NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
13 dicembre 2011 - Parere Civile
1397 messaggi, letto 83446 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..., 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Successiva >>
Da: ida78 | 13/12/2011 11:19:04 |
la traccia è quella tranquilli | |
Da: mar | 13/12/2011 11:20:19 |
da salerno novità ?....hanno dettato? | |
Da: joeblack | 13/12/2011 11:20:46 |
le tracce definitive: traccia n1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. Traccia 2 Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: lec34 | 13/12/2011 11:20:49 |
scrivi le tracce | |
Da: patriziasalerno | 13/12/2011 11:21:20 |
ma che si intende per riconoscimento parziale della compravendita?? | |
Da: fra | 13/12/2011 11:21:24 |
la traccia 2 è confermata?? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: fatetuttimenocaos | 13/12/2011 11:21:25 |
LA SECONDA E' ESATTA. SEMPLICISSIMA. FATE LAVORARE...CHE GLI STUPIDI E I BURLONI VADANO A ZAPPARE. GRAZIE | |
Da: Pav83 | 13/12/2011 11:21:26 |
Se le tracce sn queste mi butterei senza indugio sulla n.2 Segnalo a riguardo un recentissimo orientamento contrario alla stranota pronuncia delle SS.UU. 2008 della Sez. II della Suprema Corte, sent. n. 21907 del 21.10.2011, a conferma del dibattito ancora in corso sul tema. BUON LAVORO E IN BOCCA AL LUPO!!! | |
Da: PierinaJa | 13/12/2011 11:21:48 |
Mi dicono che a perugia già hanno dettato, c'è qualcuno che conferma, a napoli stiamo ancora ai piedi di pilato | |
Da: stanco avv. | 13/12/2011 11:22:07 |
sez unite del 2008??? siamo sicuri??? | |
Da: hrino | 13/12/2011 11:22:26 |
confermate le tracce | |
Da: xxx | 13/12/2011 11:22:52 |
è quindi confermata la traccia sul condominio??? | |
Da: Avv. Guerrieri | 13/12/2011 11:23:00 |
Fonte Diritto e Processo.com ESAME AVVOCATO 2011 - PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, l'agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. | |
Da: joeblack | 13/12/2011 11:23:12 |
le tracce definitive: traccia n1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. Traccia 2 Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: francicrisa | 13/12/2011 11:23:50 |
ragazzi la traccia confermat da rc è questa perfavore datemi la risposta urgente: Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: joeblack | 13/12/2011 11:24:26 |
alla fine della traccia 1 c'è "l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione" non riconoscimento della compravendita | |
Da: dalila bn | 13/12/2011 11:24:41 |
ragazi a napoli sono ancora in alto mareeee! sapete qualcosa? | |
Da: martinaavvnap | 13/12/2011 11:24:55 |
LE SOLUZIONI DELLE TRACCE??? | |
Da: we | 13/12/2011 11:25:18 |
riconoscimeto parziale della PROVVIGIONE | |
Da: banzano | 13/12/2011 11:25:22 |
notizie su salerno? hanno già dettato le tracce? | |
Da: leguleio | 13/12/2011 11:25:32 |
Uno schema di svolgimento adeguato potrebbe essere: 1. Brevi cenni sulla natura delle obbligazioni nascenti dalla qualità di condomin, con particolare riferimento ai criteri di imputazione delle spese; 2. QUESTIONE CENTRALE: qual è la natura dell'obbligo di ripartizione delle spese su beni e servizi comuni, sotto il profilo della titolarità passiva? 3. I orientamento: Cass. 14593/04 - CIAN TRABUCCHI, pag. 1390. sub art. 1294) - L'obbligazione che lega i condomini ai costi sostenuti per beni e sevizi comuni è di natura solidale, comportando la possibilità , per il creditore di agire in danno di uno dei coobbligati per l'intero. Il principio generale in materia è contenuto nell'art. 1294 c.c. che prevede una none di solidarietà per la ipotesi che più persone siano obbligate per una i prestazione, a meno che il contrario non risulti dal titolo o dalla legge. Si legge infatti nella sentenza dei Giudici di legittimità che: " va esaminato se in via generale possa trovare appiglio nelle disposizioni codicistiche la esclusione della solidarietà relativamente ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni o servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, alle quali ciascun condomino ha un interesse per l'intero (si consideri, per esempio, che il singolo condomino ha interesse alla intera fornitura del combustibile per far funzionare rimpianto centralizzato di riscaldamento, e non soltanto alla fornitura della sua quota astratta di consumo)." "...Non soccorrono al caso le disposizioni normative che escludono la solidarietà con riferimento a specifiche e diverse fattispecie- come quelle di cui agli articoli 754 e 1295 c.c., le quali dispongono, rispettivamente, che i coeredi sono tenuti i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditali in proporzione della loro quota, e che l'obbligazione di uno dei condebitori in solido si divide tra gli eredi in proporzione alle loro quote; si tratta, infatti, di norme che derogano ad un principio generale, le quali, proprio per la loro natura derogatoria, non sono suscettibili di indiscriminata applicazione ad un ambito del tutto diverso quale quello della proprietà condominiale, tanto più considerando che non è oggettivamente ravvisatile neppure una eadem ratio. Non mio neanche farsi riferimento alla norma dell'art. 1123 c.c., perchè nessun canone ermeneutico consente di attribuire a detta norma una valenza "esterna", essendo evidente la sua funzione di norma regolatrice della ripartizione interna degli oneri nell'ambito condominiale, come rivela già la stessa rubrica, intitolata "Ripartizione delle spese". Tale esclusiva funzione "interna" è poi inoppugnabilmente dimostrata dalla previsione del secondo comma della norma stessa, che sancisce una differente ripartizione - e cioè in proporzione all'uso che ciascuno può farne - se si tratta di spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa. I due commi della citata disposizione hanno certamente la medesima: unzione di regolare - nelle due diverse ipotesi - la ripartizione delle spese comuni e, se non è discutibile la funzione meramente "interna" della previsione del secondo comma (non potendo certamente incidere sul quantum che il terzo creditore può chiedere a ciascun condomino la diversa utilità che quest'ultimo può trarre dal bene cui la spesa si riferisce), non si vede come possa differenziarsi la funzione cui assolve la norma del comma precedente." II ORIENTAMENTO: Cass. 9148/08 (CIAN - TRABUCCHI, sub art. 