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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: Non è giusto | 15/12/2011 11:21:00 |
Ragazzi non è giusto che tanti futuri avvocati come Voi... ...passano 7 ore di stress...cercano sui testi...non hanno cell...non hanno foglietti..la polizia controlla attentamente tutti durante l'esecuzione della prova...chi va in bagno deve essere sottoposto a perquisizione...non si può parlare....(a Genova tutto questo avviene)e in altri parti d'Italia avvenga tutto il contrario...per dar man forte a tanti giornalisti che diffamano gli Avvocati seri...definendo la prova di esame una farsa....... | |
Da: fraak | 15/12/2011 11:21:10 |
PER CONNER, GRAZIE MI SONO ISCRITTO (EX FRANZù)...ORA ASPETTIAMO CHE SFORNINO QUESTO ATTO | |
Da: rex70 | 15/12/2011 11:21:24 |
Dio cristo ma la laurea tu l hai trovata nell'ovetto kinder ? | |
Da: santa inquisizione | 15/12/2011 11:22:11 |
ragazzi si riesce ad avere un po di ordine per favore??!! per civile quale atto va utilizzato? quali sono le sentenze cui far riferimento? e sopratutto...GRAZIE :-) | |
Da: napoli 78 | 15/12/2011 11:22:39 |
estrella 81 dove sei??' | |
Da: sr | 15/12/2011 11:22:43 |
per l'atto di penale come si deve procedere per favore help me | |
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Da: ciccio | 15/12/2011 11:22:43 |
NEWS | |
Da: orny78 | 15/12/2011 11:22:52 |
per napoli: penso si riferiscano a questa sentenza con la sentenza 7769/2011 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei limiti della prova della simulazione contrattuale, con particolare riferimento al contratto di compravendita immobiliare con presso dissimulato. Nello specifico, la Corte si è stata chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della prova testimoniale finalizzata a dimostrare la divergenza della volontà reale rispetto a quella espressa nel contratto scritto, in relazione alla determinazione del prezzo di vendita: il fatto che dal preliminare di vendita e da altri atti risulti fissato un prezzo diverso da quello determinato nel contratto definitivo legittima l'ammissione della prova per testi ex art. 2724 c.c., o ne limita l'utilizzo ex art. 2722? Il caso al vaglio dei giudici di legittimità , invero, risulta essere simile a quello già affrontato e risolto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7246 del 26 maggio 2007.[1] In quell'occasione, il supremo Collegio avevano optato per una soluzione restrittiva del problema: la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. La pronuncia in commento si allinea al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ampliando il discorso anche all'ammissibilità della prova per presunzioni. Il filone giurisprudenziale precedente al 2007 - per lungo tempo seguito da buona parte della giurisprudenza - affermava che nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conservava inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo esso né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione potevano essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Donde il corollario applicativo secondo cui la prova della simulazione del prezzo della vendita non incontrava fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c., né contrastava col divieto posto dagli artt. 2722, 2727 e 2729 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo ben poteva essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto. La relativa prova avrebbe, nella sostanza, scopo e natura semplicemente integrativi e ciò consentirebbe di darla anche mediante presunzioni ovvero deposizioni testimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ. 10 gennaio 1996, n. 3857). Tale impostazione tuttavia deve considerarsi, a parere della Corte, oramai superata, anche in considerazione delle critiche mosse dalle Sezioni Unite. È noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 1414, co. 2 c.c. Ne consegue che, nel raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto, trovano applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 (in tema di prova testiomoniale), e agli att. 2727, 2729 c.c. (in tema di presunzioni), in relazione all'art. 1417 c.c. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2729, co. 2, c.c., desumendo la prova documentale della simulazione relativa attraverso una serie di documenti tra loro ricollegabili (preliminare, assegni, attestazioni contenute in atti giudiziari, quietanze) "ciascuno dei quali, singolarmente considerato, dia certezza sia circa l'entità del prezzo pattuito che circa le modalità dei singoli versamenti". Osserva la Suprema Corte che a tali documenti non può essere riconosciuta valenza probatoria nei confronti delle parti se non sulla base di presunzioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice e che, pertanto, la corte di merito è incorsa nella violazione dell'art. 2729, comma 2, c.c. Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta ad substantiam deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass. 7 aprile 2006, n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3869; 18 dicembre 1997, n. 12813). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale era stata accertata e dichiarata la simulazione del prezzo della compravendita immobiliare. | |
Da: ddv | 15/12/2011 11:23:14 |
ragazzi, mi dite la traccia di penale, pleaseeeee | |
Da: nunzia | 15/12/2011 11:23:49 |
la trovi nell'altro forum di penale | |
Da: capparola | 15/12/2011 11:24:09 |
questo esame è di x se una farsa indipendentemente da dalla rigidità dei commissari o annessi... se potessimo andare a rileggere tutti gli elaborati degli anni passati chissà quanti attuali esaminandi avrebbero dovuto essere avvocati già da un pezzo !!! | |
Da: attenzione | 15/12/2011 11:24:23 |
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Da: daniela80 | 15/12/2011 11:24:27 |
santa inquisizione: l'atto è comparsa di costituzione e risposta. | |
Da: e se... x Luxor | 15/12/2011 11:24:37 |
non ho inventato niente, ho solo argomentato sostenendo la tesi di Gazzoni sul preliminare Ma anche sostenendo la tesi del doppio contratto affermata dalle seziioni unite delò'86 si potrebbe comunque ritenere che, in mancanza di sopravvenienze siognificative, il definitivo assuma natura prevalentemente solutoria e quindi quanto ivi disposto debba prevelere sul definitivo Per dimostrare l'assenza di sopravvanienze che hanno comportato il mutamento del programma contrattuale si potrebbe utilizzare la prova testimoniale in modo da sostenere che la diversità dal prezzo indicato aveva solo finalità simulativa senza tuttavia eccepire la simulazione stessa incorrendo nei divieti di prova testimoniale Tuttavia, se si vuole sposare una soluzione meno ardita, secondo me non è assolutamente insostenibile, al di là di quel che dicono le ssuu che il preliminare rappresenti un principio di prova scritta della simulzione che consentirebbe la dergoa al divieto di utilizzo della prova testimoniale | |
Da: ida | 15/12/2011 11:24:52 |
sarà anche come dici tu ma tieni anche presente che poi passa solo il 20 per certo dei candidati...almeno questo è ciò che accade nei grandi fori. | |
Da: vm2011 | 15/12/2011 11:25:02 |
si può avere la massima della sentenza 7769/2011?è confermata questa? | |
Da: Luca il pazzesco | 15/12/2011 11:25:36 |
Non è Giusto, non è giusto questo esame. Ci sono dei ragazzi validi che sono li dentro per la terza volta ed ogni giorno fanno i cani tribunali tribunali per una miseria. Io l'ho passato l'anno scorso senza copiare ma aiuterò i miei amici. Non è giusto questo sistema di merda che ti fa stare 3 anni ad aspettare una botta di culo. Non fare il moralizzatore che chissà quante porcherie farai nella tua vita. Copiare per un esame senza senso è la meno cosa, anzi, è giusto. | |
Da: nunzia | 15/12/2011 11:25:43 |
la traccia giusta qual'è??? si può sapere dovrei sentire mia sorella per le prime 2 ore non fanno andare neanche in bagno a Napoli ..... appena la sentirò chiederò conferma ..... | |
Da: PUMA6000 | 15/12/2011 11:25:53 |
LE TRACCE SONO SULLA PAGINA 10 | |
Da: per chi redige l''atto | 15/12/2011 11:26:15 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: braun | 15/12/2011 11:27:52 |
qualcuno sta sviluppando la traccia di penale che sembra più abbordabile? | |
Da: mkandre | 15/12/2011 11:27:55 |
