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Da: Andre | 10/06/2008 22:26:27 |
mi sono addormentato sul divano guardando la partita...neanche mio nonno avrebbe saputo fare di meglio.... NESSUNA hai finito? non puoi tenere occupato il bagno tutta la sera.. anche io dovrei sistemarmi prima di uscire.. | |
Da: giulietta | 10/06/2008 22:49:07 |
buona sera a tt una bella nuotata...e la testa si è svuotata... | |
Da: Nessuna | 10/06/2008 23:18:57 |
Andre: puoi sempre utilizzare il bagno di servizio tu!:-) ;-) | |
Da: Andre | 11/06/2008 02:28:11 |
hai ragione userò il bagno di servizio e mi ricorderò della tavoletta alzata... sono appena rientrato in casa... discretamente ubriaco ... non ti incazzare però ero solo con un amico (oramai siamo casa vianello...) notte ... | |
Da: MASSIMO | 11/06/2008 03:06:48 |
Devi dire che da quello che finora ho letto siete davvero simpatici. ROS solare, EDIPO cretino, NESSUNA perplessa (sarà l'Ag o l'imminente matrimonio?!) GIULIETTA, immagino sia carina; io sono di Napoli, ti va di scriverci per conoscerci meglio? Probabilmente avrò omesso qualcuno. Non me ne voglia, ma questimi sembrano essere i veri protagonisti di questo forum ed a veder bene sono persone stimabili; seguono attivamente il fluire di questo concorso vivendo giorno per giorno la sua progressiva evoluzione. Devo dire che gli scemi e le varie persone volgari, perchennò anche cattive, che s'incontrano nel sito non sono di mio gradimento. Spero neppure io lo sia per loro. Ad ogni modo trovo simpatica e stimolante questa forma di compartecipazione e collegialità che ci spinge tutti verso gli stessi ideali. E più leggo e più vado avanti, matura in me un'unica comune seria convinzione. Stiamo tutti messi male, giovani e "non giovani"! Perciò grazie a tutti quelli che, animati da spirito di altruismo, come ROS, contribuiscono a dar vita a forum, come questi, e ad eventi che ruotano intorno a queste fatastiche esperienze che si chiamano CONCORSI. | |
Da: Anacleto Mitraglia | 11/06/2008 09:04:01 |
Rivoltante. | |
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Da: Nessuna | 11/06/2008 09:14:04 |
Buon giorno a tutti. Ragazzi stanotte ho sognato che al concorso venivano poste molte domande sulle varie aliquote; considerando che io con i numeri ho seri problemi, qualcuno me le può schematizzare in sintesi? Vi ringrazio in anticipo. Per Andre: sveglia! devi ancora smaltire l'ubriacatura di ieri!! vergona!!!.. | |
Da: Nessuna | 11/06/2008 09:17:36 |
Per stimolarvi ad aiutare mel vi posto questi appunti. Diritto tributario. I poteri di indagine- le garanzie del contribuente. I poteri istruttori, si inseriscono nel procedimento di indagine relativo all’accertamento tributario; per questo motivo , il secondo punto della lezione sarà : la scelta del contribuente: analizzeremo come l’amministrazione finanziaria sceglie i contribuenti da sottoporre ad accertamento. Di seguito analizzeremo i poteri istruttori, singolarmente e quindi visualizzando tutte le fattispecie di acquisizione dati e notizie che l’a. può compiere. Procederemo evidenziando le garanzie del contribuente nei confronti dell’esercizio di tali poteri istruttori, concluderemo analizzando la tutela avverso le illegittimità istruttorie compiute dall’a.f. nei confronti del contribuente. Cominciamo dal primo punto che è : la definizione di poteri istruttori: ci troviamo nella fase di accertamento ed in particolare nel momento dinamico di questa fase, momento in cui l’a.f. deve verificare, controllare, la correttezza dei comportamenti del contribuente, vale a dire il corretto adempimento alle disposizioni sia sostanziali che procedimentali dell’ordinamento tributario. I poteri istruttori consistono nell’acquisizione di dati e notizie da parte dell’a.f. e della guardia di finanza e qui una breve precisazione: l’a.f. detiene il potere di accertamento; la guardia di finanza per legge, coopera con gli uffici delle imposte per quel che concerne il reperimento di dati relativi all’accertamento delle imposte e all’irrogazione delle sanzioni. Gli ufficiali della Guardia di Finanza, svolgono un’attività di accertamento parallela a quella degli uffici e sono coordinati nello stesso tempo con gli uffici, in quanto devono comunicare i dati e le notizie che sono emersi nell’esercizio di tale attività . La guardia di finanza in questa attività di cooperazione può svolgere delle verifiche di