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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: pocho875615/12/2011 10:33:41
se è questa l'unica soluzione possibile per ammettere i testi è dire che la controdichiarazione è stata smarrita da noi e chiedere al giudice di ordinare agli attori di depositarla ed in vi subordinata ammetter la prova per test

Da: Gab87 15/12/2011 10:33:52
Grazie giustiziere noi truffiamo lo stato, siamo terroni e quello che vuoi ma tu da italiano quale sei ancora devi imparare a scrivere, mi sa che a truffare con gli esami ci sei te per primo oppure sei raffreddato

Da: aiutiamo rc15/12/2011 10:33:56
ma secondo le sezioni unite non si può fare richiesta di ammissione di prova per testi perchè è ammissibile, allora la sentenza è negativa??? spiegatemi. grazie

Da: sil15/12/2011 10:34:03
Napoli dettano?

Da: steee15/12/2011 10:34:15
moncoooo dove seiii???notizieee da napoliiiii??

Da: aiuto da casa15/12/2011 10:34:33
la traccia del cedam l'ho già messa io

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Da: Oooooooooooo15/12/2011 10:35:09
Riscrivete le tracce

Da: napoli192615/12/2011 10:35:10
ma scusate che cacchio postate tutta la sentenza??occupate solo spazio.in ogni caso..o c'è un orientamento SUCCESSIVO a queste SS.UU (ed è possibile come successo martedi in tema di condominio)..oppure la traccia è sbagliata in qualche parte.
riassumendo, come ha chiesto qualcuno, la SIMULAZIONE NON E' PROVABILE PER TESTI.allora..come si difende gamma???

Da: giustiziere15/12/2011 10:35:15
no.. niente raffreddore, è che sono un po' terrone..

Da: Gab87 15/12/2011 10:35:53
Bene, quindi vai a lavorare ladro...

Da: pedra15/12/2011 10:36:03
ragaaaaa riscrivete la traccia x favore

Da: joeblack15/12/2011 10:36:19
per ale
mi confermi questo schema di svolgimento dell'atto?

Il difensore dell'impresa Gamma (venditrice) eccepisce la simulazione del prezzo nel preliminare e nel definitivo e deposita il precedente contratto preliminare nel quale l'importo pattuito era quello effettivo (140).

Dichiara di poter provare tale circostanza anche a mezzo di prova testimoniale, della quale chiede l'ammissione, rimarcando la piena ammissibilità della prova testimoniale ai sensi del 2724, n. 1, dal momento che vi è un principio di prova scritta (il vecchio preliminare depositato).
Inserire richiamo a SU 7246/2007

Dubbio: inserire qui la richiesta di prova testimoniale o  è meglio aspettare la memoria 183 n. 2 per "svelare" la propria linea difensiva?

DIMMI CHE NE PENSI

Da: kaborkia15/12/2011 10:36:22
ben detto...................

Da: lea15/12/2011 10:36:27
SIMULAZIONE NON E' PROVABILE PER TESTI. è una cazzata!

Da: duralex15/12/2011 10:36:31
dai ragazzi...buon lavoro

Da: Estrella8115/12/2011 10:36:33
ragazzi confermate le tracce ...vedrò di aiutarvi...devono essere quelle certe però

Da: giustiziere15/12/2011 10:36:45
no no mica son matt?? i terroni nn lavorano!

Da: orny7815/12/2011 10:37:18
la conferma a quanto dico si trova anche nella sentenza del 2011 n.7769 che conferma l'orientamento a sezioni unite della Cassazione. Quindi in teroria è questa, però mi sembra che vada contro la società gamma che dobbiamo difendere, in quanto come avvocato  della società noi dobbiamo chiamare i testimoni per dimostrare di non dovere nulla.

Da: nick197215/12/2011 10:37:31
date uno sguardo alla sentenza  Cass.4901/2007

Da: Avv_M@rco 15/12/2011 10:37:34
Napoli 1926 sono daccordo con te...
Bisognerebbe trocare qualcosa di più recente, SS. UU. 7246/07 è contraria a Gamma!!!!!

Da: ele15/12/2011 10:38:52
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Da: mafy84 15/12/2011 10:38:52
a napoli si detta ora

Da: salerno15/12/2011 10:38:54
traccia civile
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa edile Gamma, esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro    140000, mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di euro 95000. Chiedono,pertanto,la restituzione della somma pagata in eccedenza,oltre agli accessori di legge. L'impresa edile gamma sostiene,per contro,la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati, indicandosi il minor prezzo di euro 95000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di Avv. della impresa edile gamma rediga l'atto giudiziario piu' opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Da: conner15/12/2011 10:39:17
buongiorno

Da: .....15/12/2011 10:39:18
10240/2007

Da: serio 15/12/2011 10:39:54
ESTRELLA 81 PENSACI TU.

Da: gate15/12/2011 10:40:27
giustiziere dei miei stivali,
vai a lavurar e pagaci le tasse....che noi dopo ste esame ce ne andiamo al mare!!!!!!

Da: giustiziere15/12/2011 10:40:51
paradossi: a napoli si detta ora... a milano han quasi finito.

e... chissemovee..

Da: lio15/12/2011 10:40:56
Parlando di simulazione, due sono le varianti possibili:

- la simulazione cd. assoluta, quando le parti simulano un contratto mentre in realtà non hanno intenzione di darvi alcun corso;

- la simulazione c.d. relativa, quando le parti fingono di porre in essere un determinato contratto e in realtà ne vogliono un altro.



La norma di riferimento è l'articolo 1414 del codice civile (Effetti della simulazione tra le parti):



Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.



La sentenza della Cassazione  n. 21637/09, sottoriportata, affronta e ribasice i limiti di prova, testimoniale e per presunzioni, relativamente all'ipotesi in cui una parte voglia dimostrare la simulazione relativa, nel caso di specie la simulazione per interposizione fittizia di persona.



In particolare, infatti, i limiti alla prova testimoniale non saranno solo quelli di cui all'articolo 1417 c.c. (La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato , anche se è proposta dalle parti), bensì quelli, più rigorosi derivanti




dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2 e art. 2725 cod. civ..



Per comodità riporto il testo dell'art.  2725 (Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta):



Quando secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.



Occorre, cioè, provare documentalmente 



l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.



Per il combinato disposto degli articoli sopracitati, infatti,  l'unico caso in cui è ammissibile la prova testimoniale rimane quello, previsto per l'appunto dal n.3) dell'articolo 2724, per l'ipotesi in cui il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.



Esclusa questa ipotesi, la prova della simulazione dovrà essere fornita esclusivamente per via documentale.



Da: AUGURI A TUTTI15/12/2011 10:41:31
PRIMA ERA AMMESSA LA PROVA PER TESTI DELLA SIMULAZIONE MA CON LA SENT 7769/11 NON PIù QUINDI ??

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