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possibili pareri scritti 2011
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Da: claudietta27 | 08/12/2011 00:05:09 |
ragazzi vi siete fatti qualche idea sugli argomenti possibili o sentenze possibili? dicono di prendere come riferimento le sentenze da marzo ad ottobre 2011... secondo voi? | |
Da: studiosa | 08/12/2011 07:54:19 |
ottobre?? non sono mai uscite tracce di settembre ottobre e novembre visto che i codici portano massime sino a luglio | |
Da: studiosa | 08/12/2011 08:05:39 |
diritto penale dell'immigrazione la diffamazione a mezzo stampa la concussione parte generale studiare bene la successione di leggi penali nel tempo il concorso di norme civile condominio art 2059 e tutte le sentenze relative a questo articolo( danno tanatologico, da lesione parentale etc) la donazione atti : riesame di misura reale opposizione a decreto ingiuntivo comparsa di costituzione e risposta in appello | |
Da: Ra84 | 08/12/2011 08:35:08 |
se vuoi l'elenco completo di tutto quello che pensiamo su questo argomento dai un'occhio alla Discussione: TOTO TRACCE ESAME AVVOCATO 2011/2012. Ci son sentenze, consigli per ogni gusto.. | |
Da: per STUDIOSAA | 08/12/2011 10:52:22 |
MA L'APPALTO ? NON AVEVI SCRITTO ANCHE QUESTO???? | |
Da: adolfo86Rm | 08/12/2011 14:22:12 |
anche sì | |
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Da: x studiosa | 08/12/2011 14:29:49 |
per il diritto penale dell'immigrazione ti riferisci a sentenze in particolare? | |
Da: studiosa | 08/12/2011 14:35:27 |
cass pen n 18586 29 aprile 2011 | |
Da: per STUDIOSAA | 08/12/2011 14:37:35 |
ATTO CIVILE PER FAVORE! COSA ESCE? VI PREGO! | |
Da: studiosa | 08/12/2011 14:39:55 |
io spero una citazione od una comparsa di risposta anche in appello. Ma visto le sentenze sull opposizione a decreto ingiuntivo può pure un'opposizione a d.i. Diciamo che se dovessi fare una scommessa direi comparsa di risposta in appello spero di indovinare perchè sia la comparsa che la citazione sono semplici | |
Da: studiosa | 08/12/2011 14:45:04 |
la comparsa di risp non esce da 3 anni all'esame... | |
Da: OMG | 08/12/2011 14:55:22 |
l'anno scorso l'atto di civile era in pratica una comparsa di risposta... e la successione di leggi penali nel tempo era tema del parere di penale | |
Da: perchè? | 08/12/2011 15:06:58 |
perchè diritto penale dell'immigrazione? il parere è in materia regolata dal CODICE PENALE..non da leggi extra cp | |
Da: eli | 08/12/2011 15:29:27 |
GIUSTO SOLO CODICE PENALE! NIENTE LEGGI SPECIALI! | |
Da: magabubu | 08/12/2011 15:29:54 |
ragazzi su la comparsa è uscita l'anno scorso...anche la successione delle leggi nel tempo... io darei un'occhiata al 669 terdecies in materia possessoria si alla mancaza del consenso imnformato danno tanatologico danno riflesso | |
Da: -4 | 08/12/2011 15:32:26 |
Infatti, l'anno scorso è uscita una comparsa di risposta, le successioni delle leggi nel tempo è da escludere, non il concorso di norme però... quello speriamo! in civile non si possono fare pronostici | |
Da: magabubu | 08/12/2011 16:03:23 |
io batterei sulle malformazioni del feto ( nascita indesiderata) 2059 in tutte le salse.. | |
Da: adolfo86Rm | 08/12/2011 19:33:06 |
@ OMG era una memoria di costituzione a forma libera.... | |
Da: studiosa | 08/12/2011 19:37:51 |
x adolfo86 hai ragione.. x omg e -4 ecco la soluzione dell'anno scorso.... quindi avevo ragione io tratto da altalex TRIBUNALE DI __________ MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. R.G. n. __________ UDIENZA DEL ___________ PER: il sig. Tizio, nato a ______, il______, residente in ______, alla Via_____, n.______, codice fiscale_______, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv._________(c.f.______), del foro di _____, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _______, alla Via_____, n._____. (resistente) CONTRO: la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in________, alla Via________, n._______, partita iva_____, elettivamente domiciliata in ________, alla Via____, n._____, presso lo studio dell'Avv.