La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova di cui all'art. 1417 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. E' noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Nota di Studio Legale Giuliano Cass. Civ., sez. II, sent. n. 7769/2011 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Sentenza del 5 aprile 2011, n. 7769 Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Olindo SCHETTINO - Presidente Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17262/05) proposto da: Ma. La. e Ma. Sp., rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Fe. Mo. del foro di Ge. e dall'Avv.to Ga. Pa. del foro di Ro. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ro., viale Gi. Ce., (...); - ricorrenti - contro Br. Br., rappresentato e difeso dall'Avv.to Gi. Ra. del foro di Sa. e dall'Avv.to Ma. Co. del foro di Ro., in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Ro., via Pa., (...); - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 64/2005 depositata il 26 gennaio 2005. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi; udito l'Avv.to Ga. Pa., di parte ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1998 Br. Br. evocava, dinanzi al Tribunale di Savona, i coniugi Ma. La. e Ma. Sp. per sentire dichiarare che l'atto rogato il 26.10.1995 dal notaio Do. Gh., avente ad oggetto la vendita della sua quota di proprietà , pari al 25%, della casa di via Co. (...), in Bo. S.S., era simulato ed inefficace nella parte in cui era stato dichiarato il corrispettivo in Lire 96.500.000, anziché quello maggiore e reale di Lire 270.000.000, nonché nella parte in cui il venditore aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza di saldo. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito, all'esito dell'istruzione della causa, respingeva la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. In virtù di rituale appello interposto da Br. Br., con il quale lamentava l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per avere escluso che costituivano prova scritta del contratto simulato sia il contratto preliminare (nel quale era stato esplicitamente pattuito che successivamente all'atto pubblico sarebbe ancora residuato il 30.9.1996 il pagamento di Lire 90.000.000), anche alla luce degli assegni prodotti che dimostravano come i coniugi acquirenti avessero al momento del rogito versato un importo superiore a quello dichiarato, sia la scrittura privata a firma di Gi. Ca. del 15.5.1996, con la quale i coniugi La. ottenevano la garanzia di vedersi restituita l'eventuale cifra ulteriore che avessero dovuto versare rispetto a quella corrisposta, attribuito valore confessorio alla quietanza liberatoria rilasciata nell'atto pubblico e rigettata la prova testimoniale articolata dall'appellante al riguardo, la Corte di Appello di Genova, nella resistenza degli appellati, accoglieva l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la inefficacia, per simulazione, dell'atto pubblico di vendita del 26.10.1995 nella parte in cui vi era dichiarato il corrispettivo di Lire 96.500.000 anziché quello maggiore e reale di Lire 270.000.000, nonché nella parte in cui Br. Br. rilasciava ampia e finale quietanza liberatoria di saldo. A sostegno dell'adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che la prova documentale della simulazione relativa poteva essere data non solo da un unico documento, ma anche da una serie di documenti tra di loro collegati, ciascuno dei quali, singolarmente considerato, avrebbe dovuto dare la certezza sia dell'entità del prezzo pattuito sia delle modalità dei singoli versamenti. Alla luce di tale assunto, il giudice del gravame faceva discendere che il valore di controdichiarazione, rispetto al contratto definitivo, nella specie era da attribuire al compromesso, agli assegni versati, all'attestazione contenuta in atti giudiziari di avere pagato, a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile, una somma corrispondente all'importo degli assegni fino a quel momento versati, dal rilascio dell'ultimo degli assegni avvenuto in epoca successiva al rogito, dalla dichiarazione di garanzia prestata, sempre successivamente al rogito, da un terzo a favore degli acquirenti, che aveva il valore di garantire questi ultimi per pagamenti ancora dovuti. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Genova hanno proposto ricorso per cassazione Ma. La. e Ma. Sp., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito Br. Br. con controricorso. Ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. Br. Br. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 1350 n. 1, 2722, 2727, 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. La doglianza è nel senso che la Corte di merito, dopo avere enunciato il principio secondo il quale la prova documentale della simulazione può essere data non solo da un unico documento, ma anche da una serie di documenti tra loro collegabili, si è poi limitata ad indicare una serie di elementi nessuno dei quali riveste i caratteri di una vera e propria controdichiarazione. Così statuendo la Corte avrebbe violato le norme in tema di simulazione dei contratti, in generale, e di quelli formali ad substantiam, specificamente. Al tempo stesso emergerebbe il dedotto vizio di motivazione prospettato sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. anche sotto altro profilo: viene censurata la contraddittorietà della motivazione, rispetto a quanto sinora esposto con riferimento alla decisione della Corte di merito, di condividere l'orientamento giurisprudenziale circa la inammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo di una vendita immobiliare. Alla luce del primo motivo si comprende che ciò che parte ricorrente denunzia è la prova attraverso la quale la corte di merito ha ritenuto raggiunta la dimostrazione della controdichiarazione; in altri termini, le circostanze poste a fondamento di tale convincimento. Al riguardo occorre osservare che pur non ignorando questo collegio il filone giurisprudenziale, sviluppatosi nel corso di un notevole arco di tempo, secondo il quale nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo esso né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione potrebbero essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Donde la conseguenza che la prova della simulazione del prezzo della vendita non incontrerebbe fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c., né contrasterebbe col divieto posto dagli arti 2722, 2727 e 2729 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo potrebbe essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto. La relativa prova avrebbe, nella sostanza, scopo e natura semplicemente integrativi e ciò consentirebbe di darla anche mediante presunzioni ovvero deposizioni testimoniali (v. ex plurimis Cass. 10 gennaio 1996 n. 3857). Siffatto orientamento però non ha incontrato il favore delle Sezioni Unite di questa Corte che da qualche anno hanno riconfermato (v. Cass. S.U. 26 marzo 2007 n. 7246) che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova di cui all'art. 1417 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. E' noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (v. Cass. 19 marzo 2004 n. 5539 relativamente alla prova testimoniale). Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1414, comma 2, c.c. Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto si versi in ipotesi di cui all'art. 2729, comma 2, c.c., desumendo la prova documentale della simulazione relativa attraverso una serie di documenti tra loro ricollegabili, "ciascuno dei quali, singolarmente considerato, dia certezza - per quanto qui occorre - sia circa l'entità del prezzo pattuito che circa le modalità dei singoli versamenti". E' agevole osservare che agli atti posti a base del convincimento del giudice del gravame - 1) preliminare di vendita, che risulta superato dal contenuto del definitivo, 2) e 4) assegni versati e rilascio dell'ultimo in data successiva al rogito, che vanno considerati in questo ambito quali titoli astratti di pagamento, 3) attestazione contenuta in atti giudiziari, documenti confezionati da una sola delle parti per altre finalità , 5) quietanza contenuta nel rogito, che costituisce dichiarazione neutra rispetto alla questione in esame, 6) dichiarazione di garanzia prestata da un terzo a favore dell'acquirente in data successiva al rogito, non può che essere irrilevante perché proveniente da un terzo - non può essere riconosciuta valenza probatoria nei confronti delle parti se non sulla base di presunzioni rimesse al suo prudente apprezzamento e perciò la corte di merito è incorsa nella violazione dell'art. 2729, comma 2, c.c. Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta "ad substantiam" (art. 1350 c.c.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass 7 aprile 2006 n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004 n. 3869; 18 dicembre 1997 n. 12813). In altri termini, nel raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto, trovano applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 1417 c.c. Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo, trattandosi di censura che investe, sotto altro profilo, la stessa pregiudiziale questione, pronuncia cui consegue la cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione. | |
