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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: LUX7913/12/2011 16:47:53
Vi posto il parere di Circe, secondo me è ben fatto. Voi che dite??

Al fine di tracciare una soluzione lineare e non controversa rispetto al quesito richiesto cioè la legittimità della pretesa della società gamma nei confronti del condomino Tizio occorre preliminarmente analizzare:
A)    La natura del Condominio
B)    Le obbligazioni Solidali
C)    I requisiti della solidarietà
D)    La ripartizione delle spese condominiali
E)    Conclusioni e la soluzione della SS.UU n�° 9148/2008
A.       La natura del condominio
Secondo una tesi maggioritaria il condominio è un ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini.
La concezione individualistica o atomista sostiene che l'interesse comune dei comproprietari giustifica la gestione tramite deliberazioni prese in comune, ma dalle quali scaturiscono diritti ed obblighi solo in capo a ciascun membro del gruppo.
Caratteristica peculiare del condominio è la coesistenza di due proprietà, quella esclusiva di ciascun condomino, e quella comune relativa ai beni utilizzabili da tutti i condomini e serventi all'utilizzo dei beni in proprietà esclusiva.
La correlazione tra proprietà esclusiva e proprietà comune andrebbe ricercata nell'applicabilità alla specie di estensioni analogiche dell'istituto delle pertinenze, per alcuni, o del concetto astratto di accessorietà (della proprietà), per altri.
D'altra parte il condominio è una figura unica nell'ambito del codice civile, ed è difficilmente inquadrabile nel concetto di ente: manca il patrimonio comune e lo scopo (di associazione o fondazione). Anche la tesi che sostiene l'inquadramento nell'ambito della comunione si scontra con le regole del codice che disciplina in via autonoma il condominio.
Vista l'unicità della figura giuridica in esame e la difficoltà di inquadrare il condominio negli istituti affini, se ne è valorizzata la caratteristica essenziale: il ruolo del condominio consiste nel dare regole comuni ai condomini in ragione del godimento sia del bene in proprietà esclusiva che delle res comuni.
La teoria collettivista, o della titolarità collettiva, trae origine dalla considerazione del condominio quale rapporto unitario motivato dall'interesse collettivo dei partecipanti alle cose ne furono oggetto. Vi sarebbe pertanto una sola proprietà comune del gruppo, da questo gestita in forma e nei modi di ente collettivo.
Tale tesi individua nell'amministratore, la relativa figura di rappresentanza esterna del condominio: raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.
Le ricostruzioni in parola sono contrastate da coloro che ritengono inappropriato l'utilizzo del termine "ente" riferito all'istituto del condominio. Sul punto interviene anche la Cassazione (SS.UU.  n. 9148/2008)  affermando che il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cd interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti.

B.       Le obbligazioni solidali
Il rapporto tra il condominio ed i singoli condomini assume importanza in ragione della gestione della res commune.
È necessario pertanto soffermarsi sulle regole che il codice civile prevede nell'ipotesi in cui più soggetti siano chiamati a rispondere, in solido, per la medesima prestazione.
L'art. 1292 c.c. sotto la rubrica "nozione della solidarietà", definisce l'obbligazione in solido quella in cui "più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione" e aggiunge che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (con liberazione degli altri). L'art. 1294 c.c., di seguito, stabilisce che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Il codice, infatti, prevede delle eccezioni alla regola generale: a titolo d'esempio si può richiamare la disciplina in tema di trasporto laddove a fronte del rapporto unitario che lega più vettori lungo una tratta di percorso molto lunga l'art. 1682 c.c. stabilisce che nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Nei rapporti interni tra condebitori solidali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali.

