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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: napoli111111111111115/12/2011 11:09:40
La prova della simulazione


Il legislatore disciplina la prova della simulazione all'art. 1417 c.c., che introduce un regime probatorio in deroga alla regole generali di cui all'art. 2722 c.c., in base al quale "la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea" (quale per l'appunto è l'accordo simulatorio). La ratio della norma consiste nell'esigenza di evitare che i rapporti giuridici provati per iscritto possano essere alterati da una prova che presenta un grado di attendibilità sicuramente inferiore a quella documentale.

Orbene, in deroga ai limiti di cui all'art. 2722 c.c., l'art. 1417 c.c. prevede che l'accordo simulatorio possa sempre essere provato senza limiti per i terzi e per i creditori. Per le parti, invece, la prova testimoniale è ammessa solo se volta a far valere l'illiceità del contratto.

La prova della simulazione si atteggia, quindi, in modo diverso a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni tra le parti; invero se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testimoni e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti previsti per la prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testimoni o per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere  di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass., 23 gennaio 1997, n.697, Cass., 12 febbraio 1986, n. 850). Tale distinzione risulta confermata anche da una recente pronuncia della Cassazione (Cass., 6 settembre 2006, n. 19146).



La simulazione di una singola clausola contrattuale: il prezzo di vendita


Dopo aver quindi esaminato i limiti della prova testimoniale per la simulazione e la relativa azione sotto il profilo processuale, resta da affrontare il medesimo problema nel caso in cui la simulazione riguardi esclusivamente una singola clausola contrattale, ossia il prezzo di vendita (cd. simulazione relativa parziale).

Invero in giurisprudenza si è riscontrato un atteggiamento oscillante.

Secondo un primo orientamento, maggiormente risalente, la prova della simulazione relativa parziale riguardante una singola clausola contrattuale non incontrerebbe i limiti derivanti dalla disciplina della simulazione di cui agli artt. 1414 comma 2 e 1417 c.c. In particolare, non sarebbe necessario che il patto di determinazione del prezzo dissimulato debba avere la stessa forma richiesta per il contratto cui afferisce, fermi restando i limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale posti dalla disciplina probatoria dei patti aggiunti (Cass. 24 aprile 1996 n.3857, Cass. 23 gennaio 1988 n. 526, Cass. 9 luglio 1987 n. 5975). Nella ipotesi di simulazione relativa parziale, relativamente al prezzo gli elementi negoziali interessati dalla simulazione, essi vengono ad essere sostituiti da quelli effettivamente voluti dalle parti (Cass. 24 luglio 1997 n. 6933) e possono essere provati anche a mezzo di testimoni (Cass. 30 luglio 1998 n. 7500, Cass. 24 aprile 1996 n. 3857, Cass. 9 luglio 1987 n. 5975; Cass. 6 settembre 2006, n.19146).



In realtà, si tratta di pronunce destinate a porsi in contrasto non solo con il dettato codicistico, ma anche con pronunce recenti di tenore diametralmente opposto (Cass., sez. I, 19 marzo 2004, n. 5539). La dottrina e la più recente giurisprudenza sottolineano come la soluzione del quesito imponga di prendere le mosse dal contenuto dell'art. 2722 c.c., che prescrive l'inammissibilità della prova per testimoni volta a dimostrare l'esistenza di patti contrari o aggiunti al contenuto di un documento e che si assumano adottati in epoca anteriore o contemporanea alla redazione del documento stesso.

La pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testimoni, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti.



A dirimere il contrasto insorto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 7246/07).



Componendo il contrasto insorto, le Sezioni Unite hanno optato per l'orientamento più recente che aveva escluso la possibilità di provare per testimoni la simulazione del prezzo di vendita, ciò in quanto la prova sul prezzo riguarda un elemento essenziale e non accessorio del contratto.



Si è, in proposito, affermato che, allorquando l'accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (quale è il prezzo di una vendita immobiliare), per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi ad eccezione di quello interessato dalla simulazione con la conseguenza che, non essendo il contratto simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti.



Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante e acquirente, i limiti dettati dall'articolo 1417 c.c. in tema di simulazione, in contrasto con il divieto posto dall'articolo 2722 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e materia semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali (Cass. 3857/96; Cass. 526/88).



D'altronde, anche qualora si volesse affermare che la pattuizione con cui le parti convengano un prezzo diverso da quello indicato nel documento contrattuale non integri gli estremi di una vera e propria simulazione, questo non risolverebbe in alcun modo il problema. Se anche cosi fosse, infatti, resterebbe comunque difficilmente eludibile il rilievo per cui una tale pattuizione si pone in contrasto con il contenuto di un documento contrattuale contestualmente stipulato e, come tale, ricadrebbe nella previsione dell'articolo 2722 c.c.



E' facile osservare che il prezzo è un elemento essenziale della vendita, per cui anch'esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare.



In altri termini, la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste da tale disposizione.



(1) Entrambi i negozi sono effettivamente voluti dalle parti, e questo elemento costituisce la radicale differenza fra l'istituto qui in esame e l'errore-vizio di cui all'art. 1429 c.c. dal quale può derivare una pronuncia di annullamento: nella simulazione, infatti, la "conseguenza" - ossia la mancata produzione di effetti ovvero la produzione di un effetto diverso rispetto a quello proprio del contratto simulato (e reso pubblico) - è espressamente voluta dalle parti ed è uno dei motivi principali che le ha spinte ad agire.

Da: FRANZù15/12/2011 11:11:12
Conner ho un amico dentro vorrei aiutarlo, ma sono da pochissimo su questo sito...hai qualche dritta?? conviene che mi iscriva propio???