__________, dal quale è rappresentata e difesa. (ricorrente) PREMESSO Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria in data_____e notificato all'odierno resistente in data _______, la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore si rivolgeva al Tribunale di _____al fine di ottenere "a) una pronuncia in via d'urgenza dell'esclusione del socio Tizio dalla società; b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l'accesso ai documenti sociali". Il ricorrente premetteva in punto di fatto che Tizio, socio della Alfa srl, aveva tenuto un comportamento tale da giustificare una sua esclusione dalla compagine sociale per giusta causa, secondo quanto stabilito dalle stesse norme statutarie, nonché che per via del suo comportamento allo stesso era già stato impedito l'accesso ai documenti della società. Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta tutto quanto dedotto da parte avversa in quanto infondata in fatto e in diritto per i seguenti MOTIVI 1) INAMMISSIBILTA' E/O INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI ESCLUSIONE. Presupposto di ammissibilità della tutela cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. è la sussidiarietà del rimedio d'urgenza, nel senso che ad esso non può ricorrersi qualora sia invocabile altro rimedio tipico. Questo significa che per poter ricorrere a tale rimedio il soggetto che adisce l'autorità giudiziaria non debba essere in possesso di un altro strumento di tutela a lui offerto dall'ordinamento, senza differenza alcuna tra rimedi tipici processuali e rimedi stragiudiziali, con i quali può agire in autotutela. Ebbene tale sussidiarietà non è stata certamente rispettata nella domanda proposta dalla società Alfa s.r.l.. Questa infatti avrebbe ben potuto tutelare le proprie ragioni o utilizzando i rimedi eventualmente previsti nell'atto costitutivo a norma dell'art. 2473-bis ovvero, in assenza nello stesso di indicazioni in ordine alle modalità con cui il potere di esclusione sia esercitabile, facendo ricorso, in via analogica, all'art. 2287 c.c. dettato per le società di persone, e, quindi, procedere alla esclusione del socio dalla compagine sociale attraverso una delibera assunta dalla maggioranza. A tal proposito merita essere ricordata, tra le altre, un pronuncia del Tribunale di Biella nella quale si è precisato come " l'art. 2473-bis, consente di stabilire nell'atto costitutivo delle s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società. In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un potere così penetrante dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale (Trib. Biella, 07/07/2006)" La possibilità dell'odierna ricorrente di utilizzare altri meccanismi stragiudiziali per la tutela delle proprie ragioni fa, altresì, ipotizzare in capo alla stessa la mancanza di un vero e proprio interesse ad agire necessario ex art. 100 c.p.c. posto che, secondo consolidata giurisprudenza, l'interessa ad agire richiede non solo che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, ma anche che tale risultato sia conseguibile con il solo intervento del giudice (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite n. 565/00 in parte motiva; Cass. Civ., n. 7786/07). A tutto quanto esposto fin qui deve aggiungersi il riferimento a quella parte della giurisprudenza che, più in generale, esclude all'origine la possibilità di ricorrere all'uso della tutela cautelare al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti di una sentenza avente natura costitutiva. Si argomenta infatti che l' efficacia di una pronuncia costitutiva è legata al passaggio in giudicato della relativa sentenza con cui il diritto si viene a costituire. Pertanto va esclusa la tutela cautelare anticipatoria per mancanza di attualità del diritto., non potendosi ammettere una tutela per un diritto solo sperato (cfr. Trib. Torino 12/07/2003 per cui la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti, preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al giudice; Trib. Verona, 18/03/2009). Qualora, comunque, non si voglia dar conto dei motivi di inammissibilità sopra esposti, la domanda deve eessere considerata infondata per carenza dei requisiti richiesti dal codice di procedura civile. Come è noto il ricorso ex art. 700 c.p.c. è possibile solo laddove vi sia il pericolo di pregiudizio imminente e di un danno irreparabile , che in assenza del provvedimento cautelare potrebbe gravare sul ricorrente. Come si evince da ciò, per ottenersi una tutela cautelare è necessario che i tempi del giudizio ordinario siano incompatibili con una pronta tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente. Nessuno di questi due requisiti sembrano sussistere nel caso in esame. In primo luogo non è indicato quale danno imminente la società riceva dalla permanenza in società di Tizio; in secondo luogo, ben