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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: devil15/12/2011 10:55:35
perfavore mi dite le tracceeeee?

Da: fraccazzi15/12/2011 10:56:24
ABBIAMO BISOGNO DELLA SOLUZIONE DI CIVILE,AIUTO!!!!!!

Da: in che mani..15/12/2011 10:56:37
atto civile: noi siamo per Gamma; se Tizio e sempronio hanno citato, tocca fare una comparsa nooo??

Da: Solotu15/12/2011 10:56:39
scusate......ma dalla traccia non risulta che il contratto VERO sia stato redatto con atto notarile.....quindi non dovrebbero entrare in gioco i limiti di cui all'art 2722 c.c. perchè qui si afferma che non possono essere utilizzati patti successivi per mettere in discussione un altro patto che risulta da atto scritto! la prova documentale non potendo essere smontata da una testimoniale!

che dite!?!?!?!?

Da: io15/12/2011 10:56:46
per scusate: è una grande cazzatta!!!

Da: napoli 7815/12/2011 10:56:58
per estrella 81 sentenza da considerare???

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Da: nunzia15/12/2011 10:58:22
una risposta definitiva  strutturata in modo corretto con sentenza definitiva grazieeeeee

Da: nunzia8515/12/2011 10:58:27
ragazzi che cosa intende per suddetti atti??? che ci sono più preliminari????

Da: xvv15/12/2011 10:58:37
è chiaro che quest'anno con un civile così, non si vogliono fare avvocati

Da: terrona15/12/2011 10:59:21
x favore date risposte esatte!!!

Da: ramiro 15/12/2011 10:59:52
avete idea per la traccia di penale?

Da: vincent 115/12/2011 10:59:54
X Estrella 81: ma non è molto più facile ato penale?

Da: ANGY78 15/12/2011 11:00:25
m...cos'è questo atto?se non sbaglio dovrebbe essere quello dell'anno scorso!

Da: MA SCUSATE15/12/2011 11:00:31
è VERO MA NEI CONTRATTI C'è SEMPRE LA QUIETANZA CHE IN QUESTO CASO SAREBBE PER 95000 COME FANNO A DIMOSTRARE IL TITOLO PER I RESTANTI EURO IN PIù

CMQ MI SONO ROTTO CIAO

Da: per estrella8115/12/2011 11:01:06
ma tu stai facendo penale?

Da: ant8215/12/2011 11:01:28
senza estrella81 siamo tutti finiti!!!!

Da: pia15/12/2011 11:01:49
gentilmente la soluzione di civile?

Da: e se...15/12/2011 11:02:22
gamma, stante l'inammissibilità della prova testimoniale piuttosto che esperire eccezione di simulazione  ma chiedesse in via riconvenzionale 'esecuzione in forma specifica del preliminare parzialmente difforme dal definitivo sostenendo la tesi della natura prevalentemente solutoria del contratto definitivo comportando come corollario applicativo che in caso di difformità non giustificata da alcuna sopravvenienza tra definitivo e preliminare prevale quest'ultimo?

Da: Locoxxxxxx15/12/2011 11:05:16
Amministrativo traccia sbagliata

Da: marosella15/12/2011 11:05:17
per cortesia potete dirmi a quali sentenze fare riferimento per civile???

Da: Solotu15/12/2011 11:05:38
E' anteriore alle SU ma alla fine un giudice potrebbe anche seguire l'orientamento contrario e stando alle banche dati, non ci sono sentenze a noi favorevoli! un modo per difendere il cliente dobbiamo pur trovarlo, anche se questo significa sposare un orientamento minoritario...o no!?!?!?!? RISPONDETE!!?!?!?!?!!?


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 6 settembre 2006, n. 19146, n.19146


MASSIMA
Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale è ammissibile la prova per testi della simulazione.


CASUS DECISUS
Due coniugi stipulano un contratto di compravendita immobiliare per rogito notarile impugnato, successivamente, dall'acquirente, la quale sostiene che il prezzo di vendita sia in realtà maggiore ed invoca, pertanto, la simulazione in parte qua del negozio. Nell'ambito del giudizio di merito diviene controversa l'ammissibilità o meno della richiesta prova testmoniale per dimostrare la simulazione dedotta.


