peculato, poiché mancherebbe l'oggetto materiale del reato, e concentrarci solo sulla ipotesi sub B.
Ma pur volendo considerare che il soggetto abbia compiuto il fatto sul luogo di lavoro, e dovendo perciò fare i conti con l'art. 314, dovremmo ritenere suscettibile di applicazione, come già chiarito, il comma secondo dell'articolo, che fa riferimento all'uso momentaneo della cosa. Certamente, infatti, il maresciallo ha fatto momentaneamente uso della cosa poiché la stessa è stata usata solo per la richiesta di invio degli elenchi e successivamente è stata ( come è lecito ritenere) utilizzata nuovamente per scopi facenti capo all'amministrazione e non più al maresciallo inteso come privato cittadino.


Passando all'analisi dell'ipotesi sub B, si deve chiarire che essa comporterebbe prima facie la considerazione dell'articolo 323 c.p., sull'abuso d'ufficio, in quanto ne sussistono gli elementi: il pubblico ufficiale, attraverso l'uso di un account e-mail utilizzabile solo nell'espletamento di compiti istituzionali ( e quindi nello svolgimento delle proprie funzioni) non si astiene dinanzi ad un interesse di un prossimo congiunto e tenta di procurare al proprio coniuge un vantaggio economico, vantaggio che, ove si fosse verificato, avrebbe al contempo causato un contestuale danno economico in capo alle altre autoscuole.
Viene quindi in considerazione l'articolo 323 c.p. non certo come reato consumato, bensì al mero livello di tentativo, poiché l'intervento del superiore e il comportamento del Sempronio, concretizzatosi nella confessione, hanno certamente bloccato l'evolversi della situazione ed evitato il verificarsi dell'evento consistente nel vantaggio per sé (o altri) o nel danno per altri. Il tentativo, d'altronde, è secondo lo scrivente pienamente realizzato, poiché in assenza di qualunque scopo istituzionale l'attività del Sempronio era diretta in maniera idonea e non equivoca al fine personale. L'idoneità è palese, poiché ottenendo i nominativi dei maggiorenni sarebbe stato possibile la comunicazione degli stessi alla propria moglie al fine di inviare pubblicità. La non equivocità è presente poiché si può secondo l'id quod plerumque accidit ritenere che a null'altro sarebbe stata indirizzata l'attività del de cuius se non all'agevolazione dell'autoscuola del proprio coniuge.


Dalle considerazioni appena espresse sorge però come questione rilevante il rapporto tra il peculato e l'abuso d'ufficio. Nella fattispecie de qua, i reati sembrano entrambi sussistere, poiché il vantaggio non è conseguito dal maresciallo attraverso l'appropriazione in sé ( se così fosse non ci sarebbero dubbi sulla sola applicabilità dell'ipotesi di peculato), bensì sarebbe stato conseguito attraverso un'operazione di pubblicità resa possibile dal comportamento (in buona fede) collaborativo del Comune.
A ben vedere però, la giurisprudenza ha assunto negli ultimi anni un comportamento molto garantista nei confronti dei dipendenti pubblici che usano la connessione internet della pubblica amministrazione, nei casi in cui il danno sia di lieve entità. La Cassazione infatti ha considerato l'uso della connessione flat dell'ufficio un uso che produce un danno impercettibile alla p.a. , che fa venir meno la stessa rilevanza punitiva del reato di peculato (si veda sentenza Corte Cass. 41709 del 25 novembre 2010).
L'atteggiamento della giurisprudenza risolve un grave dubbio riguardo all'applicazione di un eventuale concorso di reati ( che molto probabilmente si sarebbe evoluto verso un concorso apparente di norme o quanto meno di una continuazione ben potendo immaginare i due reati come l'uno necessariamente compiuto ai fini di compiere l'altro, dando vita eventualmente ad un assorbimento del meno grave nel più grave, proteggendo le due norme lo stesso bene giuridico, e qualificandosi l'abuso d'ufficio come una sorta di post-factum non punibile). Ma stante l'orientamento giurisprudenziale della S.C., di conseguenza risulterà applicabile solo l'articolo 323 c.p. in combinato disposto con l'art. 56 c.p. (tentato abuso d'ufficio).


