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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: ...19/12/2011 14:14:32
Nel prossimo atto di citazione arogmenterò sulla competenza del giudice da me adito ahahahahah
Ma per favore!

Da: xyz19/12/2011 14:15:19
di nulla dubbiosa.
Dove hai sostenuto l'esame?

Da: il cassazionista19/12/2011 14:15:46
grandissimo

Da: xyz19/12/2011 14:16:28
la mediazione in comparsa...mah! da non crederci!

Da: ...19/12/2011 14:23:48
Atto di citazione.
Diritto.
Esatta individuazione del giudice territorialemte competente.
Il giudice adito da questa difesa è, senza dubbio, competente a decidere la causa, ai sensi degli artt. e segg.   cpc
Ammissibilità della prova testimoniale.
La prova per testi richiesta è ammissibile perché etc.

Ma per favore

Da: bipgggg 19/12/2011 14:25:03
sì la mediazione in comparsa...sembra strano ma è realtà! e vi dirò di più, la mancata allegazione dell'informativa rende nulla la procura.

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Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 14:31:21
vabbene tutto...ma la procura nulla non si può sentireeeeee

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 14:37:40
riporto integralmente...da altalex
(per bipgggg....Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura, cosí evitandosi una sorta di improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.)


Il Tribunale di Varese con l'ordinanza in esame, invero tra le poche di cui ad ora si abbia notizia, esamina nuovamente il tema dell'informativa di cui all'art. 4 co. 3 d.lgs. 28/2010 sotto il peculiare profilo degli effetti dell'omessa informativa.

Tale obbligo di informativa é stato introdotto dal d.lgs. 28/2010 recante la disciplina del procedimento di mediazione nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili in materia civile e commerciale.

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 d.lgs. 28/2010 l'avvocato é tenuto ad informare in forma chiara e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (anche ove sia obbligatorio) e delle relative agevolazioni fiscali e ad allegare il documento che la contiene all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

In considerazione della formulazione della norma (all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione) deve ritenersi che l'obbligo di informativa gravi tanto sulla parte attrice quanto sulla parte convenuta.

La conseguenza sull'attivitá processuale della (sola) mancata allegazione è prevista dall'art. 4 co. 3 ultimo periodo, che precisa che ove il giudice verifichi la mancata allegazione del documento, se non provvede ad invitare le parti a procedere alla mediazione, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Deve ritenersi che il difensore possa supplire alla mancata allegazione all'atto introduttivo in momento successivo, depositando alla prima udienza l'informativa sottoscritta, evitando così che il giudice convochi la parte e valendo ciò anche come convalida ex art. 1444 c.c. ove l'informativa sia stata sottoscritta in un momento successivo all'atto di conferimento dell'incarico.

L'art. 4 citato prevede espressamente che in caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto di patrocinio tra avvocato e cliente é annullabile.

Come rilevato dal Tribunale di Varese nell'ordinanza in commento, la sanzione dell'annullabilitá del contratto di patrocinio comporta l'applicazione del'art. 1441 co. 1 c.c. , per il quale "l'annullamento del contratto puó essere domandato solo dalla parte nel cui interesse é stabilito dalla legge".

Pertanto la violazione degli obblighi informativi puó essere sollevata dal solo assistito e non anche dalla controparte processuale, in quanto solo la parte nel cui interesse é stabilita puó far valere l'annullabilitá del contratto, che afferisce al solo rapporto avvocato - cliente.

L'applicazione del medesimo principio deve far escludere anche la rilevabilità d'ufficio.

Nel caso di specie parte convenuta aveva eccepito la mancata allegazione dell'informativa da parte de difensore di parte attrice, con ció espressamente chiedendo l'annullamento del conferimento dell'incarico degli attori ai loro difensori, eccezione respinta dal Tribunale per i motivi esposti, non trovando applicazione per il Giudice neppure gli artt. 182, 183 e 187 c.p.c.

E' interessante osservare come l'ordinanza del Tribunale di Varese in commento abbia sottolineato la previsione di una "specifica reazione dell'ufficio giudiziario", riferendosi a quanto previsto dall'art. 4 co. 3 ultimo periodo per cui "il giudice che verifica la mancata allegazione del documento se non provvede ai sensi dell'art. 5 co. 1 informa la parte della facoltá di chiedere la mediazione".