PRECEDENTI
Conforme    Difforme
Cass. 23 gennaio 1997 n.697; Cass. 12 febbraio 1986 n. 850; Cass. 30 luglio 1998 n. 7500; Cass. 24 aprile 1996 n. 3857; Cass. 9 luglio 1987 n. 5975.
Cass. n. 5539 del 2004.


ANNOTAZIONE
La prova della simulazione si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni tra le parti. Infatti, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi o per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Chiarisce in argomento il Collegio che la prova della simulazione relativa parziale riguardante una singola clausola contrattuale non incontra i limiti derivanti dalla disciplina della simulazione di cui agli artt. 1414 comma 2 e 1417. "In particolare non è necessario che il patto di determinazione del prezzo dissimulato debba essere rivestito nella forma richiesta per il contratto cui afferisce, fermi restando i limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale posti dalla disciplina probatoria dei patti aggiunti". Conclude il Collegio che nella ipotesi di simulazione relativa parziale relativamente al prezzo gli elementi negoziali interessati dalla simulazione vengono ad essere sostituiti da quelli effettivamente voluti dalle parti e possono essere provati anche a mezzo di testimoni.


TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 6 settembre 2006, n. 19146, n.19146 -


CASS. CIV.- SEZ. II- 6 settembre 2006, n. 19146- Pres. Corona- est. Correnti


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roberto Vaghi e la moglie Ornella Rizzo proposero appello, nei confronti di Irene Sedea, avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 18 ottobre 1999 con la quale, in accoglimento della domanda di quest'ultima, era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento dei suddetti coniugi quanto al saldo di lire 330.000.000 dell'effettivo prezzo di lire 500.000.000, rispetto all'importo di lire 170.000.000 dichiarate nel rogito in notar Mambelli del 30 dicembre 1991, per un appartamento con relativo arredo in Milano Via Cittadini 27, con condanna dei soccombenti al rilascio ed alle spese.

Sostennero che il preliminare indicasse fìttiziamente la somma di lire 500.000.000, su richiesta della cedente a scanso di rimostranze di favoritismo verso estranei da parte di suoi parenti prossimi.

La Corte di appello di Milano, con sentenza 13 agosto 2002, in parziale riforma, dichiarò ammissibile la domanda restitutoria dell'indebito di lire 170.000.000 in favore degli appellanti, con gli interessi legali dal 16 febbraio 1999, e respinse nel resto l'impugnazione, condannando gli appellanti alle spese del grado. Osservò la Corte che la domanda di restituzione del prezzo effettivamente pagato di lire 170.000.000, formulata per la prima volta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore all'udienza di escussione della prova testimoniale del 16 febbraio 1999, era ammissibile perché, pur configurandosi come ri convenzionale soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 167 epe c.p.c, si trattava di termini generalmente ritenuti ordinatori; l'acquiescenza di controparte derivava non tanto dal fatto che, alla udienza, la domanda non era stata declinata quanto dalla circostanza che, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, l'attrice aveva chiesto di trattenere il montante di vantati danni sulla parte di prezzo già corrisposta, cioè appunto i 170 milioni chiesti in restituzione.

Quanto al resto, la Corte, ricordati i pregressi rapporti professionali tra l'attrice e l'avv. Rizzo, rispettivamente suocero e padre degli appellanti, definito artefice di tutta l'operazione, ritenne di condividere la statuizione del Tribunale circa l'effettività, nella vendita del 30 dicembre 1991, dello stesso corrispettivo finale di lire 500.000.000, pattuito nel preliminare di un mese e mezzo prima, donde la risoluzione per grave inadempimento, avendo ammesso gli appellanti di aver corrisposto solo lire 170.000.000.

Ricorrono i coniugi Vaghi-Rizzo con tre motivi, illustrati da memoria, resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, Irene Sedea.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti lamentano "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c, per aver pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita per occultamento del prezzo, difformemente dalla domanda introduttiva di risoluzione per falso, sostituita, poi dalla domanda di inadempimento.

