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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: per estrella81 | 15/12/2011 10:42:25 |
QUESTE SONO LE DUE TRACCE FINORA USCITE Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie atto di penale caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". | |
Da: napoli 78 | 15/12/2011 10:42:34 |
ESTRELLA 81 SEIII GRANDEEE CHE DIO TI BENEDICAAA!!! ATTENDIAMO PER CIVILE TUE NOTIZIE | |
Da: gaiaa | 15/12/2011 10:43:01 |
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamentodestinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. L'impresa edileGamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. | |
Da: MA SCUSATE | 15/12/2011 10:43:14 |
SE NEL CONTRATTO FINALE AVEVANO QUIETANZATO 95000EURO COME FANNO A PROVARE DI AVER PAGATO 140000 | |
Da: giustiziere | 15/12/2011 10:43:26 |
uèèèèèèèè jammeeee jammeee a napoli prima di iniziare dobbiamo farci il pisolino! | |
Da: Hart | 15/12/2011 10:43:48 |
qui a napoli dettano ora....ke palle... | |
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Da: m.... | 15/12/2011 10:44:40 |
questo è stato postato sull'altro forum forumcommunity ECC.MO TRIBUNALE DI ZETA MEMORIA DI COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. R.G. N. - UDIENZA DEL __/__/____ - GIUD. DOTT. ______. Nell'interesse del Sig. Tizio , nato il __/__/____ a _______ residente a ____, C.F. ________, rappresentato e difeso dall'Avv. _____________, giusta procura posta in calce alla presente memoria di costituzione, e domiciliato presso il di lui studio sito in _______ alla Via _____ n.__, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax_____; - Resistente - contro La società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ____,con sede legale in___, alla via _____ n. __, C.F./P.Iva. ______, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ________, alla via _____ n. __; - Ricorrente - * * * Premessa Con ricorso depositato in data __/__/___ , la società ricorrente ha esperito azione cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. tesa a conseguire il duplice fine rappresentato, da un canto, da una pronuncia in via d'urgenza sull'esclusione del socio tizio dalla società sulla base di un asserito comportamento infedele tenuto (secondo l'amministratore della società ) dall'odierno resistente; e, dall'altro canto, da una pronuncia diretta ad inibire al socio tizio l'accesso ai documenti sociali. Con la presente memoria si costituisce nel procedimento emarginato il Sig. Tizio che contesta integralmente tutto quanto esposto ex adverso nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. osservando quanto segue. Giova preliminarmente evidenziare che lo strumento impiegato dalla società ricorrente si rivela del tutto inadeguato rispetto alle finalità segnalate nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ciò che ne comporta sin da subito e all'evidenza l'inammissibilità . In proposito, difatti, con riferimento alla istanza volta a conseguire una pronuncia di esclusione del socio Tizio, non è chi non veda l'inammissibilità di una pronuncia cautelare che sia al contempo costitutiva (rappresentata nel caso che ci occupa dalla revoca anticipatoria dello «status» di socio), atteso che l'efficacia di una siffatta statuizione postula, semmai, la formazione di un giudicato. Posto che, infatti, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano a scongiurarla con l'anticipazione degli effetti di esso, deve evidenziarsi che nel caso di specie (domanda finalizzata ad ottenere una decisione giudiziale con efficacia costitutiva), non vi è spazio per forme di tutela anticipata prima della statuizione giudiziaria costitutiva con valenza di giudicato. Infatti, il diritto azionato dalla società alfa potrebbe al più sorgere con effetto costitutivo solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento. Di qui l'inammissibilità della tutela cautelare atipica richiesta dalla società Alfa, che, giova precisare, per sua natura sarebbe comunque destinata a concludersi con una pronuncia di carattere interinale e provvisoria, rispetto all'adozione di una statuizione che abbia effetto costitutivo, di contro ammissibile - come da giurisprudenza di merito consolidata - solo in presenza di diritti perfetti preesistenti. Tale profilo di inammissibilità , peraltro, nella giurisprudenza di merito è viepiù corroborato dalla circostanza per cui, benché l'art. 2473 bis cod. civ. attribuisca la facoltà di stabilire nell'atto costitutivo di s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (ulteriori rispetto a quella delineata dall'art. 2466 cod. civ. relativa alla mancata esecuzione dei conferimenti), la medesima disposizione non consente di adire l'autorità giudiziaria onde ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società , posto che, in assenza di una espressa previsione legislativa, deve escludersi che sussista un potere così incisivo dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale in sede di tutela atipica (in termini, fra le altre, Tribunale di Biella, 7 luglio 2006). Sotto tale aspetto e con precipuo riferimento alla richiesta esclusione del Sig. Tizio, d'altronde, la domanda spiegata dalla società Alfa appare quanto meno sprovvista del necessario presupposto dell'apparenza del diritto, ossia il fumus boni iuris, utile a sorreggere l'invocata tutela atipica. Assenza, quella del c.d. fumus, peraltro avvalorata dalla circostanza per cui, diversamente da quanto sembra emergere nel ricorso introduttivo (nell'ambito del quale la determinazione sull'esclusione pare essere stata assunta dal personale convincimento dell'amministratore della società alfa), ogni decisione circa l'esclusione del socio di s.r.l. in assenza di diversa indicazione dello statuto è assunta dai soci, anche in applicazione dell'art. 2479, comma 2 n. 5, cod. civ. (a termini del quale "in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci"). Analoghe considerazioni, sia nel senso del rigetto per assenza del necessario requisito del fumus sia nel senso dell'inammissibilità del ricorso alla tutela ex art. 700 cod. proc. civ., devono essere svolte con riferimento alla domanda introdotta dalla società ricorrente tesa ad inibire a Tizio l'accesso ai documenti sociali. In proposito, difatti, la cennata istanza costituisce una richiesta di delibazione giudiziale e preventiva sulla legittimità di una futura condotta, trattandosi di circostanza sulla quale non esiste in concreto alcuna controversia in atto. Talché, il difetto di attualità dell'interesse dedotto nel presente procedimento (l'inibizione dell'accesso su cui non vi è allo stato controversia) che come noto renderebbe inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione anche la domanda cautelare, si apprezza nel senso di ritenere che detta domanda sia anzitutto priva di adeguato interesse ex art. 100 cod. proc. civ. Fermo quanto precede, è necessario osservare che tale domanda, finalizzata nella specie ad impedire al Sig. Tizio l'esercizio del diritto di accesso ai documenti sociali, si pone in netto contrasto con il diritto all'uopo riconosciuto ai soci di s.r.l. dall'art. 2476 cod. civ. Ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, infatti, "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Tale norma, dunque, radica in ciascun socio che non sia amministratore un diritto di controllo che si esplica mediante l'esercizio della facoltà di assumere informazioni dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, nonché mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione. Attraverso l'esercizio di tale diritto, dunque, il socio può accertare una mala gestio della società e, costituendo presupposto per la valutazione del socio sulla correttezza comportamentale dell'amministratore, è funzionale anche all'esercizio di eventuali azione di responsabilità . Tale diritto, inoltre, è generalmente considerato non comprimibile né eliminabile dallo statuto sì che è da considerarsi nulla ogni clausola che lo escluda o ne subordini l'esercizio a particolari condizioni, al punto che la violazione da parte degli amministratori dei diritti di controllo del socio è finanche pesantemente sanzionata dall'art. 2625 cod. civ. Di qui la ineludibile conseguenza, anche in questo caso, del rigetto dell'istanza cautelare in parte qua. Le domande spiegate dalla società ricorrente non possono trovare accoglimento comunque per via del difetto dell'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. per la concessione dei provvedimenti di urgenza, ossia il possibile pregiudizio che possa derivare al diritto dell'istante nelle more della definizione del giudizio ordinario, il c.d. periculum in mora. Anche alla luce delle deduzioni svolte, non è chi non veda che la domanda cautelare interposta da controparte non è retta in nessun aspetto dal pur necessario requisito del periculum. Invero, non sussiste nella specie alcun possibile pregiudizio che la Società possa subire conseguenze negative nelle more di un accertamento secondo il rito ordinario. In particolare, non sono ravvisabili i presupposti per l'attivazione dello strumento cautelare giacché non è possibile evincere dall'avversa pretesa i presupposti per la concessione dell'invocata tutela, né con riferimento alla domanda di esclusione del Sig. Tizio dalla compagine sociale; né con riguardo al diniego di accesso ai documenti sociali. In proposito, quanto alla domanda di esclusione, giova osservare che il socio Tizio non ricopre funzioni amministrativo-gestionali e che, dunque, la permanenza nella compagine sociale, nelle more della definizione del giudizio, non è idonea a sortire nessun effetto pregiudizievole nella sfera giuridica della ricorrente. Quanto al diniego di accesso ai documenti sociali, ferma restando l'inammissibilità e l'assenza di fumus, è opportuno segnalare che Tizio - proprio perché sprovvisto di qualunque potere gestionale - ha quale unica facoltà quella di chiedere di prendere visione delle informazioni sociali. A fronte di quest'ultimo diritto, non è dato ravvisare alcun pericolo di pregiudizio incombente sulla Società che in proposito può assumere determinazioni nel senso opporre il diniego alla visione della documentazione sociale (come nella specie), senza alcuna esigenza di ottenere misure cautelari, azione che semmai competerebbe al socio destinatario del diniego. * * * Alla stregua di quanto precede, non ricorrendo presupposto alcuno per la concessione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., il Sig. Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si costituisce nel presente procedimento affinché vengano accolte le seguenti conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la inammissibilità e, in ogni caso, rigettare le domande svolte dalla società Alfa perché totalmente infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Allegati come da indice all'atto del deposito. (luogo) (data) Avv. (FIRMA) PROCURA ALLE LITI Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento cautelare, in ogni fase e stato, anche nelle eventuali fasi di reclamo, l'Avv.________ conferendo allo stesso tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto. Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto l'informativa ai sensi dell'art.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dell'eventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ___________. (luogo) (data) Sig. Tizio (FIRMA) È autentica Avv. _________. (FIRMA) | |
Da: MA SCUSATE | 15/12/2011 10:46:53 |
RIBADISCO SE NEL CONTRATTO FINALE HANNO AFFERMATO DI AVER PAGATO 95000 EURO COME FANNO A DIMOSTRARE DI AVERNE PAGATI 140.000 SE VI SEMBRA UNA CAZZATA DITEMELO E SMETTO DI SCRIVERLO | |
Da: lara.m | 15/12/2011 10:46:56 |
ragazzi ma ce la fate?? ma che memoria?? di risposta a cosa??? è una CITAZIONE! magari ragionare un attimo prima di sparare cazzate?? | |
Da: me | 15/12/2011 10:47:03 |
qualcuno può confermarmi l'atto di civile....per favore | |
Da: mafy84 | 15/12/2011 10:47:40 |
traccia di civile confermata da NAPOLI, ok è questa | |
Da: aspi | 15/12/2011 10:47:44 |
estrella aiutaci su civile grazie | |
Da: .. | 15/12/2011 10:47:52 |
si confermato atto civile... | |
Da: vittoria78 | 15/12/2011 10:48:02 |
Tizia e sempronio hanno citato Gamma...noi stiamo x Gamma | |
Da: per m... | 15/12/2011 10:48:25 |
quello è dell'anno scorso | |
Da: ciccio1981 | 15/12/2011 10:49:13 |
giustiziere ..la dimostrazione della decadenza made in italy | |
Da: burritos | 15/12/2011 10:49:57 |
Non ho nessuno da aiutare dentro le aule di questa italia ma questo link mi sembra possa interessarvi: http://www.altalex.com/index.php?idnot=14635 | |
Da: marcovic | 15/12/2011 10:50:14 |
scusate ma cosa c'entra l'escusione di tizio da parte della società | |
Da: MA SCUSATE | 15/12/2011 10:50:37 |
SONO GLI ATTORI CHE DOVREBBERO PROVARE LA SIMULAZIONE DI AVER SCRITTO 950000 E INVECE AVERNE PAGATE 1400000 è QUINDI LA SSUU è UTILE A VOI!!!! | |
Da: conner | 15/12/2011 10:50:45 |
ma oggi il forum non si aggiorna!!!!!!!!!!!! | |
Da: avv.to mic | 15/12/2011 10:50:46 |
la sentenza S.U. del 2007 n.7246 non aiuta a risolvere la problematica in quanto con la stessa si specifica che la prova testimoniale non è ammissibile nemmeno in relazione alla simulazione di un solo elemento del contratto (nel caso di specie il prezzo). Credo che tale orientamento non vada usato in quanto non aiuta certo il nostro cliente Gamma. | |
Da: frikkettina | 15/12/2011 10:50:50 |
ALEEE DOVE SEI??? | |
Da: Arturo Bandini | 15/12/2011 10:50:51 |
Con la sentenza 7769/2011 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei limiti della prova della simulazione contrattuale, con particolare riferimento al contratto di compravendita immobiliare con presso dissimulato. Nello specifico, la Corte si è stata chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della prova testimoniale finalizzata a dimostrare la divergenza della volontà reale rispetto a quella espressa nel contratto scritto, in relazione alla determinazione del prezzo di vendita: il fatto che dal preliminare di vendita e da altri atti risulti fissato un prezzo diverso da quello determinato nel contratto definitivo legittima l'ammissione della prova per testi ex art. 2724 c.c., o ne limita l'utilizzo ex art. 2722? Il caso al vaglio dei giudici di legittimità , invero, risulta essere simile a quello già affrontato e risolto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7246 del 26 maggio 2007.