Invero di tale informativa del giudice, dovuta stante la mancata allegazione documentale dell'informativa, non vi é traccia nel provvedimento a meno che il giudice non ritenga di procedere a tale compito nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c. per la comparizione delle parti, ovvero vi sia stato il successivo deposito dell'informativa, con ció trovando applicazione l'art. 1444 c.c.

Ove successivamente fatto valere dall'assistito, l'annullamento del contratto di patrocinio comporta conseguenze in termini di restituzione di quanto percepito e di esclusione di compensi per l'attività svolta. Infatti da un lato il cliente, in virtù dell'annullamento del contratto di patrocinio, può domandare la restituzionedi quanto già versato al professionista, dall'altro, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera comunque prestata.

Secondo alcuni interpreti, esclusa l'applicabilità dell'art. 2231 c.c., in quanto riferito all'ipotesi di una «prestazione d'opera professionale di naturale intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge», con conseguente esclusione del diritto al compenso,  si debbono ritenere applicabili gli artt. 2033 e 2041 c.c.

Infatti l'avvocato avrebbe diritto quanto meno ad un indennizzo facendo valere l'ingiustificato arricchimento a seguito della prestazione effettuata, dimostrando il suo impoverimento (es. anticipazione di spese, mancato guadagno) e il vantaggio conseguito dall'assistito.

Sia la relazione illustrativa sia i primi commentatori concordano nel riconoscere che la sanzione dell'annullabilità non influisce sulla validità della procura alle liti e degli atti processuali compiuti dal difensore in virtù di essa, non incidendo sullo ius postulandi dell'avvocato.

Infatti il legislatore ha inteso sanzionare piú severamente l'omissione degli obblighi informativi, rafforzando la tutela della parte coinvolta (le proposte emendative delle commissioni parlamentari erano nel senso di prevedere come sanzione l'illecito disciplinare, ritenuto ultroneo dal legislatore, in quanto giá previsto dalla legge). Come precisato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 28/2010, l'omissione de qua costituisce vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura, cosí evitandosi una sorta di improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.

Da: ...19/12/2011 14:43:02
E questo si sapeva

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 14:44:50
si si...si sapeva...dicevo solo a bipgggg

Da: ...19/12/2011 14:46:58
Non avevo compreso che il copia incolla avesse un destinatario specifico.

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 14:50:07
volevo solo porre alla sua attenzione, appunto, che...."....Come precisato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 28/2010, l'omissione de qua costituisce vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità".

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 15:03:45
scusami xyz...leggo solo ora...a Lecce

Da: xyz19/12/2011 15:08:53
nessun riferimento alla mediaz e nessun allegato dell'informativa in caso di comparsa!
E' pacifico...tranne per qualcuno...cui consiglio di leggere gli artt. 4 e d del d.lgs 28/2010

Da: xyz19/12/2011 15:09:27
artt. 4 e 5

Da: xyz19/12/2011 15:10:24
dubbiosa, io a palermo e sarò corretto da lecce.
Mi confermi il vostro dato di promossi: 30%?
o qualcosa in più?

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 15:19:56
si, devo purtroppo confermare....a volte anche 35 cmq...

Da: xyz19/12/2011 15:32:11
L'anno scorso quanto? quel 5 % in più sarebbe ottimo!
Ma poi...non capiscono che noi palermitani rosanero siam gemellati con i salentini? mah!
fino all'anno scorso son venuto a vedere lecce palermo...e mi avete trattato benissimo...mangiare, bere gratis...che bello!

Da: bipgggg 19/12/2011 15:46:55
Abbiate pazienza, io ricordavo così:

L'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 28/2010 stabilisce:

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Da: bipgggg 19/12/2011 15:49:28
Per atto di conferimento di incarico, continuo a leggere ovunque che si intende il primo atto in giudizio, sia atto di citazione che comparsa.

Da: xyz19/12/2011 16:13:09
Errato..."chi intende esercitare un'azione" è l'attore...fateve na ragione!
La comparsa è atto del convenuto!

