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14 dicembre 2011 - Parere Penale
1769 messaggi, letto 112468 volte
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Da: triny77 14/12/2011 11:29:50
Per la seconda traccia:
Bisogna esaminare il reato di appropriazione indebita nei suoi elementi costitutivi (bene giuridico tutelato, elemento oggettivo, elemento soggettivo, etc)
Poi affrontare la questione procedurale indicata dalla traccia: analizzare l'aggravante ex art. 61 n.11 e illustrare la conseguente modifica della procedibilità (da procedibile a querela a proc. d'ufficio).
Quindi citare la massima di Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 a conferma del ragionamento.

Da: xx14/12/2011 11:30:22
a napoli è pronto

Da: puppah 14/12/2011 11:30:23
anche io attendo pareri da inviare

Da: Eleonora76 14/12/2011 11:30:24
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto.

Da: AndreaGT14/12/2011 11:30:31
no ale la seconda traccia è questa:

TRACCIA 2
Il 20 gennaio del 2011 tizio riceve da caio della merce in conto vendita. I contraenti convengono che tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, tizio debba corrispondere a caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta. Nel corso dei 4 mesi tizio e caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, ne' tizio lo rende edotto del fatto che la merce e' rimasta totalmente invenduta. Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da tizio risposte evasive. Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive caio fa un ulteriore tentativo di contattare tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di tizio che la merce e' rimasta invenduta. Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale. Il candidato assunte le vesti di legale di caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto. Soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell'azione penale.

Da: serio 14/12/2011 11:30:55
X ALE

20 gennaio del 2011 tizio riceve da caio della merce in conto vendita. I contraenti convengono che tizio debba esporre la merce nel proprio negozio,al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato,nel termine di 4 mesi.L'accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, tizio debba corrispondere a caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta. Nel corso dei 4 mesi tizio e caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione sicché , alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, ne' tizio lo rende edotto del fatto che la merce e' rimasta totalmente invenduta. Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da tizio risposte evasive. Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive caio fa un ulteriore tentativo di contattare tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di tizio che la merce e' rimasta invenduta. Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale. Il candidato assunte le vesti di legale di caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto . Soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell'azione penale

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Da: alvi14/12/2011 11:31:28
Chi posta la massima sulla prima traccia

Da: hevilina14/12/2011 11:33:16
chi posta soluzioni da dettare???
nn ci sn penalisti??? tutti civilisti??

Da: Aemxle14/12/2011 11:33:39
ragazzi siamo sicuri che ci si può avvalere delle sentenze 2011? Leggo che sui codici non si trovano, ci si può rifare ugualmente a sentenze che non sono presenti sui codici?
Non vorrei che gli esaminandi venissero redarguiti se si rifanno a sentenze non ancora presenti sui codici...

Da: rox14/12/2011 11:35:23

L'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio si realizza qualora l'abuso si integri attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione a esso attribuita (c.d. sviamento di potere): ne consegue che, quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni (carenza assoluta di potere), il reato in questione non è configurabile. (Cassazione penale, Sezione II, 2 marzo 2006, n. 7600)

Il delitto di abuso di ufficio connotato da violazione di legge è configurabile anche in caso di sviamento di potere. (Cassazione penale, Sezione VI, 11 marzo 2005, n. 12196)

Il reato di cui all'art. 323 c.p. è un reato di evento, che consiste nel vantaggio del pubblico ufficiale o di altri oppure nel danno ingiusto arrecato ad altri. (Cassazione penale, Sezione V, 25 marzo 2003, n. 18061)

L'elemento soggettivo

Nel reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), si richiede il dolo intenzionale, nel senso che l'agente deve aver agito proprio per perseguire uno degli eventi tipici della fattispecie incriminatrice, ossia l'ingiusto profitto patrimoniale, per sé o per altri, ovvero l'altrui danno ingiusto. In altri termini, non è sufficiente che il soggetto attivo agisca con dolo diretto, cioè che si rappresenti l'evento come verificabile con elevato grado di probabilità, né che agisca con dolo eventuale, nel senso che accetti il rischio del suo verificarsi, ma è necessario che l'evento di danno o quello di vantaggio sia voluto e realizzato come obiettivo immediato e diretto della condotta, e non risulti semplicemente realizzato come risultato accessorio di questa. (Cassazione penale, Sezione VI, 8 febbraio 2010, n. 4979)