proprio impluso, oppure su impulso dell’ufficio, in ogni caso a norma dell’articolo 33 del D.P.R. 600 , la g.d.f nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, comunica tutti i dati che sono emersi agli uffici delle entrate e che possono essere rilevanti per un’attività di accertamento; da qui evinciamo che l’attività di accertamento, questa fase di raccolta dati e notizie, può essere esercitata sia dall’ufficio delle entrate che dalla G.d.f. Si può rivolegere a contribuenti o a terzi, per meglio dire, il contribuente è sempre il destinatario della verifica, tuttavia l’amministrazione o la g.d.f., possono coinvolgere anche dei terzi nell’attività di indagine, ma sempre attività di indagine rivolta al contribuente; nell’analisi dei poteri vedremo inoltre che oltre a rivolgersi al contribuente, rientra nelle possibilità della g.d.f. o l’ufficio delle entrate, convocare anche terzi ( istituzioni o persone fisiche) per chiedere delle informazioni relative al contribuente. I poteri istruttori sono finalizzati all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle sanzioni, questo è un punto molto delicato, si è tutti concordi nel dire che l’accertamento del tributo e l’irrogazione delle sanzioni sono due funzioni differenti, in quanto l’accertamento è finalizzato alla definizione dell’an e del quantum del tributo e al controllo dei comportamenti del contribuente; l’irrogazione delle sanzioni ha come scopo punire delle condotte contrarie alle norme dell’ordinamento tributario; ora pur stabilendo che sono 2 funzioni distinte, non si hanno dubbi nel dire che il momento dell’istruttoria è comune, in quanto l’a. o la g.d.f esercitano delle attività conoscitive, delle acquisizioni di dati o notizie, sono propedeutiche tali attività sia all’accertamento, quindi a rinvenire dell’imponibile evaso; sia all’irrogazione sanzioni, quindi sia ad un’attività volta a punire il trasgressore; in questo senso, pur essendo due attività diverse, hanno un momento istruttorio comune, ciò vuol dire che l’attività istruttoria è finalizzata sia all’accertamento che all’irrogazione delle sanzioni. Sempre nell’ambito dei poteri istruttori, dobbiamo dire che sono necessari in un ordinamento che si basa sulla collaborazione del contribuente; ed infatti ciò è dimostrato dalla circostanza che fino al 1970 non si è parlato in maniera dominante di poteri istruttori, in quanto come noi sappiamo il fisco liquidava tutte le imposte e vi era un rapporto molto semplice tra il contribuente e il fisco, ogni contribuente si recava presso l’amministrazione che liquidava ogni imposta, l’accertamento infatti era generalizzato e riguardava tutti i contribuenti; vi erano dei poteri istruttori ma erano residuali e cmq rivolti ai casi in cui si riteneva che il contribuente avesse dichiarato il falso al fisco, oppure che avesse commesso delle omissioni. Il problema dei poteri istruttori, scoppia negli anni 70 quando una serie di fattori modificano il sistema tributario ( negli anni 70 vi è stata la riforma del sistema tributario), i fattori che hanno consentito la modificazione del sistema tributario sono stati essenzialmente 3: 1)la modifica delle condizioni economiche ( si passa da un’economia agricola ad una economia imprenditoriale) 2) la crescita vertiginosa del numero dei contribuenti ( da 5 a 20 milioni) 3) le pronuncie della corte costituzionale sul principio di capacità contributiva, che spingevano il lgt ad una imposizione effettiva, basata cioè sul reddito realmente prodotto, piuttosto che sulle presunzioni. Tutta questa serie di circostanze, hanno condotto alla creazione di un sistema basato sulla collaborazione, il fisco non poteva pensare di tassare secondo criteri effettivi tutti i contribuenti e mantenere dunque la generalità dell’accertamento in funzione di liquidazione. La modifica dell’assetto tributario porta dunque il fisco a fidarsi del contribuente, che dagli anni 70 in poi avrà obblighi di tenuta di scritture contabili, di obblighi di versamento, di obblighi di liquidazione delle imposte. Rilasciare al contribuente tutti questi obblighi di collaborazione ha una sua contropartita, vale a dire dotare l’ufficio delle entrate o la g.d.f di un potere di controllo; è vero , il contribuente collabora, è dotato dalla legge di tutti questi obblighi; però io amministrazione devo avere i poteri di verificare che il contribuente si comporti in maniera