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14 dicembre 2011 - Parere Penale
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Da: LILI85 | 14/12/2011 11:15:52 |
RAGAZZI C'E' QUALCHE RIFERIMENTO PER LA SECONDA TRACCIA?? | |
Da: carla | 14/12/2011 11:16:01 |
mi farete impazzire sono incinta non scherzate vorrei auitare mio marito quindi postate cose corrette :) grazie mille ringrazia anche giulia fra 2 mesi qui con noi :) | |
Da: steee | 14/12/2011 11:16:04 |
luxor oggi dove seiii? monco anche tu rispondi! abuso d'ufficio allora! | |
Da: Massimo Decimo Meridio | 14/12/2011 11:16:06 |
Inoltre ha abusato della propria qualifica richiedendo falsamente documenti, a suo dire che si riferivano ad indagini preliminari, quando così non era... | |
Da: luxor | 14/12/2011 11:16:29 |
Ovvio... ma stanno facendo molti controlli | |
Da: serio | 14/12/2011 11:16:37 |
X CARLA.AUGURI | |
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Da: ida | 14/12/2011 11:17:52 |
per me 646cp | |
Da: monco | 14/12/2011 11:17:58 |
Non sono sicuro ragazzi | |
Da: fra rc 80 | 14/12/2011 11:18:29 |
ma il testo della 989 del 2011 l'avete trovato? | |
Da: esame Catanzaro | 14/12/2011 11:19:23 |
ah 323 c.p. ok allora mi oriento su quello. mi sembrava quasi più giusto il 326 perchè rivela e utilizza segreti d'ufficio per profitto patrimoniale anche se è della moglie. meno male che vi ho chiesto conferma.. grazie.. | |
Da: Fra | 14/12/2011 11:19:59 |
Avvocato per la seconda traccia è giusta questa sentenza? 17 gennaio 2011 989 | |
Da: carla | 14/12/2011 11:20:33 |
Questo fatto da avv LAPO è giusta ??????? Cassazione penale, sez. VI 04/05/2011 n. 20094 (data dep. 20 maggio 2011) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. MILO Nicola - Consigliere - Dott. GRAMENDOLA Francesc - rel. Consigliere - Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - Dott. LANZA Luigi - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) M.D. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 850/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 18/12/2008; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. Passeri Isabella che ha concluso come da ricorso. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 12/4/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trieste assolveva perchè il fatto non sussiste M.D. dal reato di cui all'art. 323 c.p., comma 56, per avere in assenza di qualsivoglia legittimazione, quale ispettore della Polizia di Stato, abusato del proprio ufficio, utilizzando col pretesto di compiere accertamenti afferenti l'ufficio, il fax in dotazione della Sezione, per richiedere informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulla autovetture di lusso, immatricolate in provincia di (OMISSIS) al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla moglie, assicuratrice, che solo previo pagamento avrebbe potuto acquisire tali notizie, evento non verificatosi, per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il fax. All'imputato era anche contestato il reato di peculato ex art. 314 c.p., oggetto di separato provvedimento di archiviazione, mentre il proscioglimento seguiva dopo che le parti avevano concordato una pena di giorni venti di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la sospensione condizionale. In motivazione il giudice di primo grado riteneva che il concorrente delitto di peculato rappresentasse violazione più grave dell'abuso di ufficio che, come tale, fosse in quello assorbito, e che in ogni caso una volta ritenuta la insussistenza del peculato per la irrilevanza del danno patrimoniale alla stregua delle motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione, non poteva per ciò stesso rivivere l'imputazione di abuso di ufficio. A seguito di gravame del P.M. la Corte di Appello di Trieste condivideva le osservazioni dell'organo requirente in ordine alla diversa oggettività giuridica del bene tutelato dalle due norme incriminatici e alla diversità delle persone offese dai rispettivi reati e con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente l'ipotesi di reato in contestazione, recuperato l'accordo intervenuto tra le parti in sede di indagini preliminari, in riforma della sentenza impugnata dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena, come in precedenza patteggiata, dichiarandola interamente condonata. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in riferimento alla errata valutazione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 323 c.p., insistendo nella tesi sostenuta dal giudice di primo grado in ordine alla identità oggettiva della condotta posta in essere da M., che nella prospettiva accusatoria aveva dato luogo ad una duplice qualificazione giuridica del fatto e alla sovrapponibilità della condotta di abuso in quella di peculato o quanto meno all'assorbimento del primo reato nel secondo. Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto, essendo funzionale ai doveri dell'ufficio il fine prevalente e primario della condotta posta in essere dall'imputato. Lamenta infine con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione, che da un lato aveva ritenuto l'ACI persona offesa del reato di abuso e dall'altro aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 del risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo del fax mediante il versamento di Euro 50,00 alla Polizia di stato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero diversa è l'oggettività del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio - di carattere sussidiario - la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6 16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv. 211011; 14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431). Nel caso in esame esente da vizi logici o interne contraddizioni, oltre che in linea con il suindicato principio, si rivela la considerazione del giudice del gravame, secondo la quale l'abuso, contestato all'imputato, è consistito in realtà nell'avere chiesto indebitamente, simulando una inesistente necessità di informazioni afferenti l'ufficio, e per scopi del tutto