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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: Bià19/12/2011 19:12:03
Bel dibattito sulla mediazione.... assurdo che continui ancora!!!
Caro xyz, mi dispiace dirtelo ma stai sbagliando. Hai fatto gli esami quest'anno e non vuoi ammettere un errore perchè temi le conseguenze....comprensibile.... ma è un errore. Il cliente deve essere sempre informato della possibilità di riccorrere alla mediazione, in considerazione delle agevolazioni anche fiscali che ne potrebbero conseguire (sulla validità di queste agevolazioni sorvolerei...), ed è un obbligo giuridico dell'avv. informarlo. Inserire in procura l'informativa è un modo per l'avvocato per coprirsi (ndr. pararsi il culo) perchè, altrimenti, il cliente potrebbe chiedere l'annullamento del contretto (tra avv. e cliente, non c'entra ovviamente la validità della procura). L'informativa, quindi, deve essere inserita in ogni atto in cui è inserita la procura (negli atti ex art. 125 c.p.c.). Ti dirò di più, nonostante avverse opinioni io l'ho inserita nell'atto dell'anno scorso che era una comparsa di risposta ad un 700. Pare sia andata piuttosto bene (102 mi hanno detto....).
Propendo, tuttavia, per la tesi che non potrà mai essere questo un elemento decisivo di valutazione del copmito.

Da: ...19/12/2011 19:29:15
Bià condivido tutto

Da: bipgggg 19/12/2011 19:37:33
anche io quoto chi tra voi teme che i commissari leggano le soluzioni variegate e propinate dai siti giuridici..alcuni fanno veramente ridere!! e sn tra l alro contraddittorie tra di loro..e infine nessuna ammette con un bel ragionamento la testimonianza...

Da: xyz19/12/2011 20:04:47
che palle raga...la mediazione in comparsa non va messa. Non devo integrare la procura e far firmare nessuna informativa al cliente!
E' compito che spetta a chiunque voglia esercitare un'azione in materia civile, commmerciale etc etc
Così la pensa la giurispudenza, ad oggi solo di merito, così si segue la lettera e lo spirito della norma!

Da: mediatore19/12/2011 20:19:17
Nessun obbligo di informare il convenuto della possibilità di avvalersi della mediazione

Da: duralex19/12/2011 20:58:51
esatto Bià, è proprio come hai detto sulla mediazione, va inserita in procura dicendo che si allega, e l'informativa va messa tra i documenti allegati, anche in comparsa.

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Da: www19/12/2011 22:15:08
insomma ....
la prova per testi che il contratto da 95.000 era simulato è ammissibile in quanto mero fatto storico.

la soluzione che contraddice le su non convince.....

tale ricostruzione pur se controversa....... non espone alla necessità di contraddire le su e in definitiva porta a sostenere l'inefficacia relativa del prezzo di 95.000 a vantaggio del convenuto......

........ stralcio di dottrina........

direi, allora, che di deduzione del contratto alla stregua di mero fatto storico si
possa, a rigore, parlare solamente quando esso contratto abbia a venire in gioco nelle veste di semplice
fatto secondario, utile esclusivamente ai fini della dimostrazione di un diverso fatto principale.
Gli estremi della situazione appena descritta sono, ad es., ravvisabili nella fattispecie su cui ha
pronunciato la Cassazione con la sentenza n. 5673 del 10 aprile 2003 (20), emessa a suggello di una
vicenda giudiziaria che aveva preso l'avvio a séguito dell'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo
agricolo asseritamente alienato in spregio al diritto di prelazione spettante al proprietario del
fondo confinante.
Tra gli elementi cui è condizionata la nascita, in capo a quest'ultimo, di tale diritto di prelazione -
e che, quindi, ne compongono la fattispecie costitutiva -, figura anche quello rappresentato dalla
circostanza dell'effettiva coltivazione del fondo (scil.: confinante) da almeno un biennio (arg. ex
arrt. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590, e 7 l. 14 agosto 1971, n. 817). Ebbene, ai fini della prova di questa
circostanza fattuale, parte attrice aveva dedotto il contratto preliminare d'acquisto, da essa stipulato,
del fondo che dava titolo alle sue rimostranze, contratto che veniva, dunque, in rilievo non in se
stesso e come fonte di specifici diritti e obblighi a contrarre, bensì come fatto che, in quanto avveratosi
in una certa data e prodromico al rilascio del fondo, permetteva di arguire che, a partire da quella
data medesima o da una assai prossima, la coltivazione del fondo avesse avuto effettivamente inizio.

ebbene nel nostro caso occorreva provare non il prezzo ma il fatto che il contratto posto a fondamento della domanda degli attori era simulato e quindi inefficace......... 