C.       I requisiti della solidarietà e sua ratio
La dottrina individua nel vincolo solidale la compresenza di tre connotati fondamentali:
- la partecipazione di più debitori (o creditori) [10],
- l'unicità della causa dell'obbligazione (eadem causa obbligandi);
- l'unicità della prestazione (eadem res debita).
L'attenzione maggiore è rivolta al carattere dell'idem debitum, in quanto si tratta di soffermarsi sull'unicità della prestazione che, per natura, può essere suscettibile di divisione, e sull'individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria. In altri termini, il meccanismo solidale soccorre tutte le volte in cui la prestazione, pur essendo a livello intrinseco parziario, è in realtà indivisibile, nonché qualora essa sia divisibile ma la legge (e soltanto questa) ne privilegi la comunanza. In mancanza di apposita disciplina normativa ci si chiede quali siano le norme applicabili.
Il concetto di causa unica dell'obbligazione viene derivato dalle formule del diritto romano laddove si chiedeva che l'obbligazione comune avesse il medesimo atto costitutivo.
L'unicità della prestazione, nel presupporre la medesima causa, fa riferimento alla causa concreta dell'operazione negoziale cui l'obbligazione comune si riferisce, laddove il concetto di causa dell'obbligazione viene traslato nella valutazione della causa del contratto cui l'obbligazione si riferisce. La tesi trova spunto nell'art. 1298, co. 2, nell'inciso "salvo che l'obbligazione sia contrattanell'interesse esclusivo di uno di essi": il legislatore avrebbe disciplinato la materia delle obbligazioni solidali
L'altro requisito necessario perché possa parlarsi di solidarietà, fa riferimento all'unicità della prestazione: nel caso di obbligazione passiva ciò significa che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione, che deve avere contenuto identico. È bene sottolineare che la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori (art. 1293 c.c.).
Si afferma in dottrina come l'unicità della prestazione sia il sintomo della presunzione di solidarietà: qualora la prestazione di ognuno sia oggettivamente diversa dalle altre dovremo escludere l'applicazione del regime solidaristico[15].
Chiariti i requisiti dell'obbligazione solidale bisogna interrogarsi sulla ratio e funzione dell'istituto: il codice sul punto nulla dice, e pertanto, ci si deve rifare all'esegesi dottrinaria.
L'obbligazione solidale passiva risponde all'esigenza di tutelare e avvantaggiare il creditore: questi infatti a fronte della prestazione unitaria potrà chiedere l'adempimento anche ad uno solo dei condebitori, il quale libererà tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
È facile comprendere come estremamente difficoltoso e incerto sarebbe l'adempimento dell'obbligazione solidale qualora il creditore dovesse richiede a ciascun debitore la singola prestazione, frazione dell'intero, in ragione della singola quota di debito.
Attenta dottrina parla di funzione di garanzia a vantaggio del creditore: la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori.
La solidarietà passiva, giovando della presunzione ex lege (art. 1294 c.c.), è considerata istituto a carattere generale: il regime solidaristico è pertanto applicabile a qualsiasi rapporto giuridico. Ne è conferma, indiretta, l'art. 1295 c.c. letto in combinato disposto con gli artt. 752 e 754 c.c.: per effetto dell'apertura della successione, l'obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie dei singoli coeredi non risponde al regime solidaristico; il legislatore, infatti, prevede l'applicazione del regime parziario, ovvero pro quota in ragione della chiamata all'eredità.

D.       La ripartizione delle spese nel condominio

Orbene bisogna ora verificare la natura delle obbligazioni contratte in favore del condominio.
Fino al codice del 1865 la regola generale era la parziarietà, salvo diversa pattuizione dei comunisti. È con il codice del 1942 che il legislatore introduce la regole generale della presunzione di solidarietà ex art 1294 cc.
L'impostazione tradizione distingue le cd obbligazioni a carattere esterno dalle obbligazioni a carattere interno. Con le obbligazioni a carattere esterno i singoli condomini, rappresentati dall'amministratore, assumono un'obbligazione a favore del condominio, con soggetti terzi (ad esempio con una ditta per la fornitura di gasolio).
Si parla invece di obbligazioni interne facendo riferimento alle obbligazioni riguardanti le spese di gestione del condominio, e conseguentemente le regole di riparto interno delle stesse.
La materia è disciplinata dall'art. 1123 c.c., secondo cui, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
L'art. 1123 c.c. è tradizionalmente riferito solo ai rapporti interni tra i condomini.
Ci si chiede se da tale norma possa trarsi fondamento per l'applicazione del regime parziario, anche nelle obbligazioni esterne. Per semplificare e riportandoci all'esempio di prima: se è applicabile il regime di solidarietà passiva, il terzo, contraente con il condominio, potrà chiedere l'adempimento della prestazione a ciascun condomino, che libererà tutti gli altri condomini, salvo il diritto di regresso. Nell'ipotesi in cui non è configurabile un'obbligazione solidale passiva il terzo dovrà chiedere il pagamento a ciascun condomino in ragione della propria quota millesimale.
Sul punto si sono formati due orientamenti.
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che sia per ragioni di celerità dei traffici giuridici sia per la natura dell'obbligazione assunta per l'interesse del condominio sussistono tutti i requisiti (più debitori, unica prestazione, unica fonte) perché possa parlarsi di obbligazione solidale passiva. Il terzo contraente con il condominio potrà ottenere il soddisfacimento dell'intero anche da uno soltanto dei condomini; questi ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi. La morosità dei condomini costituisce fonte per il risarcimento per i maggiori e conseguenti esborsi del condominio. La responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio.

