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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Penale
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Da: moldres | 15/12/2011 11:37:43 |
Cassazione penale, sez. VI 19/10/2010 n. 41709 (data dep. 25 novembre 2010) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - Dott. MILO Nicola - Consigliere - Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino; e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania; nel procedimento a carico di: E.M., n. a (OMISSIS); avverso la sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. del Tribunale di Verbania in data 18 dicembre 2008; udita la relazione fatta dai Consigliere Dott. Giorgio Colla; udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha disposto non luogo a procedere nei confronti di E.M. in ordine ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Stresa, e pertanto pubblico ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impegno della utenza e un costo di Euro 75,49. Uguale statuizione ha emesso nei confronti dell' E. in relazione al reato ex art. 323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer dell'ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto personali. Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione di condotte che comportavano modesti costi, doveva concludersi per "l'assenza di atti appropriativi di valore economico sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato". Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo del reato consistente nell'ingiusto vantaggio patrimoniale "rappresentato da un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato quale conseguenza della condotta abusiva". Doveva poi escludersi la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all'utilizzo del computer dell'ufficio per usi personali perchè il Comune di Stresa aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quindi, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile sotto il profilo di risparmio di spesa. Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica. Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quest'ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del reato di peculato sub a). Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in ordine a vicende analoghe e soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in considerazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono, sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evidente l'ingiusto vantaggio patrimoniale che l'indagato si è procurato. L'indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010 con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. I ricorsi sono inammissibili. Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b), se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno arrecato era di circa Euro 75 in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevole al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i casi che si sono presentati all'esame della Corte di Cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per contenere censure non consentite nel giudizio di Cassazione in quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla raccolta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere l'accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremento economico del beneficiario idoneo a configurare il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al reato di abuso di ufficio. E' anche corretta la decisione assunta in ordine al capo e), essendo emerso che il Comune di Stresa aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l'accesso in internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell' E. e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010 | |
Da: atto PENALE | 15/12/2011 11:38:36 |
NON facciamo casino.... allora se il mio cliente e' stato condannato per PECULATO, allora io avvocato devo dimostrare che NON c'e' peculato. NON USCIAMO LA STORIA DELL'ABUSO DI UFFICIO........ 1) e' assodato che per la tariffa flat il reato di peculato non sussiste 2) per energia e non buona condotta dell'ufficio invece direi che c'e' peculato | |
Da: avvocato na | 15/12/2011 11:38:48 |
basta solo evidenziare che non esiste il peculato per mancanza di offensività della condotta sotto il profilo della esiguità del valore patrimoniale. non è necessario chiedere la derubricazione nel meno grave reato di abuso d'ufficio anche perchè parliamo di un atto di appello del difensore!! | |