conforme alla legge; quindi, i poteri istruttori sono necessari in un ordinamento che si fonda sulla collaborazione del contribuente. Infine, i poteri istruttori sono tutelati dall’articolo 53 della Cost: se io Lgt stabilisco che ognuno deve pagare in ragione della propria capacità contributiva, devo poi necessariamente dotare l’a. di poteri di controllo e che quindi il precetto, stabilito a livello legislativo, sia poi rispettato in concreto. Si conferma dunque la convinzione che l’articolo 53, sia dotato di una parte sostanziale( tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) e di una parte procedimentale: dotaiamo gli uffici di poteri, per verificare che tale precetto sia rispettato. Inquadrati i poteri istruttori come esercizio di funzioni di controllo dei contribuenti, tutelati dall’articolo 53 della cost, passiamo al secondo argomento: La scelta del contribuente. L’amministrazione o la guardia di finanza, come decide quale contribuente sottoporre a procedimento di accertamento? Anche questo tema è un tema che ha una sua evoluzione storica, in quanto, inizialmente il lgt degli anni 70 stabilì che, sebbene ogni contribuente, liquidava le sue imposte e dichiarava il presupposto, il fisco doveva verificare che tutti i contribuenti, si fossero comportati secondo le norme di legge. E’ successo che nel 1974, risultava effetuato un accertamento solo per metà dei contribuenti e relativo all’anno 71. Ci si rese conto che controllare tutti i contribuenti era impossibile, perché i contribuenti erano tanti e perché i controlli oramai dovevano essere pregnanti, riguardando anche tutte le scritture contabili per chi le teneva e tutte le attività svolte da ogni contribuente. Si cercarono dunque dei metodi alternativi, nel 75 si affermò dunque il sorteggio fra categorie ( io sorteggio i contribuenti da accertare). Anche questo metodo nel 1980 è stato soppiantato da un metodo differente, che è appunto quello dei criteri selettivi; con questi criteri selettivi, si intende in un certo senso, orientare in maniera anche netta la politica fiscale e far si che annualmente siano oggetto di controllo le categorie che secondo il lgt si presentano più a rischio. Dal 1980 ad oggi, annualmente il ministero delle finanze pubblica un d.m. , dove decide di anno in anno chi saranno i soggetti oggetto di un controllo, stabilendo le diverse categorie ( medici, ingegneri, agricoltori…etc) sono delle categorie ben precise, tuttavia vengono rilasciate delle formule di chiusura molto ampie, in modo che possano essere oggetto di accertamento, anche soggetti che magari non sono nelle liste selettive ma quell’anno presentano una certa pericolosità fiscale. Su questo punto si è visto quindi come sia stato importante, soprattutto nel passaggio dai sorteggi ai criteri selettivi stabilire in che modo vincolare l’a. alla scelta e non lasciare in capo all’a. una certa discrezionalità nello scegliere quale contribuente fosse o dovesse essere oggetto di controllo. Si afferma un dibattito oggi giorno, tra chi ritiene che questi criteri selettivi abbiano una natura interna all’a.f. e chi ritiene invece che abbiano una natura esterna. Secondo coloro che sostengono la natura interna, non sarebbe vincolato neanche il contribuente che(….) potrebbe essere accertato senza alcuna conseguenza, si preferisce tuttavia la ricostruzione che concede ai poteri selettivi una rilevanza esterna, cioè sono vincolanti nei confronti dell’a.f., che deve di volta in volta motivare la scelta di un contribuente riferendosi al criterio selettivo di riferimento e la dove si discosti dal criterio selettivo e utilizzi la formula generale di chiusura deve quindi in tal caso motivare perché si è discostato dal criterio selettivo. Definito in che modo viene scelto il contribuente, analizziamo a questo punto i poteri di indagine, passiamo quindi ad analizzare in concreto quali sono i poteri di indagine che l’amministrazione o la g.d.f. può svolgere. Dividiamo i poteri di indagine in: 1) poteri svolti presso il contribuente 2) poteri svolti presso l’ufficio 3) poteri svolti presso i terzi Iniziamo dai poteri svolti presso il contribuente, qui abbiamo: accessi, ispezioni e verifiche, presso i luoghi adibiti ad attività lavorative o presso il domicilio del contribuente. Sono sicuramente dei poteri molto invasivi, che per questo denotano una certa protezione. L’accesso è il materiale ingresso