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (Cassazione penale, Sezione VI, 21 maggio 2009, n. 40499)

Il reato di abuso d'ufficio va escluso, per difetto dell'elemento soggettivo, quando l'intento principale perseguito dall'agente sia stato quello di soddisfare un fine pubblico, pur nella consapevolezza di recare in tal modo anche un ingiusto favore a un singolo soggetto privato. Ciò comunque può valere solo se il fatto è commesso da colui cui era rimessa la cura dell'interesse pubblico e se il mezzo prescelto in concreto risulti essere stato l'unico in grado di realizzare tale interesse. (Cassazione penale, Sezione VI, 29 aprile 2009, n. 21165)

La "doppia ingiustizia" del reato …

L'abuso d'ufficio è delitto a "doppia ingiustizia", poiché ingiusta è sia la condotta posta in essere dal pubblico ufficiale, sia l'evento. (Cassazione penale, Sezione VI, 12 marzo 2004, n. 22423)

… ed insufficienza della mera intromissione non richiesta

Il mancato rispetto del dovere di astensione non origina ex se responsabilità penale, essendo necessario l'elemento della doppia ingiustizia. (Cassazione penale, Sezione VI, 30 gennaio 2001, n. 30109)

Rapporti con il reato di falso materiale in atto pubblico

L'articolo 323 c.p. contiene una clausola di consunzione ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") che impone di considerare la fattispecie dell'abuso d'ufficio quale residuale e/o meramente eventuale, idonea ad escludere l'applicazione della norma qualora il fatto costituisca gli estremi di altro più grave delitto.

In questo senso, la clausola di consunzione si applica anche qualora il diverso reato appartenga a differente disposizione penalistica, a nulla rilevando la diversità dei beni giuridici eventualmente protetti dalle diverse norme incriminatrici. A tale regola della consunzione dell'abuso nel più grave reato si fa eccezione, ovviamente, solo se la condotta abusiva risulta realizzata mediante comportamenti produttivi di effetti giuridici "ulteriori" rispetto alla commissione della condotta integrante il reato più grave, in assenza dei quali invece i due reati risultano fra loro in concorso. (Cassazione penale, Sezione V, 30 marzo 2006, n. 11147)

Violazione di norme programmatiche e non configurabilità del delitto

In tema di abuso d'ufficio, l'erronea interpretazione di una norma amministrativa può essere sintomatica dell'illecita volontà vietata dalla norma penale soltanto quando si discosti in termini del tutto irragionevoli dal senso giuridico comune, tanto da apparire arbitraria, ravvisandosi, in caso contrario, la sussistenza di un errore su norma extrapenale. (Cassazione penale, Sezione VI, 12 febbraio 2009, n. 10636)

La "violazione di legge" rilevante ai fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio non si configura qualora le norme violate siano di principio o genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa, e siano quindi prive di effettiva forza cogente. (Cassazione penale, Sezione VI, 11 aprile 2006, n. 12769)

..



.

Da: Si può fare!14/12/2011 11:35:36
Si può fare perchè nessuno ti vieta di esserne venuto a conoscenza durante la tua pratica.

Da: Amica di Avvocato14/12/2011 11:35:40
Ragazzi secondo mani esperti quale delle due tracce conviene??

Da: HEEEEEEEEEEEEEELP14/12/2011 11:35:40
eleonora 76 ma tu quale traccia stai facendo?????????

Da: hevilina14/12/2011 11:36:20
rox ma è un parere???

Da: alf14/12/2011 11:37:16
la sentena corretta per la seconda traccia è la 989 del 17.10.2011, ma potreste anche trovarla con la data di emissione, 23 novembre 2010

Da: Emanu 14/12/2011 11:38:08
è giusta la sent. sulla seconda traccia

Da: me14/12/2011 11:38:19
il 326, presuppone che siano state rivelate notizie... questo non è accaduto credo sia da valutare anche il 347 usurpazione pubblicqafunzione

Da: pep14/12/2011 11:38:32
ma secondo voi nella seconda traccia non occorrerebbe mettere in dubbio anche l'integrazione del reato???