Da: m...15/12/2011 11:11:30
si ragazzi, ho verificato. E' QUELLO DELLO SCORSO ANNO.NON COPIATE!!!!!SCUSATEMI

Da: conner115/12/2011 11:11:31
estrella81, ripensaci!!!!!serve la tua mano!!!!

Da: Luxor 15/12/2011 11:12:22
per e se...complimenti per la trovata geniale!...ma all'esame da avvocato?....da commissario io ti farei passare, magari anche con voto alto....ma solo io penso...continuo a cercare

Da: Avv...15/12/2011 11:12:39
X xvv.
Se ti sembra difficile un atto di civile così, andate a zappare o fate la pratica come dio comanda.......

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Da: napoli 7815/12/2011 11:13:08
per m...
che vuol dire scusatemi non copiate ect ect

Da: NON SONO AVVOCATO15/12/2011 11:13:16
Traccia (amministrativo)
Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo.
Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio.
Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale.
Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa

Da: conner15/12/2011 11:13:21
franzù, ti devi iscrivere, devo aiutare 4 amiche a napoli, in quell'inferno!!!!!

Da: law and order15/12/2011 11:13:45
necessita sentenza risolutiva

Da: gallo15/12/2011 11:14:20
è giustissimo!

Da: m...15/12/2011 11:14:22
quello che ho postato prima, preso dall'altro forum, è dell'anno scorso, quindi, non copiatelo

Da: joeblack15/12/2011 11:14:27
per solo tu
ribadisco la mia tesi:

Il difensore dell'impresa Gamma (venditrice) eccepisce la simulazione del prezzo nel preliminare e nel definitivo e deposita - allegandola alla COMPARSA DI RISPOSTA, il precedente contratto preliminare nel quale l'importo pattuito era quello effettivo (140).

Dichiara di poter provare tale circostanza anche a mezzo di prova testimoniale, della quale chiede l'ammissione, rimarcando la piena ammissibilità della prova testimoniale ai sensi del 2724, n. 1, dal momento che vi è un principio di prova scritta (il vecchio preliminare depositato, sottoscritto dagli - e quindi proveniente dagli -acquirenti).
Inserire richiamo a SU 7246/2007

Dubbio: inserire qui la richiesta di prova testimoniale o  è meglio aspettare la memoria 183 n. 2 per "svelare" la propria linea difensiva?

DIMMI CHE NE PENSI

Da: IO15/12/2011 11:14:41

Da: fraccazzi DA VELLETRI15/12/2011 11:14:46
AVETE LA SOLUZIONE?????????????????

Da: ciccio15/12/2011 11:15:34
allora , ritengo non si possa sostenere la ammissibilità della prova testimonaile, lo dicono le sez unite e quindi lo si deve risolvere diversamente....

Da: da napoli15/12/2011 11:16:06
salve ragazzzi qualcuno di voi ha suggerito in uno dei 3 forum ( nn ricordo quale) una sentenza del 2011 trovata su altalex. dall aula mi dicono ke sia xfetta:il caso nn è ql ma va benissimo,lavoro terminato. in bokka a lupo a tuttiiii

Da: mary look15/12/2011 11:16:36
qual'è la sentenza risolutiva del parere? postatelaaa

Da: AHIAHIA15/12/2011 11:16:48
c'è qualche capra in questo forum: è una comparsa di risposta e se non la sapete fare andate a spalare letame, non c'è bisogno che ci sia scritto per  atto notarile  dato che la compravendita di un immobile si fa necessariamente per atto pubblico, non ponetevi il problema di come l'attore prova il pagamento se la traccia non ve lo dice non ve lo potete inventare...

Da: AHIAHIA15/12/2011 11:16:48
c'è qualche capra in questo forum: è una comparsa di risposta e se non la sapete fare andate a spalare letame, non c'è bisogno che ci sia scritto per  atto notarile  dato che la compravendita di un immobile si fa necessariamente per atto pubblico, non ponetevi il problema di come l'attore prova il pagamento se la traccia non ve lo dice non ve lo potete inventare...

Da: joeblack15/12/2011 11:17:38
il difensore della gamma riconosce tranquillamente un fatto che non è in alcun modo provato e cioè che gli siano stati versati 140.000euro  quando in realtà dal contratto risulta la somma di euro  90.000 esonerando parte attrice dall'onere di provare di aver versato 140.000.

COMPLIMENTI!!

Da: napoli 7815/12/2011 11:17:40
quindi è quella la sentenza però no il casooo???

Da: michaelxxxx 15/12/2011 11:18:00
QUALKE SOLUZIONE RIGUARDO CIVILE , PENALE , AMMINISTRATIVO??????????

Da: mary look15/12/2011 11:18:01
qual'è la sentenza risolutiva del parere? postatelaaa

Da: nunzia15/12/2011 11:18:12
quella di napoli 111111111 è correttaaaaaaaa??

Da: AIUTOOOOOOOOOO15/12/2011 11:18:56
AIUTOOOOOOOOOO
AIUTOOOOOOOOOO
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Da: napoli111111111111115/12/2011 11:19:04
è solo un indicazione...

Da: nunzia15/12/2011 11:20:18
quella di napoli 111111111 è correttaaaaaaaa??

Da: eipigreco15/12/2011 11:20:48
Civile. Domanda riconvenzionale ... sentenza 7769 del 2011 ... è corretta??

Da: mary look15/12/2011 11:20:56
vi prego cerchiamo una sentenza che possa aiutare i colleghi dentro

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