Da: ...19/12/2011 22:26:36
Ragazzi lo ripeto, in realtà io credo che una vera e propria soluzione non ci sia, ripeto ci stiamo abbarbicando su questioni assurde: è condivisibile la tesi precedente alle sezioni unite, così come quella del principio di prova , così come ancora quella del fatto storico, d'altronde se c'era stato un contrasto di giurisprudenza evidentemente tutti i ragionamenti erano condivisibili!
Considerate anche che nemmeno i maggiori siti giuridici, nelle loro soluzioni, hanno trovato risposte univoche, ad esempio giuffrè sostiene la tesi precedente alle S.U (prezzo come elemento integrabile) e al contempo quella del preliminare come fatto storico.
Ripeto non fasciamoci la testa prima del tempo e aspettiamo i risultati!

Da: M!19/12/2011 23:11:03
e vi posso dire un'altra cosa?
A parte le mille soluzioni, tutte un po' claudicanti, o perché si basavano su un orientamento pre SU o perché basate su ragionamenti più giusti, ma forse meno rispondenti alla traccia, mi è venuto un dubbio, forse un tantino paranoico...

Posto che la sentenza più giusta sembrerebbe essere quella del 17 novembre 2011, che non poteva essere su nessun codice, né tantomeno sulle addende...
Ma non è che la traccia sia stata creata ad arte proprio per scoprire eventuali bari?

Ho visto che molte persone durante lo svolgimento dell'esame postavano furiosamente su questo forum per farsi inviare le soluzioni, personalmente o per interposta persona...e se fosse stato un modo per cercare di sgamare i disonesti?
Secondo me ce ne saranno a frotte che hanno, con noncuranza, citato quella sentenza...

Da: il cassazionista19/12/2011 23:23:32
Se la sentenza del 2011 non veniva citata testualmente poteva essere utilizzata perchè così non vi è prova di aver barato..

Da: serbian 8119/12/2011 23:26:39

- Messaggio eliminato -

Da: Fax20/12/2011 00:33:17
...a tutti coloro...
La traccia dell'atto civile era chiara e concisa, come quella di penale e quella di amministrativo, e come lo era già stata una delle due tracce dei pareri di civile e penale dei due giorni precedenti.
Non si può negare, infatti, la facilità sottesa all'esame di quest'anno. Allora perchè arrovellarsi il cervello in profondissime riflessioni sull'ammissibilità della prova testimoniale?!? Non era quella la problematica su cui focalizzare l'attenzione, ma ben'altra e talmente semplice ed evidente da risultare difficile da individuare. Forse si è peccato di presunzione, alla ricerca di problemi non posti. Non ditemi che la comparsa di costituzione e risposta non era tra gli atti più sognati e, purtroppo, insperati che uscissero all'esame. E, invece, è uscita, ma non tutti hanno mantenuto i piedi a terra per redigerla con la corretta semplicità che richiedeva...e di diritto da inserire ce n'era e come, anche senza le argomentazioni sull'ammissibilità della testimonianza.

Da: www20/12/2011 00:33:53
ci siamo quasi ma con una precisazione....

si ma non perfettamente
per me è evidente che la prova del prezzo, che non può che essere un elemento essenziale del contratto, è nel primo preliminare e ne do prova per iscritto....

il fatto storico di cui do la prova per testi è la simulazione del 2 preliminare che una volta provata ne determina l'inefficacia relativa esclusivamente per il prezzo di 95.000

prezzo che ha la sua prova scritta nel primo preliminare e così chiudo il cerchio, rispetto le su e vinco la causa ......

Da: www20/12/2011 00:38:11
caro fax ognuno è libero di pensare quel che crede
a mio avviso la traccia non era impossibile ma sicuramente richiedeva uno sforzo superiore a quello richiesto negli ultimi anni, forse come l'anno sscorso o nel 2005....ad ogni modo sicuramente più fine di quella di penale di quest'anno ma forse meglio così, avanti i migliori...

Da: no belin20/12/2011 00:39:44
xyz, la penso come te...e come i commissari che ci han suggerito di non far cenno alla mediaconciliazione.
Ragionando diversamente avremmo dimostrato di aver copiato una procura preparata per l'atto di citaz. in modo meccanico.
Sono anche d'accordo sull'impossibilità di riferirsi al principio di prova per iscritto in un atto scritto ad substantiam

Da: bipgggg 20/12/2011 10:43:04
anche io nn ho centrato l'argomentazione sul principio di prova x iscr

Da: xyz20/12/2011 14:55:56
il sito giuffrè ha pubblicato le soluzioni.
L'atto, credo, rassicurerà un pò tutti.
Per inciso, Niente mediazione.
Piuttosto, mi sono accorto di aver dimenticato di allegare l'atto di citazione notificato...questa si che è una minkiatissima...spero di non pagarla a caro prezzo

Da: xyz20/12/2011 15:19:03
http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Archivio%20Giurisprudenza/default.aspx?id=14602

Da: bea20/12/2011 15:45:20
in questa soluzione invece c'è il richiamo alla mediazione nella procura
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4411:esame-avvocato-2011-atto-giudiziario-di-diritto-civile&catid=108:esame-avvocato-2011&Itemid=50

Da: PER XYZ20/12/2011 16:40:49
Io pure non ho allegato l'atto di citazione notificato cazzo...porca miseria, mi è sfuggito e poi in studio non lo allego mai! Speriamo che non sia a pena di nullità, ma non credo visto che è l'attore che produce l'originale iscrivendo la causa a ruolo!
Che ansia, questo esame non è per me!