privati - per favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di un'agenzia di assicurazioni - utilizzando il fax dell'Ufficio, informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulle autovetture di grossa cilindrata immatricolate a (OMISSIS); informazioni che i privati avrebbero potuto ottenere solamente a pagamento. Non riconducibile ai casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1 è la censura di cui al secondo motivo, laddove introduce come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità . Manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, concernente una pretesa confusione nella individuazione della persona offesa dal reato, giacchè è del tutto evidente nel caso in esame non solo la diversità del bene giuridico, ma anche della persona offesa dal reato, che nel caso in esame è lo Stato, cui l'imputato ha rimborsato il costo dell'utilizzo del fax, mentre l'ACI è solo persona danneggiata dal reato, avendo subito il danno, conseguente al mancato pagamento del compenso, che sarebbe spettato, ove la richiesta fosse pervenuta dal privato. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011 | |
Da: eipigreco | 14/12/2011 11:20:46 |
Leggi e Diritti: Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Perseguibile d'ufficio l'appropriazione indebita aggravata dcirasole Segnala l'articolo Condividi Segnalato da dcirasole 124 Motivi della decisione Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, contestando che l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l'aggravante 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazioni d'opera) che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita. Il reato era pertanto perseguibile d'ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. | |
Da: diamantina | 14/12/2011 11:21:24 |
per la prima traccia, la sent 2011 è molto simile al caso in questione.... configurabilità dell'abuso d'ufficio per uso improprio dello strumento .....non è uso funzionale | |
Da: Massimo Decimo Meridio | 14/12/2011 11:22:09 |
Ragazzi avete un commento alla sentenza sull'abuso d'ufficio | |
Da: speriamo sia la volta buona | 14/12/2011 11:22:14 |
è certamente il 323 come tipologia di reato, ma ricordate che la traccia chiede anche di valutare le fattispecie eventualmente configurabili (peculato e concussione) e quindi perchè le fattispecie simili sono da escludere nel caso di specie | |
Da: sandro 75 | 14/12/2011 11:22:21 |
o ragazzi c è qualcuno che conferma? o aspettiamo ancora? | |
Da: hevilina | 14/12/2011 11:24:07 |
ragazzi ma c'è qualcuno ke pubblicherà qualke parere cm ieri???? | |
Da: francicrisa | 14/12/2011 11:24:12 |
RAGAZZI ALLORA??? PARERE SUL LA 2 TRACCIA??? | |
Da: ale-lecce | 14/12/2011 11:24:17 |
Corte di Cassazione - Sentenza n. 989/2011 Gennaio 17, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari Appropriazione indebita - Perseguibile d'ufficio anche a fronte di remissione di querela Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 17.01.2011, n. 989 Motivi della decisione Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, contestando che l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l'aggravante 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazioni d'opera) che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita. Il reato era pertanto perseguibile d'ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. Depositata in Cancelleria il 17.01.2011 | |
Da: Eleonora76 | 14/12/2011 11:24:46 |
PERSEGUIBILE D'UFFICIO L'APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Motivi della decisione Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, contestando che l'impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l'aggravante 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazioni d'opera) che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita. Il reato era pertanto perseguibile d'ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. | |
Da: ghab | 14/12/2011 11:25:36 |
scusate l'ignoran ma avete già data qualk soluzione k posso mandare al mio amico? | |
Da: mitch82 | 14/12/2011 11:26:09 |
la sentenza per la traccia 2 qual è? grazie | |
Da: Massimo Decimo Meridio | 14/12/2011 11:26:16 |
Ragazzi allora condividete che l'abuso d'ufficio è consumato? | |
Da: CZ CZ | 14/12/2011 11:27:18 |
Ragazzi, ieri c'era chiaramente un trabocchetto nascosto nella traccia 2 (chi inseriva la sentenza del 2011 aveva ovviamente copiato da internet perchè sui codici aggiornati non è presente). Domanda: non è la stessa cosa con la Traccia 1 di oggi? La sentenza del 2011 n. 20094 è sui codici a disposizione degli esaminandi? Io, ad esempio, su internet non la trovo. Heeeelp!! Grazie mille. | |
Da: hevilina | 14/12/2011 11:27:18 |
ghab anke io attendo pareri da inviare... | |
Da: ale | 14/12/2011 11:28:18 |
se mi confermate la seconda traccia, inizio a lavorarci su, visto che mi sembra più abbordabile. "Tizio e Caio, titolari di un'impresa produttrice di materiali per l'edilizia, per poter più agevolmente soddisfare le esigenze economiche derivanti dalla loro attività , procedevano spesso all'emissione di assegni bancari. Un giorno, però, Tizio, nel timore che alcuni assegni da lui emessi venissero incassati prima del consolidarsi di congrua copertura finanziaria, dopo aver manifestato le sue intenzioni al socio Caio, ne denunciava lo smarrimento ai carabinieri. Tuttavia, trascorsi alcuni giorni dalla denuncia, una volta accertata la solidità del conto corrente, Tizio tempestivamente ovvero prima che i titoli in questione venissero posti all'incasso, provvedeva a ritrattare la dichiarazione di smarrimento, adducendo l'intervenuto ritrovamento degli assegni stessi. Il candidato rediga motivato parere in merito agli eventuali profili di responsabilità penale ascrivibili ai protagonisti della vicenda illustrata." è questa? | |
Da: ale-lecce | 14/12/2011 11:28:25 |
cz cz è di gennaio 2011 quindi sui codici c'è | |
Da: ale-lecce | 14/12/2011 11:29:03 |
no ale nn è quella..!!!!!! | |
Da: CZ CZ | 14/12/2011 11:29:50 |
Grazie ale-lecce | |
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