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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: ...29/12/2011 19:48:50
Informati prima di parlare! C'è chi sostiene che l'inciso debba intendersi in senso lato e chi, invece, ritiene che vada interpretato in senso stretto. Si parla di mediazione... Sai di cosa si tratta si?
Parlate senza sapere... Ma dove volete andare?

Da: prenderla con filosofia29/12/2011 21:30:04
mediazione???? ma davvero fate gli avvocati???? davvero difendete i vostri clienti così??? rabbrividisco..... brrrrrr e meno male che quest'esame abilita i migliori.... si vede.....

Da: avv. in pectore29/12/2011 23:21:33
SALVE, scusate ma la mediazione come da lettura del dglvo 28/2010 e' condizione di procedibilità dell'azione , ergo si suppone che si sia già espletata con esito negativo essendosi esperito il processo con la citazione dell'attore !! Nella comparsa tra gli allegati andava inserito il verbale della mediazione e certamente l'atto di citazione notificato...

Da: articolo tra 17 e 19 29/12/2011 23:25:16
E con questo abbiamo chiuso!

Da: jrt30/12/2011 10:22:31
e meno male che c'è ancora chi si informa e studia  le interpretazioni "in senso lato o un senso stretto" del "concetto" di diritto reale- Oppure se il convenuto commetta un errore grave non inserendo la copia dell'atto di citazione notificato nel proprio fascicolo
Spero che la informazione e lo studio sino ad ora prestato vi abbuano consentito di superare l'esame  prima d'ora. Solo così, infatti - e purtroppo- potete stare tranquilli. In diversa ipotesi confidate sulal liberalizzazione. Non avete altra scelta. E tra un paio d'anni vedremo che direte ai colleghi liceali che rivendicheranno il loro diritto ad esercitare la professione

Da: jrt30/12/2011 10:22:36
e meno male che c'è ancora chi si informa e studia  le interpretazioni "in senso lato o un senso stretto" del "concetto" di diritto reale- Oppure se il convenuto commetta un errore grave non inserendo la copia dell'atto di citazione notificato nel proprio fascicolo
Spero che la informazione e lo studio sino ad ora prestato vi abbuano consentito di superare l'esame  prima d'ora. Solo così, infatti - e purtroppo- potete stare tranquilli. In diversa ipotesi confidate sulal liberalizzazione. Non avete altra scelta. E tra un paio d'anni vedremo che direte ai colleghi liceali che rivendicheranno il loro diritto ad esercitare la professione

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Da: ...30/12/2011 10:42:46
Ignorante parli di cose che non conosci!
Leggi l'art. 5 del decreto legislativo (scrivo così in modo che capisci) n. 28 del 2010 e spiegami cosa si intende per "controversie in materia di diritti reali"! Ci sono diverse opinioni dottrinarie sul punto (dottrinarie, ossia di personaggi a molti sconosciuti).
Magari impari qualcosa leggendo l'articolino di cui sopra.

Da: ...30/12/2011 10:44:20
Dottrinali!

Da: cose da matti30/12/2011 11:05:25
tutti a fare corsi per diventare mediatori e nessuno poi ne sa nulla. E' l'Italia

Da: sans30/12/2011 11:07:27
prenderla con filosofia....LEGGI LA TRACCIA ..IL TUO CLIENTE SOSTIENE L'ESISTENZA.....ESISTE...ESISTE...ESISTE...LO DICE A TE IL  CLIENTE....lui "SOSTIENE L'ESISTENZA"....più chiaro di così si muore...ps..io faccio l'avvocato e spero che presto anche tu possa farlo.....

Da: sans30/12/2011 11:11:33
questa è la traccia:
ATTI GIUDIZIARI

Atto giudiziario di diritto civile

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma, esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto, la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.

Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma, rediga l'atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Quindi caro @sans che dici? hai letto la traccia?
leggila bene

Da: sans30/12/2011 11:15:00
"ritiene inoltre" ......quindi il cliente oltre a sostenere l'esistenza di un precedente preliminare...bada bene ESISTENZA (ZANICHELLI???)....dice al suo Avvocato di poter INOLTRE  ( ZANICHELLI????)fornire testi.....
ora basta per chi vuole perseverare che faccia pure.....bye bye

Da: ...30/12/2011 11:20:06
sans condivido... Ma non capiscono gli argomenti dei post figurati le tracce d'esame!

Da: jrt30/12/2011 17:02:20
"Non allegare la copia della citazione è errore. Nella procedura civile la forma viene prima della sostanza!". Evviva la sostanza.. le norme però sono altra cosa

"controversie in materia di diritti reali" : esistono diverse opinioni dottrinali ed io sono ignorante perchè non le conosco.

Eh si, hai ragione. Sono un vero ignorante  Magari leggendo il tuo compito avrò la illuminazione. Nel frattempo, se ci riesci, perdonami.   Pensa che fino a prima che tu me lo dicessi io addirittura pensavo che i diritti reali non potessero essere integrati e che l'indebito arricchimento non fosse contemplato tra le materie della mediaconciliazione obbligatoria per altro solo per l'attore o anche per il convenuto?
Mamma mia quanti errori. Speriamo che liberalizzino presto altrimneti, se mi scoprono, sai quante carte mi dovranno stracciare?

Da: calmini30/12/2011 17:07:13
qui si gioca al gatto ed al topo. Non è giusto perchè la discussione non è equlibrata. da una parte c'è troppa  foga e dall'altra  troppa supponenza. No, non mi piace

Da: ...30/12/2011 17:21:56
Appunto, se ignori gli argomenti stai a cuccia!
La materia mediazione non è il tuo forte, ma neanche la chiarezza espositiva vedo!
Ti piacerebbe leggere i "compiti" (sono elaborati, non siamo a scuola)!
Da ciò deduco che sei una maestrina oppure uno studente universitario!