Con l'atto di citazione l'attrice aveva chiesto, previa impugnazione di falso dell'atto, dichiararsi risolto il contratto; con le conclusioni aveva precisato che si dichiarasse risolto per inadempimento il contratto; con la sentenza di primo grado era stata pronunziata la risoluzione per fatto e colpa degli acquirenti; con la sentenza di appello, pronunciata per occultamento di parte dell'effettivo prezzo, era stato violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con il secondo motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1367, 1453, 1454, 1455, 1456 ce, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c La Corte di appello, dichiarato provato il prezzo effettivo di 500 milioni ed il versamento dell'acconto di 170 milioni, per cui residuava un debito di 330 milioni, ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento, senza tener conto che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso.

In ogni caso, non poteva essere valutato grave l'inadempimento, perché non vi era mai  stata,  dal  31  dicembre   1991   al 20 gennaio  1997, alcuna richiesta di pagamento e, non esistendo una obbligazione, non poteva verificarsi violazione dell'art. 1453 ce.

Con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 ce. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. nonché violazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come vizio della motivazione relativa alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

La Corte di merito non ha affrontato l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, se non indirettamente e con affermazioni tutt'altro che convincenti circa la decisa risoluzione dell'intero atto.

La possibile modifica del prezzo, affidata al preliminare ed ai testi, non presenti alle trattative ed alla    stipulazione, non ha la forza di inficiare la validità dell'intero contratto.

Le tre censure, trattando, sotto profili diversi, il problema   della qualificazione della domanda,  dell'effettività del prezzo e della fede privilegiata dell'atto pubblico, possono essere trattate congiuntamente ed accogliersi nel senso qui di seguito precisato.

La sentenza impugnata, dopo aver dedotto che era "infondato il lagno...di inammissibilità della prova testimoniale escussa", ha ritenuto essere attendibile l'indicazione nell'atto pubblico di un prezzo minore per motivi fiscali; premesso che la frode fiscale non si presta, in generale, a rendere ammissibile senza limiti la prova per testi della simulazione, ha osservato che l'argomento non giovava alla riproposta eccezione di inammissibilità della prova, posto che la possibile e mera  evasione fiscale non poteva essere rapportata ad ipotesi di dissimulazione (vedi pagina otto della sentenza con richiami agli artt. 1417 e 2722 ce). Ricordato   che   artefice   di   tutta   l'operazione   era   stato   incontestabilmente ì'avv.Rizzo e riferiti i vari aspetti della vicenda, la Corte di appello ha concluso, sulla scorta delle risultanze anche documentali e della mancata presentazione dei convenuti alla udienza per rendere l'interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione,     nel  senso  di  condividere  la  statuizione  del  Tribunale  circa l'effettività del prezzo, indicato in preliminare, di lire 500.000.000, in aderenza al valore immobiliare corrente ed alla richiesta della venditrice. Osserva questa Corte suprema che, di fronte ad una citazione in cui, previa impugnazione (di falso) dell'atto pubblico, nella parte in cui si indicava il prezzo di  lire   170.000.000  "prima d'ora ricevuto"  rispetto  a quello  concordato  in preliminare   di   lire   500.000.000,   i   giudici   del   gravame  avrebbero   dovuto qualificare la domanda, valutare se concretamente era ipotizzabile una domanda di simulazione parziale    relativamente al prezzo, affrontare il problema della efficacia probatoria e della fede privilegiata dell'atto pubblico. La Corte di appello avrebbe anche potuto privilegiare il profilo che, essendo la vendita il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa verso il corrispettivo di un prezzo, era stata accertata la comune intenzione delle parti in ordine alla determinazione dello stesso (tanto più che gli acquirenti non avevano contestato la pattuizione del preliminare, adducendo, però, l'inverosimile tesi della maggiorazione del prezzo voluta dalla cedente a scanso di rimostranze di favoritismo verso estranei da parte dei suoi parenti più prossimi); oppure che il prezzo è un elemento essenziale del contratto, che deve ritenersi carente se è meramente simbolico e non corrispondente all'effettivo valore del bene trasferito (Cass. 24 novembre 1980 n. 6235).

