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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: dubbiosadubbiosa18/12/2011 14:34:19
la legge richiede il cod. fisc..... quindi, se l'impresa è individuale, e non società.........

Da: xyz18/12/2011 14:38:29
Nel fare tutte queste richieste preciso di non aver svolto riconvenzionale. Spero sia corretto
@ dubbiosadubbiosa. Il cod fisc...forse hai ragione. Ma non credo che sia errore mettere solo partita iva che cmq ha anche l'impresa individuale. Certo la legge chiede il cf...non so che dire....ma non mi preoccupa tanto ciò!

Da: dubbiosadubbiosa18/12/2011 15:07:44
grazie xyz...sai a mente fredda si vedono tante imperfezioni e sorgono tanti dubbi...come ad esempio ho dato x scontato che avessero gia' esperito la mediazione obbligatoria e nn ho informato nel mandato...spero nn sia motivo di insufficienza...cmg grazie  :D

Da: per xyz18/12/2011 15:17:26
ma se hai chiesto la dichiarazione di simulazione, hai fatto domanda riconvenzionale...

Da: per xyz18/12/2011 22:26:40
devi sapere che c'è gente che pensa che la riconvenzionale sia una richiesta di soldi.

Da: per xyz18/12/2011 23:03:30
ah si?

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Da: per xyz18/12/2011 23:04:58
ovviamente volevo scrivere x per xyz... ma il rincoglionimento post esame è imperante

Da: per xyz18/12/2011 23:05:53
di ci che intendeva che nn ha chiesto soldi?

Da: x per xyz18/12/2011 23:07:44
...fidati!

Da: per xyz18/12/2011 23:31:43
aiuto

Da: Fax18/12/2011 23:40:42
Sono certo che la questione relativa all'ammissibilità della prova testimoniale è stata diffusa nelle vostre aule d'esame dai commissari e da qualche fonte esterna. Io continuo a ribadire che la comparsa di costituzione e risposta non costituisce l'atto in cui parlare dell'ammissibilità delle proprie richieste istruttorie. Probabilmente i commissari e le fonti esterne sono stati influenzati da un parere svolto contenuto nel libro dei pareri della simone 2011 e vertente proprio sulla stessa vicenda dell'atto giudiziario assegnato. Ma purtroppo, una cosa è il parere, in cui è possibile trattare in forma critica tutte le problematiche poste, compresa quella dell'ammissibilità della prova testimoniale, ed altra cosa è l'atto giudiziario. Affrontare il problema dell'ammissibilità della testimonianza richiesta dal convenuto stesso in comparsa, sarebbe stato come se l'attore si fosse messo a parlare della competenza o meno del Giudice da lui stesso adito. E' solo dopo il deposito della comparsa in cancelleria che l'attore, potendone prendere conoscenza, ha la possibilità di contestare eventualmente le richieste istruttorie del convenuto nel verbale di prima udienza. Ed è solo in caso di contestazione da parte dell'attore, che il convenuto può "sparare" a raffica tutte quelle sentenze sull'ammissibilità della testimonianza, inutilmente ricercate il giorno dell'esame. La nostra testimonianza andava semplicemente richiesta, senza tra l'altro poter far riferimento ad alcun principio di prova scritta, visto che tutte le prove ipotizzabili non sarebbero state comunque idonee ai sensi dell'art. 2724 c.c. in quanto non provenienti dalla parte contro cui era diretta la domanda (xes. ipotetica quietanza di pagamento; primo preliminare di vendita ecc.). La questione principale era che l'eccepita simulazione aveva natura parziale relativa e perciò avrebbe comportato la sola sostituzione del prezzo simulato (95.000) con il prezzo dissimulato e realmente voluto (140.000), lasciando ferma la vendita già avvenuta e, tra l'altro, non contestata dagli attori..................................................Quanto all'indicazione del cod. fisc. di gamma, per chi non lo ha indicato, non va considerato errore:tutti i soggetti iva hanno la p.iva,perciò sia le imprese individuali che quelle collettive.E' vero che la legge ha imposto il cod. fisc. anche alle società, ma questo, a differenza delle persone fisiche, è solo numerico (come la p.iva) e non alfanumerico. Esso,pertanto, spesso è identico alla p.iva iva già posseduta dalla società, dovendo perciò essere indicato solo nelle ipotesi in cui, invece, sia diverso. MA NELLA TRACCIA NON VI ERANO PRECISAZIONI A RIGUARDO. Quanto alle conclusioni, non ha commesso errore chi ha richiesto il rigetto della domanda attorea previo accertamento e declaratoria della simulazione dei contratti dedotti in giudizio dagli attori, trattandosi della conseguenza stessa dell'eccezione di simulazione diretta ad impedire la tutela dello stesso diritto vantato dall'attore (restituzione di somme) e non a far valere un diritto diverso ed ulteriore rispetto a quello.

