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13 dicembre 2011 - Parere Civile
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Da: weber | 13/12/2011 11:38:40 |
qst è la soluzione alla seconda traccia??ma gli asterischi ke significato hanno?? | |
Da: hevilina | 13/12/2011 11:38:53 |
ragazzi ma qualcuno di affidabile ke scrive i pareri???? | |
Da: dalila bn | 13/12/2011 11:39:40 |
ragazi qual è la soluzione alla seconda traccia? | |
Da: xxx | 13/12/2011 11:40:03 |
Per Dario 121: si, le tracce sono uguale per tutti | |
Da: Eros | 13/12/2011 11:40:08 |
Mi sembrano molto semplici finalmente, soprattutto la seconda sul condominio | |
Da: Yeah | 13/12/2011 11:41:09 |
Rispetto quella dell'agenzia immobiliare le sentenze sono in un qualsiasi codice all'art. 1758 sulla pluralità di mediatori. Per cui nella traccia sec me si deve accennare al contratto di mediazione e della ipotesi di più mediatori che assumono l'incarico (non contemporaneamente) che viene in rilievo nella traccia. La giurisprudenza che si trova sotto il 1758 riguarda proprio il diritto al compenso di ciascun mediatore che si fonda sull'apporto causale che ciascuno fornisce per la conclusione dell'affare. In questo caso, assumendo la veste del prima agenzia di mediazione immobiliare, si dovrà sostenere il diritto al compenso visto l'apporto causale fornito, poichè il secondo mediatore ha concluso la vendita grazie alla segnalazio di Beta. Voi cosa ne pensate? | |
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Da: rdc | 13/12/2011 11:41:32 |
scusa weber ma dove sta la soluzione? | |
Da: Avv_M@rco | 13/12/2011 11:41:35 |
A Napoli ancora non hanno dettato (NOTIZIA CERTA!!!) | |
Da: avvliberti | 13/12/2011 11:42:30 |
weber dove hai trovato la soluzione??? | |
Da: hevilina | 13/12/2011 11:42:31 |
se sn semplici scrivete i pareri... io sn laureata in economia e devo aiutare una mia amica... devo dettarle al cell appena mi kiama... qualcuno di affidabile ke scriva i pareri... | |
Da: senzaunalira | 13/12/2011 11:42:33 |
confermo | |
Da: Luxor | 13/12/2011 11:42:39 |
se la traccia 1 e quella giusta io la farei così': L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I�°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; II�°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. | |
Da: clè | 13/12/2011 11:42:42 |
ragazzi x piacere cè qlk ke scriva la soluzione della traccia1 sulla mediazione x FAVORE!!!??? | |
Da: vincent 1 | 13/12/2011 11:42:44 |
per Avv. Bologba ma che dici della sent. 21907 del 21/10/2011? | |
Da: pep | 13/12/2011 11:42:48 |
chiedo scusa non vorrei essere ripetitivo. Potrei avere ancora una volta le 2 tracce? | |
Da: xxx | 13/12/2011 11:42:53 |
Per yeha: penso che se c'è Giurisprudenza al riguardo, il tuo ragionamento sia corretto | |
Da: x tutti | 13/12/2011 11:43:05 |
ragazzi io ho trovato su gossiplandia queste due, quella sul condominio è diversa dalla vostra TRACCIA 1 (AGGIORNAMENTO): : L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. TRACCIA 2 (AGGIORNAMENTO): Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere. | |
Da: papin | 13/12/2011 11:43:19 |
salerno??????notizie pleaseeee | |
Da: Sentenza | 13/12/2011 11:43:45 |
La traccia 1 è agenzia o mediazione? | |
Da: xxx | 13/12/2011 11:45:21 |
Per Pep, ecco le due tracce che sembrano essre certe: TRACCIA.n1. L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà , l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. TRACCIA N. 2 Il condominio Beta, in virtù di una delibera condominiale, decide all'unanimità di capitalizzare determinati lavori di ristrutturazione, che prevedono anche la fornitura di gasolio. Succede, però, che il condomino Tizio, fermamente convinto del grossolano errore in cui si è versati con tale delibera (adottata senza la sua presenza), decide autonomamente di non finanziare suddetta fornitura. Succede quindi, che al cospetto di una mancanza di liquidi, la società fornitrice si astiene dal continuare a fornire gasolio, generando un danno a tutto il condominio Alfa, che cita Tizio in Tribunale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere. | |
Da: boa sorte | 13/12/2011 11:45:31 |
Mia sorella da RC farà la traccia n.2 sul condominio ... speriam bene!!! ora mi metto alla ricerca sulle ultimissime sentenze di cassazione legate all'argomento!!! chi è già riuscito ad elaborare un buon parere che lo pubblichi graciasssss | |
Da: scemotta81 | 13/12/2011 11:46:09 |
hanno appena dettato a Salerno. confermo tracce traccia n1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. Traccia 2 Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: alvi | 13/12/2011 11:46:18 |
notizie da salerno | |
Da: napoli1926 | 13/12/2011 11:46:29 |
luxor ma la devi postare ogni 20 secondi sta cosa??? | |
Da: dalila bn | 13/12/2011 11:46:29 |
mi rivolgo a leguleio : sei sicuro che questa sia la soluzione della seconda traccia? ragazzi sena postare cose inutili cortesemente, poche notizie e buone altrimenti si intasa solo il forum... uniamoci e collaboriamo! | |
Da: ale-lecce | 13/12/2011 11:46:56 |
qualcuno ha notizie da dentro? mi riferisco a lecce!!! padiglione M-Z | |
Da: Luxor | 13/12/2011 11:47:43 |
per napoli ma che ne pensi? almeno leggila | |
Da: paola1234 | 13/12/2011 11:48:06 |
Problema quindi in parte risolto, poiché fa giurisprudenza la più recente delle sentenze della Cassazione, ma è innegabile la portata di una sentenza (quella vecchia) giunta a Sezioni unite e soprattutto il fatto che in una nota la Suprema Corte non rileva nessuna contraddizione tra le due sentenze: "Non sussiste nessun contrasto tra le sentenze [...]. La prima riguarda la solidarietà passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarietà che non sussiste in quanto i condomini rispondono sempre pro quota". In questo caso, ribadisce ancora la Corte, di fatto non ritenendo superata la sentenza n. 9148, che la solidarietà è spesso la "configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale (e nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini) e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile (come lo è una somma di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria della obbligazione prevale". | |
Da: Pav83 | 13/12/2011 11:48:45 |
... un consiglio: nn scopiazzate l'intero compito dal codice, metteteci pure qlcs di vostro per dimostrare che conoscete l'argomento ... e cmq sn tracce (entrambe) ampiamente alla portata di tutti, su argomenti discussi e sui quali c'è tanto da scrivere ... lo scorso anno 2 tracce quasi uguali e senza un briciolo di riferimento giurisprudenziale ... chi oggi si presenta la prima volta può dirsi - per ora! - fortunato. | |
Da: pep | 13/12/2011 11:48:52 |
grazie ci sono notizie da salerno? | |
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