in un luogo adibito a domicilio o ad attività lavorativa; l’accesso non è mai fine a se stesso ma è sempre funzionale al ad una ispezione o ad una verifica; ispezione e verifica attengono alla raccolta di dati o ad un esame della contabilità tenuta dal contribuente. Gli accessi, ispezioni e verifiche possono essere effettuati in locali adibiti ad attività economiche, in locali contestualmente adibiti ad attività economiche e domicilio e presso il domicilio del contribuente. Per quanto riguarda l’accesso ai locali adibiti ad attività economiche è necessaria una autorizzazione del capo ufficio sia della g.d.f che dell’ufficio delle entrate. Riguardo l’accesso presso le attività lavorative è intervenuto di recente lo statuto dei diritti del contribuente che ha voluto introdurre delle garanzie atte ad evitare che si effettuano degli abusi che poi si ripercuotono sull’attività lavorativa del contribuente. E’ stato stabilito che l’accesso presso l’attività lavorativa del contribuente deve essere limitato ad ipotesi in cui sia necessario per l’indagine in corso, che queste attività non si possono prolungare oltre i 30 giorni, in casi eccezionali possono essere prolungati di altri 30 gg ma non più di 60 e che a richiesta del contribuente è possibile effettuare l’analisi contabile presso (…) a ciò si aggiunge inoltre la facoltà del contribuente di farsi assistere durante le verifiche. Diverse sono le regole quando l’ufficio è anche domicilio del contribuente, perché in questo caso interviene un articolo costituzionale molto importante, che è l’articolo 14: l’inviolabilità del domicilio è una estrinsecazione della persona e per domicilio si deve intendere qualsiasi luogo da cui io voglia escludere i terzi, proprio per questo motivo si ritiene che quando io accedo in un locale che contestualmente è anche domicilio è anche attività lavorativa è necessaria un’autorizzazione del giudice, in adempimento di un principio costituzionale. Infine se io invece decido di accedere ad un locale che è solo domicilio, quindi che è solo abitazione del contribuente, entra in gioco in questo caso sempre il principio costituzionale dell’art. 14: è necessaria l’autorizzazione del giudice, ma questa volta è rimessa ad un ulteriore presupposto, oltre le esigenze di indagine, che è appunto quello dell’esistenza di gravi indizi in capo al contribuente. Il lgt dice quindi: prima di disturbare il contribuente a casa sua, verifichiamo che ci siano gravi indizi in capo a questo soggetto. Parlando dei poteri che si possono esercitare nei confronti del contribuente, abbiamo: 1) il potere di perquisizione: io posso perquisire il contribuente e in questo caso è necessaria una autorizzazione del giudice, perché in questo caso vi è l’art. 13 della cost. che stabilisce che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo in casi tassativamente previsti dalla legge e con una autorizzazione della autorità giudiziaria, quindi sempre in adempimento dell’art. 13 in ambito tributario si stabilisce che io posso perquisire il contribuente, ma lo devo fare con una autorizzazione ad hoc del procuratore della repubblica; autorizzazione ad hoc: perché se io ho una autorizzazione per compiere un accesso, un ispezione o una verifica non ho anche un’autorizzazione per una perquisizione, è un’autorizzazione diversa che limitando la persona del contribuente che verrà privato della sua libertà personale per essere perquisito, deve avere un’autorizzazione ad hoc del magistrato. 2) Un altro potere rivolto verso il contribuente è l’apertura dei plichi e dei sigilli, se io accedo presso l’abitazione del contribuente e vedo dei plichi chiusi, dei sigilli, quindi della corrispondenza, oppure ci sono dei documenti verso i quali mi viene opposto un segreto professionale, allora devo chiedere un’autorizzazione specifica del giudice, in adempimento dell’art. 15 della costituzione che stabilisce l’inviolabilità della corrispondenza , la cui conoscenza è sempre sottomessa ad un’autorizzazione del giudice. Passiamo ora ai poteri che si possono svolgere presso l’ufficio. Sono poteri che comportano un colloquio tra il contribuente e l’ufficio amministrativo oppure la g.d.f. Però, seppure comportino questo colloquio, non sono una partecipazione in senso difensivo, così come stabilita dalla legge sul procedimento amministrativo ( legge che stabilisce l’obbligo da parte dell’a. di convocare tutti