Per l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. La tesi in parola afferma che l'art. 1123, co. 1, c.c., si applica anche nei rapporti esterni trattandosi di norma a carattere generale che regola la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, in quanto il tenore letterale della norma non ammette differenze applicative. Per i sostenitori della tesi in parola l'art. 1123 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1294 c.c. e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie.

E.    Conclusioni e la soluzione delle Sezioni unite

Il giudice supremo in sede di nomofilachia ha sposato la tesi minoritaria, ritenendo che l'obbligazione del condominio non ha natura solidale. Si è affermato che nelle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio manca il requisito dell'unicità della prestazioni: infatti trattandosi di obbligazione pecuniaria il debito del condominio in realtà si traduce nell'obbligazione di pagare una somma determinata. È un'obbligazione frazionata pro quota, in capo ai singoli condomini. In altri termini è un'obbligazione formalmente unitaria, ma sostanzialmente e naturalisticamente frazionabile pro quota.
A giudizio della Cassazione né dall'art. 1123 c.c., né dall'art. 1115 c.c. in tema di comunione, né dalla tesi che professa la natura di ente di gestione,  possono trarsi argomenti validi a sostegno della tesi solidaristica. A contrario la corte ritiene che proprio l'art. 1123 c.c. stabilisce che le obbligazioni del condominio sono divisibili ex parte debitoris.
Secondo i giudici supremi in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà, ovvero l'unicità della prestazione: di conseguenza prevale la struttura e il regime parziario dell'obbligazione. In tal caso infatti vale la regola per cui la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res. Confermano tale soluzione le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 c.c.
A giudizio delle Sezioni Unite dalla lettura congiunta delle disposizione codicistiche emerge un criterio di ordine e portata generale secondo cui primario e fondamentale nelle obbligazioni nate unitarie deve essere il collegamento tra le obbligazioni e le res. In tali casi l'obbligazione di ogni coerede per i debiti del de cuius nasce già pro quota, in ragione della chiamata all'eredità. Ciascun coerede, infatti, è titolare di una quota d'eredità ed in forza di ciò, le proprie obbligazioni, nascenti dall'apertura della successione, saranno parziarie, ma intimamente connesse alla res ereditaria.
Anche nei rapporti condominiali le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio sono ripartite tra i condomini in ragione della quota millesimale di ciascuno, calcolata in base alla proprietà esclusiva.
Le sezioni Unite riconoscendo da un lato la primazía del principio di divisibilità dell'obbligazione a fronte di quello di solidarietà, dall'altro determina un aggravamento degli oneri processuali del terzo contraente con il condominio, che per ottenere soddisfacimento del proprio credito dovrà agire giudizialmente per ottenere la condanna del condominio, che sarà rappresentato dall'amministratore, ovvero un singolo interlocutore processuale; tuttavia il creditore dovrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
Il tutto rende meno agevole i traffici economici e si traduce in un minus di tutela per il terzo contraente.  D'altra parte la soluzione prescelta tutela il condomino corretto e non espone i più facoltosi al rischio di accollarsi spese ingenti a causa dell'inadempimento dei condomini.

Da: kkk13/12/2011 16:49:06
Ma dai sta scherzando!
é ovvio che si trova in ufficio
non posso pensare che uno scriva in stampatello!!
Eheh!!!!
Cmq geniale il farli tutti e due!!!

Da: Avvocato4513/12/2011 16:49:09
STAMPATELLO ASSOLUTAMENTE, ATTENZIONE AI MARGINI

Da: commissario basettoni13/12/2011 16:49:10
sbagliato!

Da: Carlo313/12/2011 16:49:17
Ragazzi qui a Napoli hanno sospeso, 1380 espulsi e sedie che volano. La guerra più totaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Da: Disgustoso13/12/2011 16:50:29
Le sedie che volano sono un colpo da maestro...
bisogna fare ostruzionismo per domani

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Cleopatra8013/12/2011 16:53:03
Si il parere di Circe è perfetto, ma se lo copiano verranno bocciati lo stesso per 2 motivi: 1) è fatto troppo bene; 2) ci saranno "copie" in tutta Italia...FATELO CON LA VOSTRA TESTA!