Da: xyz20/12/2011 16:47:50
si, in teoria avremmo potuto inserire l'atto notificato nel fascicolo con indice a parte.
Come si suole fare nella realtà...ma all'esame è un modo per far capire come si costituisce il convenuto. Purtoppo è un errore. Però non escludo che sfugga anche a chi ci corregge per le medesime ragioni per cui è sfuggito a noi!
In bocca al lupo!
Chiudo sulla mediazione: è certo che non è un errore tacerla in comparsa.

Da: caproni merdosi20/12/2011 16:49:53
TUTTI VOI SARETE BOCCIATI! QUESTA E' LA FINE CHE MERITATE

Da: PER XYZ20/12/2011 16:54:34
Io non l'ho inserito perchè ho sempre pensato che fosse superfluo visto che è l'attore a produrlo e non il convenuto.
Spesso ho fatto così e mai nessuno ha eccepito nulla.
Però non credo che sfugga ai commissari...ci vuole tanto culo e se poi fai qualche cazzata è finita...io purtroppo ogni anno ne faccio una...sto male per questo! Non ce la faccio più.

Da: firenze20/12/2011 17:03:22
sapete la differenza tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale?

Da: PER XYZ20/12/2011 17:41:29
Comunque non produrre l'atto di citazione notificato non è un errore grave e sicuramente non è a pena di nullità, atteso che per la comparsa di risposta le nullità sono quelle previste per la citazione ex art. 164 e, dunque, la comparsa è nulla se manca l'intestazione, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti ecc... ecc...
Per il resto, allegare o meno la citazione non è grave. Certo, sarebbe stato meglio che fosse inserita, ma non credi sposti di molto il valore dell'atto.

Qualche tempo fa un avvocato di parte attrice eccepì che nel nostro fascicolo non c'era la citazione notificata ed il Giudice asserì che fosse una mera questione di allegazione e non certo procedurale e quindi ritenne valido l'atto. Addirittura, nelle successive memorie 183 c.p.c. nemmeno lo allegammo l'atto e non accadde nulla!

Speriamo bene...

Da: GIURISTAS20/12/2011 18:31:17
Io ho redatto l'atto adducendo che la Ditta Gamma avesse in mano il primo preliminare dal valore di euro  140.000 e che i successivi due erano affetti da simulazione relativa in ordine al prezzo.
In sintesi, il secondo preliminare, unitamente al suo definitivo, recavano un minor prezzo di euro  95.000 e questo prezzo era simulato rispetto al contratto premilinare dissimulato di euro  140.000.
Per provare la simulazione ho apportato la cassazione contraria alle Sezioni Unite del 2007 pensando che, in ogni caso, avevo in mano il primo preliminare e che unitamente a questa prova, al fatto che Tizia e Sempronia avessero pagato 140.000 e non 95.000, con la prova per testi avessi potuto provare la simulazione.

Poi, se c'e' Sezioni Unite contraria ne prendo atto, ma io dovendo fare l'avvocato devo sostenere quanto di mia spettanza per far dichiarare simulati i due contratti e valido il pagamento di 140.000 che, per chi lo avesse dimenticato, erano già in tasca della mia cliente e dunque ella aveva tutto l'interesse a mantenerseli in cassaforte!

Per quanto riguarda la questione del principio di prova, devo dire che ci ho pensato, ma alla fine non ne ho parlato...ma non ritengo sia un errore averne parlato, anzi...

Invece, per quanto riguarda la riconvenzionale, io l'ho esclusa a priori in quanto mi sono limitato ad accepire quanto ex adverso dedotto e non a fare domande nuove.
Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, c'erano commissari che affermavano che la riconvenzionale non fosse una strada errata!

Insomma, se l'atto fosse stato un pò più preciso e meno nebuloso, tutti ne avremmo guadagnato. Invece, come al solito, si vuole che il candidato in una manciata di ore risolva questioni che al chiuso del proprio ufficio necessiterebbero di giorni...!

Da: pinco20/12/2011 18:40:57
condivido giuristas ho fatto come te, con l'unica differenza che ho messo la riconvenzionale

Da: uio20/12/2011 22:10:32
io sn penalista e ho fatto l atto di penale  ma ho letto la traccia x curiosità. Penso si potesse anche dire che i contratti erano simulati poichè le parti avevano stpulato dopo una scrittura privata con cui convenivano di pagare prezzo intero e che la stessa era stata incolpevolm persa da gamma, realizzando il n. 3 dell art del 2724 cc

Da: uio20/12/2011 22:13:59
questo potrebbe essere uno dei vari modi x ammettere la testimonianza, non ci sarebbe neanche il probl dell onere della prova perchè on general entrambi le part possono chiedere che sia accertata la simulaz

Da: bipgggg 20/12/2011 22:20:08
l'importante era ammettere la testimonianza, non importa quale via si è seguita, basta sia corretta per il diritto

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