i destinatari del procedimento per fornire la loro posizione sul punto, per esempio presentando memorie, deduzioni e controdeduzioni) in questo caso non si parla di una partecipazione in funzione di difesa ma è una partecipazione in funzione di collaborazione all’istruttoria, in quanto l’a. può chiamare il contribuente ma non è obbligata, e lo fa solo per esigenze istruttorie. Il contribuente deve obbedire e se non lo fa ci saranno delle preclusioni a suo carico. Questo tipo di poteri sono: 1)l’invito del contribuente a comparire per essere convocato dall’a.f. o dalla g.d.f. 2) l’ordine di esibizione di atti e documenti: io g.d.f. chiamo il contribuente per farmi esibire dei dati o dei documenti in suo possesso. 3)L’invio di un questionario che il contribuente deve restituire compilato e firmato. Sono tutti poteri che possono essere esercitati verso il contribuente. Il mancato esercizio di questi poteri mi comporta delle conseguenze: conseguenze collegate all’inottemperanza sul piano dell’accertamento e sul piano sanzionatorio, che vuol dire: che se io non vado dall’a.f. che mi ha chiamato, non gli porto i documenti che mi ha chiesto o non rispondo al questionario, andrò incontro a delle situazioni pregiudizievoli: prima di tutto sul piano sanzionatorio mi sarà irrogata una sanzione per mancata risposta al questionario , per mancata adesione all’invito. Sul piano dell’accertamento tutto ciò che io non avrò detto in questa sede non lo potrò poi dire successivamente in campo processuale, non potrò quindi presentare le difese che io non ho voluto rivelare in questo momento; quindi io non l’ho fatto ora e non lo potrò fare successivamente perché io non dimostro che io non ho potuto adempiere a questi inviti per causa a me non imputabile. Terza conseguenza: la mancata ottemperanza a questi obblighi, fa scattare in capo all’a. la possibilità di effettuare un’accertamento sintetico per le persone fisiche non tenute alla contabilità , un accertamento induttivo per i soggetti tenuti alla contabilità , quindi sebbene si deve fare l’analitico, in questi casi scatta il presupposto per passare ad una ricostruzione sintetica o induttiva del reddito. Vediamo ora i poteri che possono essere esercitai presso terzi . L’a. si può rivolgere ad altre amministrazioni dello stato, enti pubblici, società o enti di assicurazione, questo lo fa per chiedere delle notizie o dati che riguardino soggetti singoli o per categorie. Per quanto riguarda gli enti di assicurazione si possono chiedere delle informazioni relative anche alle assicurazioni sul ramo vita, in questo caso attinenti o al soggetto che ha acceso l’assicurazione o alla durata dell’assicurazione a chi deve pagare periodicamente o all’ammontare del premio. Informazioni possono essere chieste ai notai, relativamente agli atti conservati presso di loro. Informazioni possono essere chieste anche agli amministratori di condominio e sono relative alla gestione condominiale. Infine, possono essere chieste a terzi in generale , sia detentori di scritture contabili che non, l’importante è che abbiano delle informazioni sul contribuente. Nell’ambito dei poteri esercitati verso terzi, si evidenzia l’esistenza di un potere molto importante, oggetto di continue riforme che è quello delle indagini bancarie. Da sempre il fisco, soprattutto negli ultimi anni ha interesse a conoscere i rapporti che il contribuente ha intrattenuto con le banche. E questo è anche un excursus storico: negli anni 70 infatti si era stabilito il segreto bancario ( cioè la segretezza di tutti i dati che attenevano i rapporti del contribuente con la banca) che poteva essere derogato solo in casi eccezionali; l’esitenza di questi casi eccezionali doveva essere apprezzata da un parere dell’ispettore compartimentale e da un’autorizzazione del presidente delle commissioni tributarie. Già nell’81 si stabiliva una presunzione: una volta che si riusciva a penetrare il segreto bancario, si stabiliva che tutti i dati rinvenuti, di cui il contribuente non sapeva dare giustificazione, sarebbero stati computati nella determinazione del reddito. L’anno determinante per le indagini bancarie è il 1991 con la legge 413 del 1991, si stabilisce che per il sistema tributario, il segreto bancario non esiste più, cade il segreto bancario e si aprono le indagini sui rapporti che il contribuente intrattiene con le banche L’unico requisito a cui vengono