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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: ....................21/12/2011 14:41:59
io sono invece partire dalla norma chiave del codice civile in tema di interpretazione del  contratto per riscostruire la volonta delle parti....e quindi dal dato fattuale dela pagmaneto effettuato per poi dimostrare la natura simulato del successivo prleliminare e del definito.....e cosi ragionando...

Da: ...21/12/2011 15:52:56
Che significa?

Da: ...21/12/2011 16:00:23
Non allegare la copia della citazione è errore. Nella procedura civile la forma viene prima della sostanza!

Da: xyz21/12/2011 16:06:01
si, è un errore...e l'ho fatto io!
speriamo non sia decisivo

Da: GIURISTAS21/12/2011 16:20:30
Vedo che molti qui sono perentori. Certo che errore non inserire la citazione notificata, ma non è a pena di nullità ed in più non rientra tra i requisiti ex art. 167 c.p.c. della comparsa di risposta, ma attiene precisamente alla costituzione del convenuto il quale, appunto, si costituisce con COMPARSA + CITAZIONE.
Non credo una svista del genere possa essere decisiva ed inoltre nessun formulario la inserisce come obbligatoria...
Se bocciano per questo è un'ingiustizia, soprattutto se il compito è fatto bene...
Vorrei vedere quanti sapientoni hanno fatto tutti e 3 i compiti perfetti...adesso tutti bravi a disquisire, poi quando stiamo in aula a fare i compiti si sentono strafalcioni a destra ed a manca!

Da: ...21/12/2011 16:21:05
Non è grave... Scherzavo. Però è un errore ;)

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Da: GIURISTAS21/12/2011 16:24:49
Ecco appunto. E' una svista, ovvero qualcosa che se si allegava era meglio, ma non puoi dire che nella procedura civile la forma viene prima della sostanza: posso capire se mi parli di sentenza autentica in materia di Appello, ma dai...non allegare la citazione notificata che errore è? Poi posso essere daccordo che i commissari, se vogliono, si attaccano a tutto...ma preferisco ed anzi voglio credere che a fronte di tanti impegni e di tre compiti risolti come da soluzioni generali, possibile che debba pagare una svista del genere?
Io ho un formulario in cui la citazione notificata non è allegata ed un altro in cui si dice "si deposita citazione notificata"...se vai su internet è pieno di comparse senza citazione!
Non facciamo terrorismo...qui c'e' da sperare nella fortuna perchè ognuno di noi ha commesso errori (o almeno la gran parte)...buona fortuna a tutti allora!

Da: giova.f21/12/2011 16:35:52
Giuristas ho fatto bene le tre prove, sull'atto giudiziario ho controllato, ho messo tutto c.f., pec, fax. informativa nella procura, ho allegato citazione notificata e informativa. parte in diritto contro ss.uu ma che si poteva fare?
penale ho escluso peculato e 615ter sono arrivato al tentato abuso d'ufficio.
problema è civile: conoscevo la sentenza ho spiegato entrambe le tesi sulla solidarietà e sulla parziarietà e poi ho aderito alle ss.uu, solo che mi sono accorto di essermi dimenticato  di trattare della solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio, come specificato dalla traccia.

Da: xyz21/12/2011 16:49:33
Grazie raga.
Nelle soluzioni giuffre accanto a ditta gamma è indicato sia c.f. che P.Iva. Io ho solo scritto P.Iva...che mi dite?

Da: PER GIOVA.F21/12/2011 17:04:16
guarda che la traccia di chiedeva di diceva di stabilire se la responsbilità dei condomini fosse basata sul principio di solidarietà o parziarietà...se hai concluso con le SS.UU. allora hai fatto bene. Di che ti lamenti?
Io per esempio non ho inserito alcun contrasto, ma ho solamente parlato ampiamente della sussidiarietà delle obbligazioni condominiali per poi aderire all'orientamento che dici tu.
Stai tranquillo.