Da: Sexy18/12/2011 23:54:44
bisognava allegare l'informativa sulla mediazione?

Porca mediazione del c*** che non serve a nulla se non arricchire le case editrici con i 3000 loro c** di libri e arricchire chi organizza i c** dei corsi a pagamento! Ladriiiiiiiiii

Da: Fax19/12/2011 00:18:30
Si. Informativa in procura e allegato sull'informativa.

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 00:27:22
per fax...secondo te aver omesso l'informativa è un errore che puo' pregiudicare la validita' dell'atto e l'esito dell'esame? da noi, la commissione suggeriva che nn ce n'era bisogno in quanto convenuti...

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 00:31:19
...senza contare che, comunque, l'informativa attiene al rapporto avvocato- assistito e, la sua mancanza, non e' eccepibile da controparte...ad essere proprio pignoli la si può depositare alla prima udienza utile (almeno questo è l'orientamento)...

Da: Fax19/12/2011 00:38:54
L'informativa andava allegata,ma in ogni caso, se non la si è ricompresa espressamente tra le allegazioni documentali, bastava la dicitura in procura "come da atto allegato"!!!Credo che molti, se non tutti, l'abbiano scritto:BRAVI!

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 00:42:52
io mi sono fidata di un commissario che consigliava il contrario...del resto dal testo nn si evinceva se si era già svolto il tentativo...cmq nn l'ho inserita nella procura... dici che segano x questo?

Da: ...19/12/2011 00:47:51
Fax condivido tutto. Non capisco perché il convenuto, in comparsa, avrebbe dovuto argomentare sulla propria richiesta di prova testimoniale, visto che può essere fatta successivamente.
Ma un'eccezione di improcedibilità per mancato tentativo di mediazione poteva esserci?

Da: Fax19/12/2011 00:58:32
No,non credo che possano bocciare per una cosa del genere,visto che la traccia non diceva nulla a riguardo.
Resta il fatto che, trattandosi di restituzione di somme e, perciò, di materia non rientrante tra le ipotesi sottoposte alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, DLgs 28/2010, gli attori non erano obbligati ad esperire la mediazione:ecco perchè la traccia non ne parlava.
In ogni caso, sull'avv. grava l'obbligo informativo per il proprio cliente in tutte le ipotesi di mediazione, ossia obbligatoria, facoltativa o su proposta del giudice (per es. in appello). Egli, inoltre, deve assolvere tale abbligo "all'atto del conferimento dell'incarico" (che per noi era costituito dal rilascio della procura in calce o a margine della comparsa di costituzione), e tutto ciò per rendere edotto il cliente(consumatore) quantomeno dei possibili risvolti della causa, visto che, se non sarà lui ad optare per la mediazione, potrebbe farlo la controparte o, addirittura, proporlo il giudice in grado d'appello.

Da: dubbiosadubbiosa19/12/2011 01:05:46
grazie fax...e speriamo bene!!!!  P.s. sai cosa mi rode? la stavo inserendo in procura e sono stata distolta... e mi sono fidata...  :D  vabbe'...buonanotte ancora e grazie x le tue attente e meticolose delucidazioni....ciao e buon inizio settimana

Da: Fax19/12/2011 01:12:59
In risposta alla domanda di ..., preciso prima di tutto che le argomentazioni sull'ammissibilità della prova testimoniale non andavano elaborate in comparsa, non perchè potevano essere fatte successivamente, quanto piuttosto perchè vanno fatte solo eventualmente e cioè solo nell'ipotesi e dopo che la controparte si sia opposta all'ammissione della testimonianza da noi richiesta;ovvero, al massimo, nel verbale d'udienza per chiarire le idee del giudice a riguardo, laddove si insista per l'ammisione della prova medesima.
Con riguardo all'altra domanda, invece, la risposta è NNNOOO!!! Non andava assolutamente eccepita l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato ricorso al procedimento di mediazione da parte degli attori, in quanto, trattandosi di restituzione di somme (e non di materia contrattuale, come molti hanno erroneamente ritenuto), non si rientrava nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, in cui solo il tentativo di mediazione preventivo costituisce condizione di procedibilità dell'azione.

Da: ...19/12/2011 09:35:20
Per cortesia non spariamo trombonate, chi ha fatto la richiesta di prova testimoniale poteva benissimo argomentare a suo favore nella comparsa di risposta, Art. 167 c.p.c. "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni."
E' vero che si può argomentare sull'ammissibilità in udienza, ma se il giudice non ti dice nulla al proposito e tu non chiarisci ti trovi una bella pronuncia di inammissibilità della prova e poi ti appendi al tram! chi ha scritto a favore della testimoniale di certo non ha sbagliato.
Sul principio di prova, il documento deve provenire dalla controparte, qui abbiamo il preliminare che di certo è firmato da controparte quindi credo possa essere utilizzato allo scopo, se non sbaglio anche la cassazione 2011 (o 2010) sostiene ciò.
Si cerca di mandare la gente nel panico, la soluzione non era unica, l'importante è aver seguito una certa logica, chi poi spara le solite str.zate per mandarvi nel panico può anche evitare di scrivere.