sottoposte queste indagini è la previa autorizzazione del comandante regionale della gdf o del direttore regionale dell’accertamento o del direttore regionale dell’agenzia delle entrate. Basta questa autorizzazione per consentire l’effettuazione di una serie di poteri che attengono alla conoscenza di dati che riguardano il contribuente e le banche. I poteri: 1) la richiesta di dati a soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica 2) la richiesta di dati alle banche: io chiedo alle banche di comunicarmi tutti i loro rapporti con il contribuente. La banca, oggi, in seguito di una riforma del 2005, ha solo 30 gg per rispondermi, se non mi risponde o mi risponde in maniera imprecisa, si può esercitare l’accesso presso le banche in caso di inottemperanza della banca alla richiesta di dati o di fondati sospetti perché le risposte sono state molto imprecise. 3) l’invito del contribuente a rispondere su quello che le banche mi hanno fornito , in questo caso continua ad operare la presunzione di cui vi dicevo prima, cioè i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito, nonché i prelevamenti si considerano ricavi, sempre se non risultano dalla contabilità e se il contribuente non ne indica il beneficiario. Nel 2005 il tema delle indagini bancarie, essendo sempre nel mirino l’idea di controllare i rapporti tra un contribuente e la banca, subisce una nuova riforma, vengono ridotti i termini per delle banche per rispondere, vengono ampliati i soggetti intesi come banche in quanto non sono solo le banche ma anche tutti gli intermediari finanziari, l’ente poste e tutti gli organismi che fanno nel nostro ordinamento raccolta del risparmio o investimenti relativi al capitale. Inoltre viene ampliato l’oggetto delle informazioni, che prima erano solo i conti bancari, oggi sono tutti i rapporti che ogni contribuente intrattiene con la banca, vengono ridotti i tempi di risposta e la stessa presunzione dei prelevamenti come ricavi aggiunge un altro pezzettino; ovvero prelevamenti come compensi, in modo che non solo gli imprenditori ma anche i lavoratori autonomi possano rientrare a pieno titolo nell’ambito di questa presunzione. Passiamo alle garanzie del contribuente dinnanzi a questi poteri istruttori. Cominciamo con le garanzie previste dal lgt: 1)Le garanzie sono quelle previste dalla costituzione per i diritti fondamentali del contribuente ( alla libertà , al domicilio, alla corrispondenza) e stabilisce che possono essere derogate soltanto con un autorizzazione del giudice, oltre a stabilire una riserva di legge assoluta per i casi in cui possano essere derogate. Abbiamo visto come tali principi possano essere rispettati, nel caso delle perquisizioni, degli accessi, ispezioni e verifiche presso il domicilio, nonché nei casi di apertura di plichi e sigilli e corrispondenza. 2)La riserva di legge ex articolo 23 impone una riserva di legge relativa per tutte le prestazioni personali imposte, i poteri istruttori sono prestazioni personali imposte per chi le subisce, in quanto non limitano la persona totalmente come nel caso della perquisizione, però gli limitano la propria libertà unidirezionale, perché io devo subire una verifica, devo subire i finanzieri che sono dentro casa mia. Quindi in questo caso bisogna rispettare una riserva di legge relativa fissata dalla costituzione. 3) Le autorizzazioni ( amministrative o giudiziarie). Amministrative intervengono per i locali adibiti ad attività lavorative o per le indagini bancarie. 4) La partecipazione alla fase istruttoria, questa volta intendiamo una partecipazione in senso difensivo, diversa da quella partecipazione che abbiamo analizzato precedentemente che è quella servente, collaborativa, che mi comporta delle preclusioni se io non la faccio, ma una partecipazione difensiva, tale partecipazione difensiva non esiste quale principio generale nel diritto tributario, ma prevede tuttavia delle singole ipotesi tassative, in cui è permesso al contribuente di difendersi e l’a. è obbligata a chiamare il contribuente. Sono ipotesi tassative e residuali, tra queste si apprezza in particolare quella introdotta dall’art. 12 dello statuto del contribuente, che stabilisce alla fine delle verifiche svolte presso il contribuente, la possibilità per il contribuente di contraddire presentando delle memorie difensive che devono essere analizzate dall’ufficio nell’avviso di accertamento. Insieme a queste sono poche le ipotesi di partecipazione difensiva e si riscontrano in un accertamento per es. basato sul 37 bis oppure in un accertamento sulle società operative, sono rari casi e in questi casi vi è sempre prevista la nullità dell’accertamento in caso di mancato rispetto della partecipazione. 