Nel computo della pena sarà possibile considerare l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ex art. 323 bis, avendo il comportamento del Sempronio solo scalfito il bene giuridico protetto dalla norma sull'abuso d'ufficio. E durante l'applicazione dell'art. 133 c.p. il giudice considererà certamente la collaborazione del maresciallo, il quale manifesta un ravvedimento, utile anche al fine dell'applicazione di eventuali pene sostitutive o della sospensione condizionale della pena.

Da: mariog15/12/2011 12:00:02
qualcuno può postare un bel parere di penale
GRAZIE

Da: giucom15/12/2011 12:00:51
NON SERVE UN PARERE... MA UN ATTO. GRAZIE

Da: avvocato na15/12/2011 12:01:30
AVVOCATISSIMO NAPOLI, SULLA DERUBRICAZIONE, MI STAI DANDO RAGIONE, PERCIò NON DEVI CHIEDERE LA DERUBRICAZIONE IN ABUSO D'UFFICIO, E ATTENERTI SOLO ALL'ASSOLUZIONE DAL PECULATO, ALTRIMENTI POI NON PUOI DOLERTENE IN SEDE DI LEGITTIMITA'... RILEGGITI I POST !!!

Da: tecnics15/12/2011 12:01:51
non capisco se ci sono deficenti che indicano tracce sbagliate.
l'amministrativo è il seguente?

Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo.
Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio.
Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale.
Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa

Da: Bill bryson15/12/2011 12:02:48
Pur essendo il peculato un reato plurioffensivo per la sua consumazione e' sempre necessario il danno rilevante per la p.a.

Da: Missy1992 15/12/2011 12:03:42
La soluzione completa di penale??? AIUTO! "per tutti" ed estrella dove siete? Per favore aiutatemi

Da: AIUTOOOOOOOOOO15/12/2011 12:04:33
POSTATE IL PARERE.
GRAZIEEEEEEEEEEEE

Da: ...15/12/2011 12:04:39
scusate ma va bene il parere di "hevilina"???

Da: triny77 15/12/2011 12:04:53
Ragazzi è veramente semplice.
Atto d'appello, con motivo unico: insussistenza del reato contestato.
Esame del reato ex art. 314 nei suoi elementi costitutivi: reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera; elemento soggettivo: dolo generico; elemento oggettivo: appropriazione della cosa mobile altrui.
In particolare, analisi del bene giuridico tutelato (patrimonio mobiliare della PA e buon andamento della stessa). Ragionare sul valore economico della "cosa" di cui l'imputato si sarebbe appropriato, per concludere che tale valore non è apprezzabile a fronte della tariffa flat.
Citare la massima a conferma.
PQM
in rifroma dell'intestata sentenza, voglia l'ill.ma Corte d'appello adita  assolvere Caio perchè il fatto non sussiste.

Da: serio 15/12/2011 12:05:45
Quello postato da hevilina mi sembra ok.

Da: fraak 15/12/2011 12:05:46
ragazzi qualcuno può postare l'atto di penale???

Da: cause perse15/12/2011 12:06:33
siete un casino.. se gli avvocati veri difendessero come voi le carceri sarebbero citta'..

"Tutto incluso" e' come la flat , prezzo fisso e non a consumo orario.

Da: *****15/12/2011 12:06:48
qualcuno ha fatto l'atto? mandatelo per favore

Da: @_@15/12/2011 12:07:41
Scusate la mia ignoranza in materia...ma Hevilina cita Sempronio e non caio... nella traccia non si parla di nessun sempronio! Magari sto chiedendo una cavolata, ma mi occupo di altro e ho bisogno di conferme!

Da: oronzo15/12/2011 12:08:19
Conclusioni atto di appello penale:

va bene chiede che l'ill.ma Corte di Appello Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, ex art. 530, comma 1, c.p.p. assolvere il sig. Caio perchè il fatto non sussiste........ o è necessario fare richieste subordinate?