Da: GIURISTA a GIOVA21/12/2011 17:07:56
guarda che della solidarietà dovevi parlarne solo in funzione della traccia, io ad esempio ne ho parlato perchè l'ho esclusa, dicendo che normalmente l'obbligazione è parziaria quando è divisibile...viceversa è solidale. Inoltre ho detto che non vi è nessuna norma del codice civile che parli di solidarietà tra condomini e dunque vigerebbe il principio di parziarietà...più qualcos'altro del genere sempre volto però a confermare quanto espresso dalle Sezioni Unite.
Insomma ragazzi, non facciamoci pippe mentali inutili...ma voi pensate che ci sono persone capaci di fare pareri perfetti?
Se i vostri compiti sono discreti, hanno centrato la soluzione ecc...adesso l'unica cosa che conta è che chi corregga abbia intenzione di promuovere e non di bocciare...adesso è il turno della fortuna.

Da: giova.f21/12/2011 17:10:13
all'inizio quando chiedeva " rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio", negli istituti ho accennato al condominio (comunione forzosa), dell'art. 1123 sulla ripartizione delle quote che si calcolano sulla base delle tabelle millesimali secondo quanto disposto dall''art. 66 delle disp.. att c.c. ma non ho spiegato la differenza tra obbligazione solidale e parziaria. dopo questi brevi cenni ho spiegato la tesi della solidarietà e della parziarietà.

Da: GIURISTA a GIOVA21/12/2011 17:18:49
Giova ti rispondo e chiudo qui perchè sennò il cervello comincia a viaggiare.
Anch'io ho fatto come te, ho parlato dell'art. 1123, delle tabelle millesimali ex art. 66 disp. att. cc., e ho poi concluso dicendo che, come da Sezioni Unite, le obbligazioni condominiali riguardanti servizi o beni comuni sono caratterizzate dal principio della sussidiarietà e dunque al condomino avrebbero dovuto richiedere la somma pro quota e non per l'intero.
E' ovvio caro Giova che se parli di parziarietà escludi la solidarietà, se dici che l'obbligazione è parziaria e si può solo agire pro quota, nel contempo implicitamente escludi la sussidiarietà che prescrive la richiesta dell'intero.
Io ho detto anche che quando l'obbligazione è divisibile allora è parziaria, ho detto che il 1123 prescrive, la responsabilità pro quota e quindi si applica il regime di cui, MI SEMBRA, ma non ricordo bene l'art....dicevo, il regimo ex art. 1411 c.c. sulle obbligazioni divisibili.
Io per esempio non ho spiegato la Tesi della solidarietà, ma ho semplicemente argomentato escludendola per poi concludere come da SS.UU...tu comunque hai fatto sicuramente molto bene!

Da: giova.f21/12/2011 17:20:27
grazie mille!!!

Da: GIURISTA a GIOVA21/12/2011 17:23:03
ah Giova...ho poi detto che la solidarietà passiva in linea di principio esige non soltanto una pluralità di debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione ritenendo che, in mancanza di tali requisiti e di una norma che espressamente preveda questo regime, ma al contrario, a causa del fatto che non vi è alcuna norma che prescriva la solidarietà tra condomini...allora vige la parziarietà!
Ecco come ho parlato della solidarietà...che altro doveva dirsi?
Tu comunque hai fatto molto bene, anzi, hai impostato il parere anche meglio di me...ciao

Da: giova.f21/12/2011 17:28:06
anche tu l'hai fatto molto bene, l'unica cosa che si poteva ancora aggiungere in favore della parziarietà che se vigesse il principio di solidarietà il creditore potrebbe colpire il condomino più solvibile che  sarebbe trovarsi costretto a pagare le spese di tutti.
cmq ho avuto solo fortuna perchè la sentenza la conoscevo bene.