Circa i rapporti tra il contratto preliminare ed il definitivo, mentre la dottrina, sulla scorta della teoria procedimentale, valorizza il momento del preliminare, in quanto regolativo dei futuri assetti contrattuali, la giurisprudenza considera il contratto definitivo Tunica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio posto in essere, in quanto il preliminare, determinando solo l'obbligo reciproco della stipulazione del definitivo, resta superato da quest'ultimo, per cui non vi è l'obbligo del giudice di prendere in considerazione il testo del preliminare (Cass. 18 aprile 2002 n. 5635).

La prova della simulazione si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni tra le partì; invero se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi o per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. 23 gennaio 1997 n.697, Cass. 12 febbraio 1986 n. 850). La prova della simulazione relativa parziale riguardante una singola clausola contrattuale non incontra i limiti derivanti dalla disciplina della simulazione di cui agli artt. 1414 comma 2 e 1417. In particolare non è necessario che il patto di determinazione del prezzo dissimulato debba essere rivestito nella forma richiesta per il contratto cui afferisce, fermi restando i limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale posti dalla disciplina probatoria dei patti aggiunti ( Cass. 24 aprile 1996 n.3857, Cass. 23 gennaio 1988 n. 526, Cass. 9 luglio 1987 n. 5975). Nella ipotesi di simulazione relativa parziale relativamente al prezzo gli elementi negoziali interessati dalla simulazione vengono ad essere sostituiti da quelli effettivamente voluti dalle parti (Cass. 24 luglio 1997 n. 6933) e possono essere provati anche a mezzo di testimoni (Cass. 30 luglio 1998 n. 7500, Cass. 24 aprile 1996 n. 3857, Cass. 9 luglio 1987 n. 5975).

Nella fattispecie, va, anche, sottolineata la particolarità della vicenda, in quanto la venditrice, nel periodo di stipulazione dell'atto pubblico, risultava assistita daH'avv.Rizzo, congiunto degli acquirenti, ed il preliminare prevedeva pagamenti anche successivi alla data dell'atto pubblico.

In conclusione, la motivazione addotta dalla Corte di appello, valorizzando solo alcuni aspetti della vicenda ed omettendo una più puntuale ed analitica disamina dei profili sopra evidenziati, va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che si uniformerà ai principi sopra espressi, con particolare riferimento alla essenzialità del prezzo corrispondente all'effettivo valore del bene, ai limiti alla ammissibilità della prova testimoniale ed alle deroghe relativamente al prezzo in tema di simulazione parziale.

Per effetto del nuovo esame demandato al giudice del merito, restano assorbite le censure del ricorso incidentale, relative alla violazione e falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 99, 112, 166, 167, 183 c.p.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. ed alla violazione degli artt. 1453, 1218, 1223, 1224, 1282 ce. e 112 c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c, per non avere la sentenza confermato il rigetto della domanda restitutoria con conseguente ritenzione della somma di lire 170 milioni a titolo di ristoro del danno patito per ìa mancata esecuzione della prestazione.



PER QUESTI MOTIVI

la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa  la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Da: KAPUKKIONE15/12/2011 11:05:56
E' PER QUESTO MOTIVO CHE SI PARLA DI SIMULAZIONE

Da: devil15/12/2011 11:06:25
tracce perfavore

Da: Da Lecce15/12/2011 11:06:40
Qualcuno riesce a postare l'intera sentenza 7769/2011 e non solo la massima?

Da: e se...15/12/2011 11:07:01
gamma, stante l'inammissibilità della prova testimoniale piuttosto che esperire eccezione di simulazione   chiedesse in via riconvenzionale 'esecuzione in forma specifica del preliminare parzialmente difforme dal definitivo sostenendo la tesi della natura prevalentemente solutoria del contratto definitivo che comporta come corollario applicativo che in caso di difformità non giustificata da alcuna sopravvenienza tra definitivo e preliminare prevale quest'ultimo?