In base alla sentenza n. 41709 non è peculato. Vi  chiedo delucidazioni perchè non faccio penale, ma questa traccia sembrava di pronta soluzione.
Vi ringrazio!

Da: ego15/12/2011 12:08:50
Quello postato da Hevelina è la soluzione al parere di IERI!!! non fate cazzate!!

Da: valeniu 15/12/2011 12:10:33
x @--@.nn è corrett quell d eveline....tratta di un altr cosa.....

Da: anonimus15/12/2011 12:10:57
ma che cazzo posti!!

Da: consiglio15/12/2011 12:11:27
questo che ha postato manonegra com'è?

Insussistenza del fatto, non configurabilità del reato di peculato.
La decisione che con il presente atto di appello si impugna ha ritenuto la penale responsabilità di Caio in ordine al reato di peculato, a causa della sua condotta consistita nell'aver utilizzato il computer e la linea internet di proprietà dell'ente comunale per fini personali, non riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni.
Preliminarmente va evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'effettiva utilizzazione da parte dell'appellante dei beni nella sua disponibilità, ancorchè, a parere di questa difesa, tale condotta non possa integrare la fattispecie del reato di peculato.
Giova precisare che già in primo grado, le risultanze del dibattimento avevano chiarito un particolare decisivo, negligentemente trascurato dal giudice di prime cure, relativo alla sottoscrizione, da parte dell'ente comunale, di un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" .
A tal proposito, ci si domanda se sia corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta a Caio, come ritenuta dal Tribunale. In particolare, se sia idonea ad integrare l'oggetto materiale del reato di peculato, ossia, nella specie, l'appropriazione di bene appartenente alla P.A.
A tal riguardo, allora, si rammenta a codesta Corte di Appello che il consolidato orientamento seguito in dottrina e giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità del reato di peculato che la cosa di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato abbia un valore economico oggettivamente apprezzabile.
Ne consegue che deve escludersi dal campo dell'offensività, l'appropriazione di una prestazione inserita nell'ambito di un contratto telefonico forfettario che, per la sua particolare natura non implica un maggior esborso da parte dell'Ente comunale e la conseguente produzione di un danno erariale.
Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa oggetto di apprensione da parte del pubblico ufficiale ha un valore economico molto modesto, o, come nel caso di specie, non quantificabile, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale (da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 9.6.10 29.9.10, n. 35150).
Ancora, la Suprema corte, con due interventi perfettamente attinenti al caso in esame ha chiarito in maniera incontrovertibile che "Integra il reato di peculato l'indebito utilizzo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio dell'utenza telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio o di servizio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto dell'appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo danno patrimoniale alla pubblica amministrazione". (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2010, n. 256) ed ancora "Non è configurabile il reato di peculato per l'indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d'ufficio e per l'impiego del computer d'ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenti l'inoffensività della condotta". (Cassazione penale, sez. VI, 19/10/2010, n. 41709)
Orbene, con riferimento al caso in esame è di meridiana evidenza che il comportamento perpetrato da Caio non possa essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 314 c.p., sia avuto riguardo alla impossibilità di quantificare il valore economico degli impulsi telefonici oggetto di appropriazione, stante la sottoscrizione da parte del Comune di Beta, di una tariffa internet forfettaria, consistente in un esborso fisso, prescindente dall'utilizzo della linea, sia con riferimento all' ingiusto vantaggio patrimoniale all'imputato ed al concetto di apprezzabilità del danno subito dalla P.A.  che sarebbe stata costretta a pagare, a titolo di canone di connessione, la medesima somma, anche in assenza del comportamento irregolare contestato a Caio.

Da: just X ESTRELLA15/12/2011 12:11:36
solo estrella per tutti e circe possono aiutarci ma dv sono!!!!!!!!!!!

Da: raf15/12/2011 12:11:39
heveline a fiss i mammat!!!!

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