Da: ...19/12/2011 09:37:54
P.s. in materia contrattuale, tranne alcuni contratti specifici (bancari, finanziari e assicurativi) la mediazione è FACOLTATIVA e non obbligatoria, studiate prima di fare i professorini e scrivere cax.te facendo terrorismo mediatico, CAPRE

Da: trap per ....19/12/2011 10:02:12
bravo, concordo pienamente con te!
e anche sulla questione della riconvenzionale, come è stato già scritto in astratto non è un obbrobrio giuridico pertanto si poteva mettere se si riteneva che gamma avesse interesse a far accertare la simulazione relativa parziale relativamente al prezzo e far dichiarare il vero prezzo.

Da: xyz19/12/2011 10:16:22
@...ribadisco che per me e per il cod civ il principio di prova scritta non c'entra nulla. Vedasi art.2725 co 2
Mi rendi tuttavia conto che nei coc vi era giurisporudenza che ne parlava individuando tale princ di prova scritta nel primo preliminare
@fax
Negli atti di risposta l'informativa sulla mediaz e l'avviso in procura possono tranquillamente mancare perchè la causa è già pendente
Grazie cmq

Da: ... per trap19/12/2011 10:21:32
Appunto, forse a qualcuno sfugge che nel processo civile vige il principio della completezza della domanda: gli avvocati sono abituati a scrivere str.nz.te nelle comparse e citazioni giusto per evitare il decorso dei termini, per poi precisare le loro richieste in udienza.
Chiariamo, questa prassi di certo non è errata o contra legem, ma parimenti non può comunque essere considerato errore motivare le proprie richieste istruttorie in comparsa, stante appunto il principio di completezza (la comparsa potrebbe anche essere l'unico atto scritto presentato in processo), CAPRE.
Se chiedi la riconvenzionale, a maggior ragione occorre è meglio motivare, visto che la legge prevede l'obbligo di descrivere con contezza l'oggetto e il titolo della domanda riconvenzionale a pena di nullità.
Qui vedo che si spara ai piccioni, dicendo che la mediazione è obbligatoria in ambito contrattuale e altre pagliacciate.
A parte che è in ambito contrattuale (salvo eccezioni) la mediazione è facoltativa , qui si verteva in azione per il recupero delle indebite somme pagate.
Ma siccome qui sembra ci siano professori universitari di chiara fame, la cui parola è verbo divino e il cui svolgimento e ragionamento è l'unico possibile, allora bisogna pur scrivere per tranquillizzare gli esaminandi, in questo sito c'è gente che molto probabilmente gode a vedere gli altri fasciarsi la testa prima del tempo.
Aspettate i risultati delle correzioni e in caso ve la fasciate dopo!

Da: ... per xyz19/12/2011 10:27:05
Ogni argomentazione, se adeguatamente motivata è sostenibile.

Con riferimento alla mediazione però, essa va sempre resa, anche se la causa è pendente, perchè la legge non distingue tra posizione dell'attore e quella del convenuto, parlando esclusivamente di atto introduttivo del giudizio.

La questione è inequivoca, considera che lo stesso consiglio nazionale forense si è espresso sul punto:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CIRCOLARE 15 MARZO 2010, N. 11

Art. 1 comma 3: "Si precisa che l'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta. "

Puoi leggerlo tranquillamente sia sul sito di altalex che sul sito del cnf

Da: trap19/12/2011 10:38:55
sulla mediazione concordo deve essere allegata l'informativa e nella procura deve essere data informativa, come da atto allegato

Da: xyz19/12/2011 11:05:57
Non sono d'accordo. E la giurisprudenza di merito della mia corte d'appello è conforme
Se l'attore preferisce citarmi anzicche provare a mediare la causa è già pendente ed io sono liberissimo di costituirmi in giudizio.
Non introduco alcuna domanda e devo solo difendermi da una pretesa altrui già azionata IN GIUDUZIO
Del resto la circolare citata è solo una circolare e soprattutto decisamente datata!
Mi sento di rassicurare chi non ha inserito il riferimento alla mediaz.
Grazie cmq

Da: Fax19/12/2011 11:15:23
Ai professori che usano l'appellativo "CAPRE": nessuno mette in discussione il fatto che la soluzione poteva non essere unica, tanto è veroche non è stato detto che quella senza argomentazione sulla prova fosse l'unica, ma è servito proprio a tranquillizzare chi aveva paura per non averlo fatto e non, invece, a creare panico. In ogni caso è vero che per rendere la comparsa completa si poteva parlare di tutti gli aspetti...anche di Chichibio e la gru!
Uscite dal panico e non vi alterate gratuitamente!

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