5) Ultimo obbligo previsto dalla legge a garanzia del contribuente:La motivazione degli atti. Se con l’articolo 3 della 241 del 90 si stabiliva l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti e con provvedimenti si era affermato che gli atti endoprocedimentali non erano destinatari di un obbligo di motivazione, così, sempre secondo parte della dottrina amministrativa, si era sempre ammesso che gli atti vincolati potessero non essere destinatari di tale obbligo di motivazione, con l’art. 7 dello statuto del contribuente, che stabilisce che tutti gli atti dell’a. devono essere motivati, si vuole ribadire in modo definitivo un obbligo di motivazione di tutti gli atti endoprocedimetali, istruttori, vincolati: lo statuto del contribuente dice infatti che tutti gli atti dell’a. devo essere motivati e non lascia dubbi sul fatto che anche gli atti istruttori endoprocedimentali siano destinatari di un obbligo di motivazione. Giungiamo quindi all’ultimo punto della lezione odierna, che è : la tutela del contribuente avverso le illegittimità istruttorie. Come si tutela il contribuente nel momento in cui ritiene che l’istruttoria effettuata nei suoi confronti sia illegittima: il primo punto è sicuramente: in sede di controversia tributaria. Piccola evoluzione storica: inizialmente si è ritenuto che una invalidità istruttoria potesse viziare l’atto finale: l’avviso di accertamento il quale era invalido per invalidità derivata. Successivamente, in base alla convinzione secondo la quale non esiste un nesso di derivazione necessaria nel procedimento tributario, si è arrivati a dire che l’invalidità istruttoria rileva nel processo tributario ma non necessariamente crea una invalidità derivata, ma semplicemente crea una inutilizzabilità dell’elemento istruttorio che è stato reperito illegittimamente. Abbiamo una seconda ricostruzione: inutilizzabilità delle prove irritualemente acquisite. Questa ricostruzione porta ad una conseguenza: l’atto di accertamento che è fondato su prove ritualmente acquisite, se invece è fondato su prove irritualemte acquisite in quanto inutilizzabili non sarà fondato e quindi non sarà valido, questa è la teoria più accreditata. Ultimamente si affianca una nuova teoria, quella della utilizzabilità : tale ricostruzione si fonda sulla considerazione che la controveria tributaria non sia la più idonea per far valere le illegittimità istruttorie, in quanto il suo obbiettivo è quello di valutare la giusta imposta; proprio per questo motivo si ritiene che l’atto di accertamento impugnato sarà cmq valido, sempre che fondato , anche se basato su prove illegittimamente acquisite; secondo questa ricostruzione, la sede per far valere le illegittimità istruttorie non sarebbe la controversia tributaria ma un'altra sede. Sebbene questa ricostruzione rimanga minoritaria, ha fatto affiorare un nuovo problema, soprattutto in dottrina; reperire la sede per cercare di tutelare le illegittimità che vengono commesse durante l’istruttoria. A questo punto si è posto un primo problema: è vero, reperiamo una tutela immediata, ma questo ci comporta una definizione della posizione sottostante all’esercizio dell’attività istruttoria in capo al contribuente; dinnanzi ad una teoria più antica che affermava l’inesistenza di una posizione soggettiva qualificata, di recente si afferma che il contribuente abbia dei diritti soggettivi, in quanto la qualifica di diritti soggettivi è la più naturale dinnanzi all’esercizio di una funzione vincolata, qual è quella dell’accertamento. Coloro che ravvedono l’esistenza di diritti soggettivi ritengono che la lesione del diritto alla libertà personale, del diritto del domicilio, del diritto alla libertà economica abbia una sua risposta dinnanzi al giudice ordinario tramite un’azione che può essere quella ex art. 700; sul punto non abbiamo dei casi molto ricorrenti in quanto si stenta cmq a chiedere e ad ottenere un tipo di tutela di questo genere, la cui importanza, come ribadivo si svolge soprattutto negli ultimi anni a seguito del riconoscimento della utilizzabilità da parte delle