Da: NON SONO AVVOCATO14/12/2011 11:39:02
MA LA TRUFFA IN DANNO DELL'ANAGRAFE DEL COMUNE INDOTTA A FORNIRE I DATI CON ARTIFIZI E RAGGIRI???

Da: francicrisa 14/12/2011 11:39:04
NESSUNO ANCORA HA FATTO IL PARERE DELLA SECONDA TRACCIA????

Da: avvocata 14/12/2011 11:39:40
Il messaggio di posta elettronica "semplice", non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82, non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato alla stregua di atto pubblico.

N. 20603/04 R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. Lorenzo Benini

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 442 cpp

Nella causa penale contro:
C. T. nato il XXXXX a XXX
Difeso di fiducia dall'avv. Alberto SCAPATICCI e dall'avv. PALOSCHI Stefano del foro di Brescia

IMPUTATO

A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo -Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma per l'invio della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti negli uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio delle sue funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1 di prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL 'A TTENZIONE DEL M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R." così
1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la sottoscrizione del Maggiore Marco R., Comandante del reparto;
2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un numero di protocollo inesistente;
3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano indagini di p.g. in corso.
In Brescia, il 30.9.2004

B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, con le con le condotte meglio descritte al capo A), in violazione di norme di legge (in particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p., artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di acquisizione di notizie non ineriva indagini in corso, non era stata verbalizzata e comunque non era stata portata a conoscenza dell' A.G., compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di soggetti potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano essere raggiunti da apposite informazioni pubblicitarie, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà.
In Brescia, il 30.9.2004

C) per i reati p. e p. dagli ant. 81 co. 2 c.p., 9 e 12 L. 121/1981 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo - Repano Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX, avendo accesso per ragioni del suo ufficio alla banca dati SDI, faceva uso dei dati e delle informazioni ivi conservati per finalità diverse da quelle previste dall'ano 6 letto a) L. 121/1981, operando numerose interrogazioni (in particolare e tra l'altro in relazione a G.B.U. e a C.V.) non attinenti ad indagini o accertamenti di polizia.
In Brescia, fino al 7.11.2005

CONCLUSIONI
Il P.M. chiede la condanna capi A) e B) continuazione attenuanti generiche anni 1 mesi 6 di reclusione. Per capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il difensore chiede assoluzione in relazione al capo A) per non aver commesso il fatto, e perché il fatto non sussiste e capo B) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
Capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.


In subordine chiede una pena nel minimo e concessione attenuanti.