Da: GIURISTA a GIOVA21/12/2011 17:38:56
Io l'ho detto Giova...cioè ho detto che la sussidiarietà è in favore del creditore che così può rifarsi su più debitori cercando di escutere quelli che gli danno più garanzie...ho detto qualcosa in questo senso, adesso non ricordo precisamente le parole.
Speriamo bene...ciao

Da: giova.f21/12/2011 17:41:57
ciao in bocca al lupo!

Da: per xyz21/12/2011 18:08:12
nella soluzione Giuffrè, in epigrafe indicano solo P.I. di Gamma ....almeno se intendi questa soluzione:
http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Atti/Diritto%20civileComparsa%20di%20costituzione%20e%20risposta/default.aspx?id=14597

Da: giova.f21/12/2011 18:10:21
io ho messo cf e piva ma secondo me è sufficiente anche solo partita iva, tenete conto che a volte coincidono

Da: per xyz21/12/2011 18:13:35
Cmq ...che si mettano una mano sulla coscienza ...nn si può bocciare sulla base di mere distrazioni.....tant'è che i criteri di valutazione dovrebbero essere:
1) chiarezza, logicità e rigore metodologico nell'esposizione;
2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati;
4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
5) padronanza delle tecniche di persuasione, con riferimento all'atto giudiziario".

Da: per xyz21/12/2011 18:21:24
...quando si redige un atto nella vita reale si ha il tempo di controllare...lo si rilegge più volte.... anche il giorno dopo, per assicurarsi che tutto sia apposto...nn so voi (e nn so loro)...ma io non depositerei mai una comparsa redatta in 6 ore senza poterla riguardare con calma...siamo esseri umani infondo....

Da: DACCORDO CON TRAP E XYZ22/12/2011 10:47:22
Stavo leggendo le pagine addietro relative all'atto e devo dire che sono daccordo con quanto da voi affermato nonché con le soluzioni di ius & law in particolar modo per quanto riguarda l'insuperabilità della prova testimoniale ex art. 2725, comma 2.
Infatti nel campo immobiliare i contratti sono fatti per iscritto in quanto trasferiscono la proprietà e dunque non vedo come si possa invocare "il famoso principio di prova scritta", atteso che la norma succitata lo esclude espressamente.
Secondo me quest'anno l'atto era particolarmente complesso e prova ne è che nemmeno su internet si hanno soluzioni unitarie.

Da: bipgggg 22/12/2011 11:15:50
daccordo con l ultimo post

Da: per xyz22/12/2011 11:42:03
Non allegare l'atto di citazione non è un errore...ma una grande svista che rischia di compromettere anche un compito da 35.
Mi dispiace tanto.

Da: xyz22/12/2011 11:43:34
meno male...

Da: xyz22/12/2011 11:47:01
raga, come avvengono le correzioni. 2 compiti di due persone sedute accanto quante possibilità hanno di venir corrette dalle stesse persone? secondo me poche...il mio vicino ha sostanzialmente...e col mio permesso...copiato cambiando qualche parola...mah

Da: per xyz22/12/2011 13:32:16
secondo me, quando l'atto è ben fatto e ci sono "sviste"...dovrebbero promuovere apponendo una nota per la Commissione dell'orale....affinchè questa possa verificare se di "svista" si è effettivamente trattato.

Da: sas22/12/2011 13:37:14
io con il titolo non ho trovato niente e adesso sono amministratore condominiale e guadagno circa 1000 euro al mese. Anni di studio e pratica sotto il dominus (fotocopie) buttati al vento...

Da: DACCORDO CON TRAP E XYZ22/12/2011 15:53:18
Allora spiegatemi perchè lo scorso anno, nella memoria di costituzione, avendo allegato il ricorso ex art. 700 notificato esso mi è stato indicato come errore?
Non allegare la citazione non è un grave un errore perchè esso attiene alla costituzione del convenuto e di solito la si indica nell'indice del fascicolo. In ogni caso, dubito possa condurre all'insufficienza, sempre se se ne accorgono...
La svista è se non inserisci la procura, perchè ti provoca la nullità dell'atto, pur sapendo che il candidato evidentemente se n'e' dimenticato!

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