questa soluzione è sostenibilissima sul piano teorico

La tesi della natura solutoria del definitivo è stata sostenuta dalla Suprema Corte in una risalente pronuncia (n. 8486/1987)[vii], la quale non giunge però al punto di negare natura contrattuale all' atto di trasferimento adempitivo del preliminare. Più precisamente, la Cassazione, nella citata pronuncia, statuì che : "i c.d. contratti preliminari della pratica…..sono comuni contratti con i quali le parti, nel regolare i propri rapporti, inerenti nella maggior parte dei casi ad una compravendita, graduano nel tempo le rispettive prestazioni…..e in particolare differiscono l' effetto traslativo della proprietà; la ragione per la quale nella pratica si stipula un secondo contratto, che viene denominato definitivo, in contrapposizione a quello che si suole chiamare preliminare, si rinviene nella circostanza che lo strumento offerto dall' ordinamento alle parti per attuare quell' effetto traslativo è appunto la stipula di un contratto a effetti reali. Ma ciò non toglie che la stipula di questo secondo contratto sia nient'altro che un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il c.d. preliminare, che resta l'unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti….. il c.d. contratto preliminare, lungi dall'essere un semplice contratto preparatorio, destinato ad essere assorbito da quello definitivo, resta la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti, e il c.d. definitivo, lungi dall'assorbire il preliminare e a porsi come il solo regolamento dei rapporti tra i contraenti, rileva esclusivamente come adempimento delle obbligazioni assunte con il primo. Ovviamente, poiché si è nel campo dell'autonomia contrattuale, le parti sono libere di regolare come meglio credono i loro rapporti, all' infuori dello schema ora delineato; ma ove questa volontà di modifica non sia enucleabile, il puro e semplice fatto della stipula del c.d. contratto definitivo non è per alcun verso sufficiente a porre nel nulla i diritti e le obbligazioni nascenti dal c.d. preliminare


tuttavia non è suffragata dalla giurisprudenza più recente

Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2007, n. 233.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

Da: e se...15/12/2011 11:07:02
gamma, stante l'inammissibilità della prova testimoniale piuttosto che esperire eccezione di simulazione   chiedesse in via riconvenzionale 'esecuzione in forma specifica del preliminare parzialmente difforme dal definitivo sostenendo la tesi della natura prevalentemente solutoria del contratto definitivo che comporta come corollario applicativo che in caso di difformità non giustificata da alcuna sopravvenienza tra definitivo e preliminare prevale quest'ultimo?



questa soluzione è sostenibilissima sul piano teorico

La tesi della natura solutoria del definitivo è stata sostenuta dalla Suprema Corte in una risalente pronuncia (n. 8486/1987)[vii], la quale non giunge però al punto di negare natura contrattuale all' atto di trasferimento adempitivo del preliminare. Più precisamente, la Cassazione, nella citata pronuncia, statuì che : "i c.d. contratti preliminari della pratica…..sono comuni contratti con i quali le parti, nel regolare i propri rapporti, inerenti nella maggior parte dei casi ad una compravendita, graduano nel tempo le rispettive prestazioni…..e in particolare differiscono l' effetto traslativo della proprietà; la ragione per la quale nella pratica si stipula un secondo contratto, che viene denominato definitivo, in contrapposizione a quello che si suole chiamare preliminare, si rinviene nella circostanza che lo strumento offerto dall' ordinamento alle parti per attuare quell' effetto traslativo è appunto la stipula di un contratto a effetti reali. Ma ciò non toglie che la stipula di questo secondo contratto sia nient'altro che un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il c.d. preliminare, che resta l'unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti….. il c.d. contratto preliminare, lungi dall'essere un semplice contratto preparatorio, destinato ad essere assorbito da quello definitivo, resta la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti, e il c.d. definitivo, lungi dall'assorbire il preliminare e a porsi come il solo regolamento dei rapporti tra i contraenti, rileva esclusivamente come adempimento delle obbligazioni assunte con il primo. Ovviamente, poiché si è nel campo dell'autonomia contrattuale, le parti sono libere di regolare come meglio credono i loro rapporti, all' infuori dello schema ora delineato; ma ove questa volontà di modifica non sia enucleabile, il puro e semplice fatto della stipula del c.d. contratto definitivo non è per alcun verso sufficiente a porre nel nulla i diritti e le obbligazioni nascenti dal c.d. preliminare


tuttavia non è suffragata dalla giurisprudenza più recente

Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2007, n. 233.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

Da: conner15/12/2011 11:07:32
ragazzi oggi il mio pc è in tilt.....non riesco ad entrare nel forum di civile....help!!!!