Da: Mosocazzi Vostri13/12/2011 16:53:06
a venezia niente metal detector, ma commissari coi lanciafiamme!!
evviva la selezione naturale!!

Da: in effetti13/12/2011 16:53:16
RICOSTRUZIONE SUGGESTIVA LA RIVOLTA IN CORTE D'APPELLO


A DOMANI PER L'ATTENTATO BIOLOGICO

Da: alalala13/12/2011 16:54:09
Per fortuna non ho atti in scadenza, così ogni tanto posso leggere tutte le stronzate scritte su questo forum!

Alcune sono veramente geniali!

Per fortuna quando ho fatto lo scritto non ero in possesso di apparecchi vari, altrimenti avrei passato 7 ore a ridere!

Da: tenente manetta13/12/2011 16:54:24
x carlo, ma che dici?
su 2500 espulsi 2359 e non 1380, non scriviamo cazzate!

Da: MONITOR13/12/2011 16:54:59
Disgustoso, abbiamo il tuo indirizzo IP sappiamo dove trovarti.
Quindi gentilmente trovati da fare altro per domani, magari prova a fare l'avvocato sul serio, i praticanti che lo fanno da anni (chiamati così solo perchè non riescono a passare l'esame) dicono sia un bel mestiere, talmente bello da regalare 400 euro ogni due anni alle aziende produttrici di codici.

Da: incontatto13/12/2011 16:55:34
circa 300 espulsi a napoli... è vero

Da: nuba8113/12/2011 16:55:54
mi date la soluzione alla traccia 1 esatta?

Da: sofiachiara13/12/2011 16:58:17
a napoli consegna alle 19.30... notizia certa dall'interno...

Da: Servizio ambulanza Napoli13/12/2011 16:59:25
Nessuno è stato espulso .. ci sono stti solo alcuni mancamenti e crisi di panico se propio volete saperlo.

Da: squadra speciale omicidi13/12/2011 17:00:05
a napoli sospeso per oggi!

Da: cucciolo77 13/12/2011 17:00:17
che succede a napoli?

Da: o_013/12/2011 17:02:33
disgustoso ACCIDT!

Da: sofiachiara13/12/2011 17:03:00
non posso credere che ci sia qualcuno che non sa se fare una o due tracce... immagino che il tipo di prima stava solo scherzando e prendendo tutti per il culo

Da: KGB13/12/2011 17:03:05
napoli sospeso troppe espulsioni, notizie certe servizi segreti

Da: Mosocazzi Vostri13/12/2011 17:04:24
disgustoso è l'approccio di cretini che vanno nei cessi a leggere sto forum al posto di usare la testa, e voi pure a dar loro una mano.

Mi domando con che coraggio vanno a fare l'esame certi candidati: non per l'amor proprio che manca (l'importante è fottere furbescamente gli onesti, l'orgoglio è caduto in disuso..) ma per un minimo di rispetto alla classe forense, o ciò che ne è rimasto.

Fiero di aver passato l'esame al primo colpo, ragionando con la mia modesta testolina di minchia.

Siamo in troppi e l'esame è un abominio anacronistico, ma questo non giustifica le scorrettezze di chi lo rende ancora più una farsa vergognosa.



Da: A napoli13/12/2011 17:05:03
espulso Cavani ..

Da: uo13/12/2011 17:05:33
forzaaaaa

Da: montalbano sono13/12/2011 17:05:48
a palermo oltre 50 espulsi

Da: titty513/12/2011 17:06:33
saprai tutto tranne l'uso delle "doppie"

Da: fbi13/12/2011 17:06:53
indagheremo su montalbano che scrive notizie false su palermo!

Da: o_013/12/2011 17:08:19
ah si? e tutti i figli di avvocati e magistrati che non hanno mai studiato durante la loro vita? giustamente non ci poniamo il problema..........

Da: cucciolo77 13/12/2011 17:09:09
palermo?

Da: BAH13/12/2011 17:09:18
SECONDO VOI IN RELAZIONE ALLA PRIMA TRACCIA è GIUSTO ESCLUDERE LA POSSIBILITà DI POTER KIEDERE LE PROVVIGIONI  ALLA SIGN NEVIA IN QUANTO IL CASO NON RIENTRA TRA I CASI DI DOPPIO MANDATO O MANDATO SIMULTANEO E/O CONSECUTIVO RILASCIATO DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE???????

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