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all'udienza preliminare, ove l'imputato chiedeva che il giudizio fosse definito allo stato degli atti subordinatamente ad una integrazione probatoria. Rigettata la richiesta, essa veniva riproposta senza condizioni e così ammessa dal Giudice, che fissava successiva udienza per la discussione.
Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di ritenere quanto di seguito esposto.
E' in atti la stampa di un messaggio di posta elettronica, proveniente da 'Nucleo Operativo XXX' e ricevuto dai Carabinieri della Stazione di D. in data 30/9/04. In esso si legge: 'Oggetto: Indagini di P.G.' 'Nr. 86/26-1 di prot.llo PER INDAGINI DI P.G. SI PREGA TRASMETTERE ALL 'ATTENZIONE DEL MLLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.'
Dell'esistenza di tale messaggio il Comandante Magg. R.M. venne in realtà a conoscenza il successivo 1/10/04, informato dal Comandante della compagnia di V. Ten. F.P., da cui dipende la Stazione di D., poiché il comandante di questa era stato colpito dalla anomalia della richiesta (fg 4).
Come risulta dalla nota 16/11/04, il Magg. R.M. appurava che non era in atto alcuna indagine concernente la richiesta formulata nel messaggio; che il numero di protocollo non corrispondeva ad alcuna pratica; lui stesso, apparente autore del messaggio, non era a conoscenza di alcunché.
A seguito di tale nota il Mar.llo capo C. T. veniva iscritto nel registro degli indagati per i delitti di cui all'art. 494, 326 e 232 c.p., e invitato dal Pubblico ministero a presentarsi per essere interrogato; in tale sede si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Il Magg. R.M. veniva quindi assunto a sommarie informazioni, e riferiva che l'imputato, temporaneamente applicato al N.O. in un periodo feriale anteriore al 30/9, era venuto sicuramente a conoscenza delle parole chiave per l'utilizzo del personal computer presente presso il Nucleo e del programma di posta elettronica ivi funzionante.
Il Mar. G.L., comandante della Stazione di D., ha confermato di avere ricevuto il messaggio nella data del 30/9/04, proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del R.O. del Comando provinciale di Brescia, e di avere informato il Capitano F.P..
Nessun dubbio vi può essere sull'identificazione del Mar. C.T. nell'autore del messaggio. In primo luogo, gli elenchi dei nati nel 1987 e 1988 dovevano essere trasmessi alla sua attenzione; in secondo luogo, il Mar. G.L. ricorda che lo stesso imputato in precedenza gli aveva indirizzato verbalmente la medesima richiesta, motivata da non meglio precisate ragioni di ufficio, e non evasa.
Fu quindi l'odierno imputato, il quale aveva accesso al personal computer del N.O. e disponeva della parola chiave, ad inviare il messaggio in data 30/9/04; ed appaiono a questo punto irrilevanti le allegazioni di cui alla consulenza tecnica della difesa circa l'impossibilità di identificare la postazione da cui il messaggio è stato spedito sulla sola base della sua stampa.
L'imputato, interrogato ex art. 415-bis c.p.p. dal Pubblico ministero in data 7/7/06, ha ammesso il proprio interesse per le informazioni richieste nel messaggio 30/9/05. Egli ricorda di aver parlato con alcuni colleghi dell' eventualità di chiedere informazioni ai Comuni di L. e M. circa in nati negli anni 1987 e 1988 per sviluppare un'indagine che aveva intenzione di svolgere.
Ritiene questo Giudice di dover escludere che la richiesta sia stata mossa da finalità istituzionali.
A parte il fatto che Comandante del N.O. nulla sapeva di tale indagine, e neppure dell'intenzione di svolgerla (nell'interrogatorio il Magg. R.M. precisa che il Mar. C.T. "non aveva competenza a svolgere un'iniziativa di indagine di tale genere, svolgendo compiti esclusivamente esecutivi"), semplicemente incomprensibili appaiono i passi che l'imputato. ricevuti gli elenchi, avrebbe voluto compiere: "verificare se tra i soggetti di L. e M. nati negli anni 1987 e 1988 vi fossero soggetti segnalati quali assuntori di stupefacenti ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309190"; a questo punto avrebbe "sviluppato le indagini", e, se fosse emerso qualcosa di concreto. finalmente informato i superiori.
Non si vede che senso investigativo possa avere tale operazione; non si vede, in particolare, perché il Mar. C.T., quand'anche avesse voluto autonomamente indagare sullo spaccio di stupefacenti, dovesse limitare l'ambito dell'indagine ai nati negli anni 1987 e 1988 nei comuni di L. e M. (rispettivamente 194° e 122° per popolazione nella Provincia di Brescia).
Pare evidente che il fine della raccolta di dati era diverso, certamente diretto a favorire soggetti privati, che avrebbero potuto indirizzare mirate proposte pubblicitarie ai soggetti prossimi alla maggiore età e residenti in quei comuni. Il beneficiario di tali informazioni non è stato identificato con certezza; G.A., titolare della Autoscuola XXX di D., dichiara peraltro di avere conosciuto l'imputato al tempo in cui comandava la Stazione di Q., e, con sospetta reticenza, dice di non poter affermare né escludere di avere mai avuto, da lui o da altri carabinieri, elenchi di giovani.
Ritiene il Giudice che tale comportamento integri gli estremi del tentativo di abuso di ufficio. La violazione di norme di legge e di regolamento, consistente nel sostituirsi al Comandante del N.O. simulando l'esistenza di un'indagine di polizia giudiziaria, è fuori discussione; e fuori discussione è il fatto che questo sia stato posto in essere esclusivamente per arrecare al privato utilizzatore degli elenchi l'ingiusto vantaggio patrimoni aie consistente nella loro utilizzazione a fini commerciali. Il fatto non è stato portato a compimento a causa dei legittimi sospetti nati nel destinatario della richiesta Mar. G.L. Va quindi pronunciata sentenza di condanna.
Deve invece pronunciarsi sentenza di proscioglimento per gli altri reati ascritti.
Con riguardo al reato contestato al capo A), si ritiene indispensabile, ai fini della configurazione del delitto di falso in atto pubblico, la riconoscibilità dell'autore dell'atto; cosa che si ottiene normalmente con la sottoscrizione.
È certo vero che la sottoscrizione vergata a mano può essere sostituita da stampiglie personali, laddove la legge non richieda l'autografia come garanzia formale per l'individuazione dell'autore; tanto che la Corte di Cassazione ha affermato che "È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso risale" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989).
Va però sottolineato che il messaggio di posta elettronica (non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82) non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, bastando intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da diverso indirizzo.
L'assenza di sottoscrizione e di esatta individuazione dell'organo da cui l'atto promana non consentono di qualificare il messaggio di posta elettronica privo dei requisiti di cui sopra alla stregua di atto pubblico; non sussiste quindi il delitto di cui al capo a).
Venendo da ultimo al delitto di cui al capo C), si rammenta come la norma incriminatrice di cui all'art. 211. 121/1981 punisca non la semplice interrogazione della Banca dati delle forze di polizia per ragioni estranee all'ufficio, ma la comunicazione e l'utilizzazione dei dati da questa estratti; e dell'esistenza di tale condotta non emerge neppure un semplice indizio.
Con riguardo alla commisurazione della pena per il capo B), vanno senz'altro concesse le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. all'imputato, in considerazione dell'incensuratezza e del corretto contegno processuale (si ricordano le ammissioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.). Può essere inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto.
La pena base di mesi sei di reclusione va quindi ridotta ex art. 56 c.p. a mesi tre di reclusione, e ulteriormente ridotta ex art. 321-bis c.p. a mesi due di reclusione, ed ex art. 62-bis c.p. a giorni quarantacinque di reclusione.
La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza, viene diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p. in considerazione della scelta del rito.
Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi dell'art. 53 l. 689/81. Può essere anche concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendone egli in precedenza fruito e potendosi presumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Il Giudice,
visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.
dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo B), e, ritenuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di giorni trenta di reclusione; sostituita la pena detentiva con Euro 1.140,00 di multa ai sensi dell'art. 53 l. 689/81
visto l'art. 163 c.p., ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa peril termine di cinque anni
visto l'art. 535 c.p.p., pone a carico del condannato il pagamento delle speseprocessuali relative ai reati cui la condanna si riferisce
visti gli artt. 442 e 530, c.p.p.
assolve l'imputato dai reati ascritti ai capi A) e C) perché i fatti non sussistono
visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., indica termine di giorni trenta per il deposito della sentenza