Da: gdv | 15/12/2011 11:27:58 |
sto cercando di dare una mano alla mia compagna a Napoli e faccio questo lavoro da 20 anni; posso suggerirvi questo: mi sembra un trabocchetto. La prova è si vietata, ma agli attori. La traccia non ci dice che Tizia e Sempronio sono in possesso del preliminare da 140, fa riferimento solo ai due atti (prel e def) da 95 e al relativo pagamento: sembrerebbe, al massimo, che siano in possesso di una eventuale quietanza. L'impresa, per capirci, allo studio dice al suo legale di avere il preliminare da 140. Credo bisognerebbe costituirsi con semplice comparsa, rigirare il problema agli attori e dire che, sulla base delle sezioni unite, sono loro a non poter dimostrare il contrario di quello che risulta dai due atti da 140 | |
Da: Rick2 | 15/12/2011 11:28:39 |
raga...quali sentenze per la traccia 1????????????????? | |
Da: Avvocato_Civilista | 15/12/2011 11:28:40 |
Cerchiamo di razionalizzare? - La sentenza del 2007 uccide il candidato, fuori discussione. -Citare Gazzoni la vedo dura all'esame di stato. - Una sentenza adeguata al caso quale sarebbe? | |
Da: sentenza 4256, I sez. civ., Cassazione | 15/12/2011 11:28:41 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: domi_80 | 15/12/2011 11:28:53 |
ragazzi c'è uno schema logico da seguire per la stesura dell'atto? | |
Da: francesca balsamo | 15/12/2011 11:29:14 |
ma vafancul!!!!!!!!!!!!!!!già nn ce la faccio piùù!!!!!!!!!!!!! | |
Da: carsone | 15/12/2011 11:30:03 |
ma le trcce sono scritte 100 volte ancora chiedete le tacce | |
Da: madyg23 | 15/12/2011 11:31:33 |
Ecc.mo Tribunale civile di …. Sez. … - Giud. Dott./Dott.ssa … R.G. n. ….. - Udienza del ../../…. Comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di Gamma, (IMPRESA INDIVIDUALE? c.f./partita iva ……), con sede in …., alla via ….., ed iscritta al Registro delle imprese di ….. sotto il numero ….., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ……. (c.f. …) nato a ….. il ../../…., e residente in ….., alla via ……, rappresentata e difesa dall'Avv. …….., (c.f. ……….. e p. iva …….), giusta procura apposta in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche al numero fax ……. ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata …….@......., ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio professionale sito in ….. alla Via ……; - convenuta; contro I Sig.ri Tizio e Sempronio, rappresentati e difesi dall'Avv. ………, presso il cui studio professionale sito in …., alla Via ……, sono elettivamente domiciliati; - attori; Premesso che Con atto di citazione notificato in data ../../….-../../…. (le due date io solitamente le scrivo per indicare, rispettivamente, il giorno della consegna all'uff. giud. e il perfezionamento della notifica..), i Sig.ri Tizio e Sempronio hanno convenuto innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale l'odierna comparente impresa edile Gamma onde ottenere condanna alla restituzione della somma pagata in eccesso per l'acquisto dell'immobile destinato a civile abitazione sito in ….., alla via ….., n. .., oltre agli accessori di legge con vittoria di spese, competenze ed onorai del presente giudizio (quest'ultima richiesta non è specificata nella traccia e si dovrebbe anche ragionare nell'ottica della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ovviamente si chiedono sempre e, d'altronde, il 91 c.p.c. pone come regola generale quella per cui le spese seguono la soccombenza, ergo…..). Gli attori, in particolare, hanno esposto che alla stregua delle intese formalizzate nell'atto preliminare di compravendita immobiliare del ../../…., nonché nel contratto definitivo del ../../…., il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile in parola fosse stabilito in euro 95.0000. Avendo, tuttavia, versato il corrispettivo di euro 140.000, gli attori hanno dunque richiesto la restituzione della somma eccedente rispetto a quella dedotta nei contratti preliminare e definitivo. Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto, la impresa Gamma, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce nel presente giudizio svolgendo le seguenti difese in diritto | |
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