[1] In quell'occasione, il supremo Collegio avevano optato per una soluzione restrittiva del problema: la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. La pronuncia in commento si allinea al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ampliando il discorso anche all'ammissibilità della prova per presunzioni. Il filone giurisprudenziale precedente al 2007 - per lungo tempo seguito da buona parte della giurisprudenza - affermava che nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conservava inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo esso né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione potevano essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Donde il corollario applicativo secondo cui la prova della simulazione del prezzo della vendita non incontrava fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c., né contrastava col divieto posto dagli artt. 2722, 2727 e 2729 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo ben poteva essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto. La relativa prova avrebbe, nella sostanza, scopo e natura semplicemente integrativi e ciò consentirebbe di darla anche mediante presunzioni ovvero deposizioni testimoniali (cfr. ex plurimis Cass. civ. 10 gennaio 1996, n. 3857). Tale impostazione tuttavia deve considerarsi, a parere della Corte, oramai superata, anche in considerazione delle critiche mosse dalle Sezioni Unite. È noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 1414, co. 2 c.c. Ne consegue che, nel raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto, trovano applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 (in tema di prova testiomoniale), e agli att. 2727, 2729 c.c. (in tema di presunzioni), in relazione all'art. 1417 c.c. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2729, co. 2, c.c., desumendo la prova documentale della simulazione relativa attraverso una serie di documenti tra loro ricollegabili (preliminare, assegni, attestazioni contenute in atti giudiziari, quietanze) "ciascuno dei quali, singolarmente considerato, dia certezza sia circa l'entità del prezzo pattuito che circa le modalità dei singoli versamenti". Osserva la Suprema Corte che a tali documenti non può essere riconosciuta valenza probatoria nei confronti delle parti se non sulla base di presunzioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice e che, pertanto, la corte di merito è incorsa nella violazione dell'art. 2729, comma 2, c.c. Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta ad substantiam deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass. 7 aprile 2006, n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3869; 18 dicembre 1997, n. 12813). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale era stata accertata e dichiarata la simulazione del prezzo della compravendita immobiliare. (Altalex, 22 giugno 2011. Nota di Giuseppe Donato Nuzzo) _______________ [1] DI PUNZIO, Simulazione del prezzo nella compravendita immobiliare e prova per testi, articolo pubblicato su Altalex Mese n. 5/2007. | |
Da: serio | 15/12/2011 10:52:22 |
UN MEGA REGALO PER ESTRELLA81 CHE IN QUESTI GIORNI E' STATA MITICA. | |
Da: joeblack | 15/12/2011 10:53:13 |
per "Ma scusate" se gli attori hanno fatto un atto di citazione chiedendo la restituzione della differenza tra quanto versato (140) e quanto pattuito (95) presumo che abbiano allegato qualcosa che dimostra che hanno pagato 140... (assegni, bonifici ecc...) mica fatto una richiesta così, campata in aria e fidando sulla parola! | |
Da: @_@ | 15/12/2011 10:53:54 |
Ma quello che ha scritto arturo bandini è la soluzione? ovviamente sono ignorante in materia...ho mia sorella in trincea e vorrei aiutarla! | |
Da: tecnics | 15/12/2011 10:53:59 |
queste le tracce: Traccia (civile) Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa edile Gamma, esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140000, mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di euro 95000. Chiedono,pertanto,la restituzione della somma pagata in eccedenza,oltre agli accessori di legge. L'impresa edile gamma sostiene,per contro,la esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140000 e che i contratti successivi erano stati simulati, indicandosi il minor prezzo di euro 95000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione. Il candidato, assunte le vesti di Avv. della impresa edile gamma rediga l'atto giudiziario piu' opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. Traccia (amministrativo) Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo. Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio. Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa Traccia (penale) caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assunte la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". | |
Da: sdfgh | 15/12/2011 10:54:50 |
x Arturo Bandini...la tua è una soluzione k posso comunicare? | |
Da: rox | 15/12/2011 10:55:07 |
ragazzi scusate so che non è il post adatto però forse potete aiutarci...amministrativo non è ancora uscito...qualcuno che è in collegamento con l'interno può trscriverla anche se non interessato?grazie | |
Da: attenzione | 15/12/2011 10:55:25 |
è dell'anno scorso | |
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