difficilmente può profilarsi un danno irreparabile atteso che costui non ha poteri di amministrazione, e dunque non può esercitare funzioni che in qualche modo possano danneggiare la società; una volta scoperta l'infedeltà del socio, sarà facile per la società evitare danni durante tutto il tempo che occorrerà per far valore il diritto in via ordinaria, sia attraverso la sua esclusione con un delibera adottata dalla maggioranza, sia anche limitando, come del resto già fatto attraverso l'inibizione all'accesso dei documenti sociali, i poteri di ingerenza ad esso facenti capo. 2) INAMMISSIBILITA' E/O INFONDATEZZA DELLA DOMANDA VOLTA AD INIBIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI Ancora più evidente, per i motivi già sopra esposti, appare l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere una pronuncia che accerti la legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti. Avendo, infatti, già l'amministratore inibito tale comportamento e non essendo stata messa in discussione la liceità di tale rifiuto in capo alla società, non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. Come è ovvio, la mancanza di tale requisito rende inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare (tra l'altro infondata poiché non si vede come possa configurarsi un qualsivoglia pregiudizio imminente per la società essendo già stato negato l'accesso ai documenti). Nel caso in esame l'unico interessato ad agire giudizialmente sarebbe stato, al contrario, solamente il socio Tizio, il quale, a fronte del pregiudizio imminente ed irreparabile che poteva avere dall'inibizione di tale suo diritto, avrebbe ben potuto agire in via d'urgenza nei confronti della società Alfa srl (cfr. Trib Verona, 18/3/2009). Per tutto quanto sopra esposto, il sig.Tizio, come sopra rappresentato e difeso CHIEDE Che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla società Alfa s.r.l.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente numero di fax________ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata__________. Luogo, data Firma Avv._______________ PROCURA ALLE LITI Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv. _____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da copia dell'informativa allegata. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______. Firma___________ È autentica Avv.___________ | |
Da: studiosa | 08/12/2011 19:50:25 |
x perchè: non è detto ,non è una regola.. un parere di penale potrebbe essere su una legge speciale e l'altro su una norma codicistica ad es spesso è uscito il dpr sugli stupefacenti legge speciale... | |
Da: Ra84 | 08/12/2011 20:11:25 |
studiosa: che anno sarebbero uscite leggi speciali? il bando non dice "diritto civile e diritto penale" (per i pareri) bensì. materia regolata dal codice civile e materia regolata dal codice penale.. mi sembra che l'interpretazione letterale della disposizione non dia adito a dubbi. Per l'atto il discorso è diverso, in quanto parla di "diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo" | |
Da: OMG | 08/12/2011 20:11:56 |
leggere bene: in pratica... | |
Da: x studiosa | 08/12/2011 20:57:59 |
non ci sono mai stati pareri sugli stupefacenti. Al massimo il parere di 2 anni fa che verteva sulla sentenza S.U. sull'art. 586 c.p, in cui gli stupefacenti avevano un ruolo assolutamente marginale. poi tutto è possibile.. | |
Da: ROMANO DOC | 08/12/2011 22:23:22 |
penale 231/ 2001 civile appalto donazione danni morali in tutte le salse atto 702 o 700 danno immagine a studiosa le sa ma non le dice!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BECCATI QUESTA E'SOLIDARIETA!! | |
Da: TOTTI DOC | 08/12/2011 22:29:04 |
SE SAPETE QUALCOSA NON DATE NOTIZIE DISTORTE!! L'UNICO DEGNO E ? ROMANO DOC!!! | |
Da: Mistero | 08/12/2011 22:57:45 |
Miii .... Ragazzi quante seghe mentali vi fate.... Tanto uscirà tutto tranne quello che pubblicate. | |
Da: Mistero | 08/12/2011 23:00:05 |
Miii .... Ragazzi quante seghe mentali vi fate.... Tanto uscirà tutto tranne quello che pubblicate. | |
Da: Mistero | 08/12/2011 23:00:52 |
Miii .... Ragazzi quante seghe mentali vi fate.... Tanto uscirà tutto tranne quello che pubblicate. | |
Da: in 4 parole x mistero | 08/12/2011 23:16:27 |
ahahahahhaah hai proprio ragione!!! Ansia a mille!!! | |
Da: magabubu | 08/12/2011 23:42:32 |
ragazzi dove cavolo trovo un parere sul risarcimento danno da sinistro stradale?? Help | |
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