Da: mah!14/12/2011 11:40:40
Napoli, Lecce, Catanzaro... ma su questo forum non c'è nessuno di Milano o di Torino??

Da: Amica di Avvocato14/12/2011 11:40:45
Secondo voi quale conviene fare??AIUTOOOO

Da: Eleonora76 14/12/2011 11:41:26
Io sn già avvocato sto smanettando su internet per aiutare dei colleghi ke fanno esami e sono civilisti come me, xciò appena recepisco materiale invio! In attesa del parere completo ke spero arrivi presto via internet! non appena ho risposte pubblico qualcosa e spero nella bontà di altri penalisti xchè nn ci capisco granchè di penale!

Da: hevilina14/12/2011 11:42:11
"avvocata" ma la tua è una possibile soluzione?posso dettare????

Da: speriamo !14/12/2011 11:42:41
idem eleonora

Da: ddv14/12/2011 11:42:42
ragazzi, qualcuno può aiutarmi per la traccia 1 ?? grazie

Da: Eleonora76 14/12/2011 11:43:39
A parere dell'avvocato di studio ke fa penale e spero ritorni presto x un aiuto è + facile la 2 traccia!

Da: VERDIANA14/12/2011 11:44:49
PERUGIA COME VA?????

Da: hevilina14/12/2011 11:45:08
Eleonora76 ma tu puoi postare una soluzione da poter dettare? quella di avvocata è giusta???

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