Da: vitix15/12/2011 11:07:34
stai tranquilla appena abbiamo le traccie vi aiutiamo

Da: e se...15/12/2011 11:08:48
Parte della dottrina,[viii] ponendo l' accento sulla causa solutoria del definitivo, afferma che laddove quest' ultimo presenti una disomogeneità contenutistica rispetto al preliminare, non pare possibile enunciare una regola generale che comporti sempre la prevalenza del definitivo, o, viceversa, che conduca a ritenere sempre inadempiuto il preliminare. Piuttosto, sarebbe compito dell' interprete indagare l' effettiva volontà dei contraenti, al fine di accertare se in sede di stipula del contratto definitivo abbiano inteso modificare le pattuizioni preliminarmente concordate o se abbiano adempiuto solo parzialmente al preliminare, che per la parte non ancora eseguita resta suscettibile di esecuzione specifica dell' obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. Si osservi, inoltre, che detta indagine, essendo relativa all' interpretazione di un negozio, attiene al fatto, ed è, quindi, non solo preclusa al giudice di legittimità, ma anche dal medesimo incensurabile se sorretta da congrua ed adeguata motivazione da parte del giudice di merito.
Tale orientamento, in qualche misura, traspare anche dal recente intervento delle Sezioni Unite ( n. 11624/2006) in tema di preliminare di vendita di cosa altrui. In tale pronuncia, infatti, si afferma, incidentalmente, che la conclusione del contratto definitivo non assorbe né esaurisce gli effetti del preliminare, il quale continua a regolare i rapporti tra le parti. In altri termini, il preliminare esaurirebbe la sua funzione non al momento della stipula del definitivo, ma con la compiuta attuazione del programma prestazionale finale.



questa soluzione è sostenibilissima sul piano teorico

La tesi della natura solutoria del definitivo è stata sostenuta dalla Suprema Corte in una risalente pronuncia (n. 8486/1987)[vii], la quale non giunge però al punto di negare natura contrattuale all' atto di trasferimento adempitivo del preliminare. Più precisamente, la Cassazione, nella citata pronuncia, statuì che : "i c.d. contratti preliminari della pratica…..sono comuni contratti con i quali le parti, nel regolare i propri rapporti, inerenti nella maggior parte dei casi ad una compravendita, graduano nel tempo le rispettive prestazioni…..e in particolare differiscono l' effetto traslativo della proprietà; la ragione per la quale nella pratica si stipula un secondo contratto, che viene denominato definitivo, in contrapposizione a quello che si suole chiamare preliminare, si rinviene nella circostanza che lo strumento offerto dall' ordinamento alle parti per attuare quell' effetto traslativo è appunto la stipula di un contratto a effetti reali. Ma ciò non toglie che la stipula di questo secondo contratto sia nient'altro che un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il c.d. preliminare, che resta l'unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti….. il c.d. contratto preliminare, lungi dall'essere un semplice contratto preparatorio, destinato ad essere assorbito da quello definitivo, resta la sola fonte dei diritti e degli obblighi contrattuali tra le parti, e il c.d. definitivo, lungi dall'assorbire il preliminare e a porsi come il solo regolamento dei rapporti tra i contraenti, rileva esclusivamente come adempimento delle obbligazioni assunte con il primo. Ovviamente, poiché si è nel campo dell'autonomia contrattuale, le parti sono libere di regolare come meglio credono i loro rapporti, all' infuori dello schema ora delineato; ma ove questa volontà di modifica non sia enucleabile, il puro e semplice fatto della stipula del c.d. contratto definitivo non è per alcun verso sufficiente a porre nel nulla i diritti e le obbligazioni nascenti dal c.d. preliminare


tuttavia non è suffragata dalla giurisprudenza più recente

Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2007, n. 233.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

Da: wide15/12/2011 11:09:20
l'atto di Compravendita prevede SOLO la forma notarile!

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