Da: bipgggg 19/12/2011 16:59:53
ho letto che nonostante il tenore della norma si intende anche comparsa di risposta, perchè si guarda al conferimento dell'incarico..a me in tasca non ne viene niente! dico solo che, a parte questa questione, i commissari in sede di esame avrebbero dovuto spendere 10 minuti di tempo a spiegare e a ricordarci che nn vanno messi segni di riconoscimento, che la busta piccola andava nella grande, ecc.. ec... come si fa in tutti in concorsi.

Da: per bitgggg19/12/2011 17:27:04
...ma da qui a dire che "la mancata allegazione dell'informativa rende nulla la procura"....ce ne passaa

Da: MEDIAZIONE19/12/2011 18:03:29
La mediazione deve essere indicata anche in comparsa di costituzione e risposta, in conformità con autorevole dottrina.
Infatti, si è sostenuta che l'art. 4 d.lgs. 28/2010, quando affermi che "all'atto dell'incarico...", voglia appunto indicare anche la comparsa di risposta come atto in cui il convenuto dà mandato al suo avvocato.
Peraltro, non v'e' dubbio che, soprattutto in caso di mediazione facoltativa, la mediazione è possibile che sia attivata non solo dal lato dell'attore, bensì anche da quella del convenuto che ben potrebbe, in caso di inerzia della controparte, iniziare la procedura conciliativa.

Dunque, chi non ha messo l'avvertimento in delega ha palesemente errato, pur se tuttavia non è corretto affermare che l'atto sarebbe affetto da nullità!

Da: P.IVA19/12/2011 18:15:18
P.IVA e Codice Fiscale, dall'anno 2001, nelle persone giuridiche coincidono!!!!!!

Da: Pablito1977 230919/12/2011 18:42:06
ne ho lette tante fino ad ora ma nessuno che mi ha dato una risposta precisa e mi ha detto se ho fatto bene oppure no, anche perchè secondo me non  avete avuto possibilità di eccepir eil mio discorso.

io l'ho impostato così:(premesso che ho lasciato stare il fatto del mancato tentativo di conciliazione per chè la traccia non dice nulla al riguardo enoi non possiamo sapere se questi ci sono andati di già oppure no)
1) sembra evidente che i sig. tizia e sempronio erano a conoscenza di un acordo con l'impresa perchè altrimenti non avrebbero avuto motivo di versare euro  140.00 se sono in posseso di  contratti da 95.00
L'accordo  fu ratificato in un preliminareda 140.00 e l'avvenuto pagamento di 140.00 è la prova lamapante che ne erano a conoscenza.
2) ammissione dei mezzi istruttori per accertare la simulazione (Attenzione sto parlando di simulazione non ho detto relativa ect ect) tramite mezzo testimoniale ammissibile per le sentenze c. le sez .unite e per una del 2010 parzialemtne cointraria alle sez.unite.
3) una  volta accertata la simulazione ho chiesto che il G.i. dichiari nulli i contratti da 95 perchè simulati ed INOLTRE nulli in quanto elusivi delle norme fiscali e quindi in frode alla legge e sopratutto perchè quando c'è discrasia tra l'effettivamente voluto e l'effettivo realizzato i successivi contratti sono nulli.
4) ergo in conclusione rigettare la domanda vversaria, e per l'effetto dichiarare nulli i contratti da 95 e in via riconvenzionale (Che a seconda come s'imposta la difesa si può chiedere o no) dichiarare che l'unico contratto valido tra le parti è il preliminare di 140 e ai sensi dell'art.2932 "costringere"Tizia e sempronio a fare il pdefinitivo ( il definitivo ripeto serve perchè sennò questi domani vi ricitano per ingiusto arrichimento e inadempimento contrattuale)
Rimango in attesa che qualcuno mi contesti questa impostazione. la paura mia è che i commisari si attengano alla soluzione propposta dai vari siti e e bocciano come leggano riconvenzionale.

Da: Pablito1977 230919/12/2011 18:45:18
scusate gli errori ortografici ma il p.c. di studio fa ridere!!!

Da: maa19/12/2011 18:54:00
se il tentativo è stato già esperito...l'informativa ha sempre un senso?

Da: Pablito1977 230919/12/2011 18:59:26
certo

Da: maa19/12/2011 19:01:21
mah....nn ne sono convinta...

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