1294) secondo cui "il fondamento della solidarietà passiva è ravvisabile nella contemporanea presenza di alcuni requisiti, solo alcuni ravvisabili nella obbligazione condominiale. La solidarietà passiva difatti esige non soltanto che vi siano più debitori della medesima prestazione e che identica sia la causa dell'obbligazione, ma anche che la prestazione comune sia indivisibile. In mancanza di quest'ultimo carattere (e di un'espressa disposizione di legge che definisca solidale l'obbligazione) prevale la parziarietà dell'obbligazione. Nel caso regolato dalla sentenza in commento, trattandosi di debito in danaro, la prestazione comune era divisibile e non indivisibile. E quindi parziaria. Argomentano le Sezioni Unite che non v'è alcuna norma di legge che sancisca la solidarietà delle obbligazioni condominiali e che l'art. 1123 CC, interpretato secondo il tenore letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue un profilo interno ed un profilo esterno. Pertanto, fermo il principio che l'amministratore rappresenta e vincola i condomini allorché contrae obbligazioni nell'ambito dei suoi poteri, come stabiliti per legge o conferiti per mandato, fermo altresì il principio della legittimazione passiva dell'amministratore condominiale a rappresentare in giudizio il condominio, risulta altrettanto inevitabile che il condomino sarà obbligato solo nei limiti della propria quota contributiva. E cio' tanto dal contratto quanto dalla sentenza.". | |
Da: lu | 13/12/2011 11:25:34 |
confermo a Napoli stanno ancora entrando | |
Da: avv napoli | 13/12/2011 11:26:12 |
dall'interno napoli si sa niente? hanno dettato? a che ora? | |
Da: io | 13/12/2011 11:26:22 |
mi sembrano così semplici..conosco le sentenze, le ho studiate l'anno scorso..speriamo che siano queste perchè una mia amica che è lì le conosce sicuramente! | |
Da: alexver79 | 13/12/2011 11:27:05 |
ESAME AVVOCATO 2011 - PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 2 Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. ESAME AVVOCATO 2011 - PARERE DI DIRITTO CIVILE - TRACCIA 1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, l'agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. | |
Da: ***Betta*** | 13/12/2011 11:27:22 |
sto aspettando conferma definitiva sulle tracce da PG, ma a quanto pare sono esatte! | |
Da: Luxor | 13/12/2011 11:28:10 |
se la traccia 1 e quella giusta io la farei così': L'articolo 1758 c.c. disciplina l'ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione. Le questioni da affrontare in merito all'interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l'entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore. In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità , per cui ognuno possa giovarsi dell'attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564). La stessa Corte ammette che l'incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: "l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione" (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437). Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell'art. 1758 c.c. è che l'attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all'affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità , l'attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l'una all'altra, purché però in quest'ultimo caso, l'attività dell'uno abbia tratto beneficio dall'attività svolta dall'altro. Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell'attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443). La fattispecie prevista dall'art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I�°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l'affare avrà diritto alla provvigione; II�°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall'altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l'incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375). La Suprema Corte ha anche precisato che "non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952) Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l'art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità : è infatti assodato che l'entità della provvigione sia strettamente connessa con l'affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell'affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell'acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione. Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che "poiché l'art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà , ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte" (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484). Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l'entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che "ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell'affare" (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l'attività e il contributo effettivo alla conclusione dell'affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi. | |
Da: Mevio | 13/12/2011 11:28:18 |
Traccia 1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in esame, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. Traccia 2 Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale (centralizzato), del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi in particolare sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. Ufficiale da Lecce | |
Da: joeblack | 13/12/2011 11:28:46 |
TRACCE CONFERMATISSIME: Traccia n1 L'agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà . L'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l'agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato. Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, la Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione. ripeto: alla fine della traccia 1 c'è "l'eventuale riconoscimento parziale della provvigione", non riconoscimento della compravendita. Traccia 2 Caio, che abita in un condominio, viene richiesto, dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato, assunta la veste di legale di Caio, rediga parere, illustrando gli istituti sottesi e le problematiche sottese alla fattispecie, soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. | |
Da: Dario121 | 13/12/2011 11:30:00 |
a napoli???? | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..., 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Successiva >>