Da: Sorella x betapioptal | 15/12/2011 11:39:14 |
... Il candidato.... ANALIZZATO IL CASO E LA FATTISPECIE GIURIDICA REDIGA MOTIVATO ATTO DI APPELLO EVIDENZIANDO.... E' questo che mancava... | |
Da: Tix | 15/12/2011 11:41:07 |
Qualcuno sa dare indicazioni riguardo la traccia di amministrativo? | |
Da: just | 15/12/2011 11:42:02 |
estrella fai presto!!! | |
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Da: mafaldinaaaAAAaa | 15/12/2011 11:42:12 |
RAGAZZI PER FAVORE C'è DA CHIARIRE LA QUESTIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A..... C'ENTRA QUALCOSA COL PECULATO??? | |
Da: ale-lecce | 15/12/2011 11:42:17 |
a che ora hanno dettato a lecce? | |
Da: @_@ | 15/12/2011 11:42:32 |
Ma "per tutti" dove è finito??? | |
Da: avvocato na | 15/12/2011 11:42:55 |
ma scusa in un atto di appello richieste subordinate non ne presenti? e se l'unico motivo di appello ti viene rigettato? bah.. | |
Da: daniela80 | 15/12/2011 11:43:13 |
PER FAVORE LE SENTENZE ESATTE..DEVO DARE INDICAZIONI | |
Da: just X ESTRELLA | 15/12/2011 11:43:18 |
disperazione totale!!!!!! ma è giusta la sent 25 novembre 2010, n. 41709.????????????? | |
Da: michaelxxxx | 15/12/2011 11:43:22 |
ma le soluzioni di penale e civile dove sono?? aiutoooooooooooo | |
Da: asterix lecce | 15/12/2011 11:43:31 |
ragazzi motivarioni per penale grazieeeeee aiutiamo sti ragazzi.............. | |
Da: gabbbbiiii | 15/12/2011 11:43:44 |
eh me lo kiedo ank io! "peeeeeeeeeeeeeerrrr tuuuuuuuuuutttttiiiiiiiii" dove sei????????????? | |
Da: braun | 15/12/2011 11:45:25 |
per mano negra. Bene. d'accordo con te. la conclusione ? | |
Da: xx | 15/12/2011 11:46:15 |
orario di consegna a napoli | |
Da: luna2030 | 15/12/2011 11:46:55 |
a lecce hanno finito di dettare alle 11:05 | |
Da: avvocato na | 15/12/2011 11:47:34 |
avocatissimo na, mi riferivo al fatto che non sei tenuto a chiedere la derubricazione del reato in presenza di un principio che esclude sicuramente il reato contestato. anche perchè, come mi insegni, ciò potrebbe aprire la strada, in caso di condanna per reato diverso, al problema di correlazione tra l'imputazione originaria e quella contestata in sentenza, ex art 521 c.p.p. e quindi ad un ricorso per cassazione. poi le subordinate circa riduzione della pena e riconoscimento delle attenuanti nella massima estensione sono sicuro che le davi per scontate, vero? attendo trepidante la tua approvazione!! | |
Da: incerto | 15/12/2011 11:47:43 |
ma il tempo per la consegna è di 6 o 7 ore??? | |
Da: gabbbbiiii | 15/12/2011 11:48:27 |
7ore | |
Da: asterix lecce | 15/12/2011 11:48:41 |
ragazzi soluzioni scritte chiaro perfavore .... dai su che stanno apettando ste povere anime al patibolo..... | |
Da: ale-lecce | 15/12/2011 11:49:31 |
grazie luna2030 | |
Da: avvocato na | 15/12/2011 11:50:23 |
PER CORTESIA, DATE LA TRACCIA PRECISA DELL'ATTO DI PENALE? E' IMPORTANTE IL PROFILO DELLE INDAGINI DIFENSIVE, CHE POTREBBERO VOLER SIGNIFICARE ANCHE ALTRO!! | |
Da: kaliddru | 15/12/2011 11:50:31 |
l'atto è l'INCIDENTE DI ESECUZIONE. | |
Da: grazie | 15/12/2011 11:52:26 |
appena possibile postate un atto completo !!!!!!!!!! | |
Da: Cleopatra80 | 15/12/2011 11:52:27 |
è semplicissimo... | |
Da: ester82 | 15/12/2011 11:52:49 |
il candidato,assunte le vesti di difensore di Caio, analizzato il caso e la fattispecie giuridica,rediga motivato atto di appello,evidenziando,tra l'altro,che le indagini difensive legittimamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune beta un contratto con tariffa forfettaria denominato"tutto incluso" qusto è il finale giusto della traccia di PENALE | |
Da: u catanisi | 15/12/2011 11:52:54 |
a rosiconi!!!! vi rosica troppo che ai tempi vostri avete sgobbato come i cani in quegli stanzoni di merda ammassati come bestie per fare un esame che non è nè selettivo nè meritocratico! andatevene affanculo e se vi da fastidio leggere che c'è ancora qualcuno, in questo mondo di avvocati (di cui io faccio parte), disposti ad aiutare andatevene in tribunale a seguire le vostre pratiche, se ne avete ...FRUSTRATI ...sgrunc sgrunc...rosicate rosicate.... | |
Da: hevilina | 15/12/2011 11:52:58 |
cleopatra80 puoi postarci una bella soluzione??? | |
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