Da: ...30/12/2011 17:23:18
Neanche la procedura civile, quindi, maestra!

Da: calmini30/12/2011 18:03:54
per ...
sono convinta di ciò che ho scritto poco fa. Ma ho anche l'impressione che ti sia sfuggito qualche cosa.
Io credo che ti stiano prendnedo in giro. E' per qusto che mi sono permessa di intervenire
"compiti" e quant'altro scritto da jrt -in modo supponente- possono avere un significato di sfottò che è tipico degli arroganti finti ironici. Ma al di là della inutile polemica, un significato lo hanno. Spero che tu ne sia consapevole e che la tua risposta sia frutto di altrettanta ironia,

Da: ...30/12/2011 18:47:47
Se non si hanno argomenti meglio astenersi dal rispondere!
Indebito arricchimento? Bene...

Da: jrt, la maestra30/12/2011 19:18:56
lo spero anche io.
Avrei preferito che mi fosse attribuita la troppa foga anziche la supponenza. Ad ogni buon conto, ho riletto e...touchè!
Visto che oramai me la sono meritata, aggiungo: sto valutando se mi è possibile promuovere una mediazione per ottenere la riabilitazione. Magari l'art.lo 5, se correttamente interpretato alla luce dei recenti orientamenti della dottrinan dominante...

Da: articolo tra 17 e 19 30/12/2011 22:39:45
Meglio di Zelig

Da: articolo tra 17 e 19 31/12/2011 14:11:45
Qua oggi non  si litiga?   Peccato...

Da: NikePOT 31/12/2011 15:52:33
La Corte di Cassazione ha espresso parere decisivo sul caso di quanti vanno a laurearsi all'estero, e quindi chiedono di esercitare nella propria nazione di nascita, l'Italia. Argomento dibattuto, in quanto sia l'Ordine degli avvocati che il Consiglio nazionale forense si erano opposti a questa ipotesi. Nel caso specifico, si tratta di un cittadino italiano che si è laureato in Spagna in legge e che adesso vuole esercitare l'attività legale in Italia. Tutto questo chiedendo l'applicazione della norma comunitaria che prevede la possibilità a cittadini stranieri residenti in paesi dell'Unione europea di esercitare la propria professione anche in altre nazioni. Ma l'Ordine degli avvocati si era opposto: tale prerogativa spetterebbe solo a chi nato e residente in tali Paesi, come in questo caso la Spagna. Il Consiglio forense, dal canto suo, dichiarava inaccettabile la richiesta perché necessario un tirocinio di un periodo di tre anni di tipo teorico e pratico presso uno studio legale abilitato e quindi la obbligatorietà di sostenere l'esame di Stato per accedere all'albo professionale. Il richiedente invece, facendo appello alla norma comunitaria (le direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce sull'esercizio della professione di avvocato in ambito comunitario) chiedeva invece la diretta iscrizione all'albo professionale (quello speciale, riservato agli avvocati comunitari abilitati)  senza tirocinio e senza esame di Stato, solo dichiarando di essere domiciliato presso lo studio di un altro legale. E dovuta intervenire la Corte di Cassazione per dirimere l'argomento e darla vinta all'avvocato italiano laureatosi in Spagna. Con una sentenza depositata il 22 dicembre, la Cassazione sostiene che quelli opposti da Consiglio forense e Ordine degli avvocati sono ostacoli che denunciano una falsa discrezionalità non prevista dalle norme comunitarie. Inoltre indicano che chiunque desidera il riconoscimento immediato del titolo professionale si può avvalere della direttiva 5/36/Ce attuata dal Dlgs 115/1992 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale richiesta va fatta pervenire al ministero della giustizia che indicherà se c'è bisogno di ulteriori prove per risolvere eventuali mancanze professionali. Per tutti gli utenti di questo sito. IN SINTESI L'ESAME DI STATO è CONTRO LA DIRETTIVA EUROPEA

Da: ...01/01/2012 14:46:37
L'indebito (oggettivo e parziale), nel caso di specie, è inerente ad un contratto, compravendita, diretto a trasferire la proprietà di un bene. 

Da: romolo02/01/2012 11:50:15
sans, non hai capito nulla! confida sui pareri per compensare il disastro del tuo atto!

Da: caiomeviofiglioditizio02/01/2012 12:25:40
Produrre un preliminare che, ovviamente, non hai. Geniale come soluzione.

Da: caiomeviofiglioditizio02/01/2012 12:30:17
Da: sans 29/12/2011 16.32.37
ho capito che sei una donna....io sono un giovane avvocato....mi permetto di scrivere perchè dopo tanti giorni ancora sembra non essere chiara a tutti la soluzione.....bastava semplicemente produrre il primo preliminare...nulla di più ovvio...e così, anche in forza della sent. Cass. 15120/2010, sarebbe stato l'attore a dover provare la simulazione schiantandosi contro il MURO delle SU......causa vinta


L'attore doveva provare la simulazione? oddio e a che pro visto che provata la simulazione la società gamma vince la causa. Quindi l'attore doveva provare la simulazione per darsi la zappa sui piedi. Ma sei serio?

Da: condicioiuris 02/01/2012 13:42:26
Sì infatti, produceva contratto preliminare precedente così la zappa sui piedi se la dava Gamma!  Bisognava semplicemente rilevare la simulazione con un'eccezione riconvenzionale, secondo me...

Da: OhMyGod!03/01/2012 10:34:22
Secondo me molti qui non sanno neppure quale sia il preliminare simulato e quale quello dissimulato ... anzi, non sanno neppure cosa sia una simulazione contrattuale ...

Da: caiomeviofiglioditizio03/01/2012 10:59:52
purtroppo è vero.

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