commissioni tributarie. Tuttavia, accanto a coloro che valutano solo in tema di diritti soggettivi le posizioni del contribuente, vi sono coloro che ravvedono degli interessi legittimi, interessi legittimi che sarebbero in questo caso da intravedersi tutte le volte che vi sono degli atti nei confronti dei quali il contribuente assume interesse alla legalità dell’azione amministrativa, oppure nei casi in cui l’a. effettua una scelta: la scelta del contribuente, la scelta del potere istruttorio, la scelta del suo utilizzo. Coloro che ravvedono un interesse legittimo e quindi che ravvedono una discrezionalità nella fase istruttoria, intravedono nel giudice amministrativo una possibile tutela per le illegittimità istruttorie; una conferma di questa teoria sembra essere l’art. 7 comma 4 dello statuto del contribuente che afferma la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso all’organo di giustizia amministrativa. Infine una tutela avverso le illegittimità istruttorie: si può avere il risarcimento dei danni cagionati dalla P.A. Sicuramente, tale tipo di tutela riceve oggi una risonanza più ampia, dopo che anche l’interesse legittimo viene fatto oggetto di un possibile risarcimento. In tal caso quindi si ritiene possibile il risarcimento danni per lesioni di diritti soggettivi o interessi legittimi durante la fase dell’istruttoria; evidentemente il giudice competente, potrebbe essere il giudice ordinario o il tar a seconda della qualificazione che si da a tale posizione giuridica. Il tar è competente a giudicare anche sul risarcimento del danno . Questo è il quadro dei poteri istruttori e della tutela che il contribuente ha sia a livello legislativo che a livello giudiziario dinnanzi all’esercizio dei poteri istruttori. | |
Da: Silvia | 11/06/2008 09:34:12 |
Ragazzi volevo chiedervi se qualcuno saprebbe consigliarmi dove poter dormire il giovedi' sera senza spendere molto.. Conoscete un pensionato o qualcosa del genere.. A Roma per il concorso inps ho dormito dalle suore e mi sono trovata bene, a Milano ci sarà qualcosa del genere?.... | |
Da: Nessuna | 11/06/2008 11:13:03 |
C'è nessuno??? nessuna c'è e ha mal di testa... consigli? | |
Da: Andre | 11/06/2008 11:20:14 |
NESSUNA io non credo che si debba andare così nel dettagli su queto tipo di argomenti... di tributario saranno le solite domande... :aliquote, progressività , contribuente minimo.. cose su cui poter fare un quiz... comunque io ti ringrazio enormemente per quanto hai pubblicato ma non me lo leggo... buon giorno a tutti e buon caffè | |
Da: CIAO a tutti! | 11/06/2008 11:31:35 |
Ciao ai compagni di concorso..ero impegnata in quello all'Inps e solo ora mi concentro su questo..che palle! per fortuna di diverso ci sono solo organizzazione aziendale, statistica e scienza delle finanze...Buono studio a tutti! | |
Da: Anacleto Mitraglia | 11/06/2008 11:33:54 |
Vi detesto. | |
Da: Nessuna | 11/06/2008 11:49:10 |
Anche a me detesti? Andre...beato te che sei cosi' spenzierato!! | |
Da: Nessuna | 11/06/2008 11:51:49 |
Mi scuso ho scritto "anche a me" in luogo di "anche me"; sarà l'appetito..... vado in cucina ad abbuffarmi di dolci..:-) | |
Da: anna | 11/06/2008 12:15:40 |
consigli per alloggiare a firenze magari in istituti religiosi? grazie | |
Da: giulietta | 11/06/2008 13:36:04 |
ciao a tt ok nessuna....in qst giorni cerchiamo pero' di schematizzare il piu' possibile... massimo benvenuto | |
Da: Andre | 11/06/2008 13:52:18 |
ma che ti devo dire NESSUNA... io oramai la vivo con serenità ... | |
Da: ROS | 11/06/2008 14:12:18 |
Benvenuto Massimo! Grazie per il tuo messaggio... ... sono frasi come le tue o l'umorismo di Andre o Nessuna a rendere questo forum cosi piacevole... e in un momento di stress come questo, collegarsi e rilassarsi leggendo messaggi è utile... ... purtroppo c'è invece chi gode a leggere messaggi con cui ci si manda a fanculo e si lanciano invettive ed altro... ... come se la vita di ogni giorno non fosse già abbastanza pesante ed impegnativa. | |
Da: giulietta | 11/06/2008 14:24:13 |
ragazzi oggi ancora quel traditore di tributario.... | |
Da: imi | 11/06/2008 15:02:41 |
Nessuno prende il treno da aversa la mattina del 20???? | |
Da: Nessuna | 11/06/2008 15:08:41 |
Massimo io non ti ho dato il benvenuto solo perchè non mi immagini carina quanto giulietta. ...invidia femminile.. | |
Da: Andre | 11/06/2008 15:46:11 |
Allora saluto anche io MASSIMO anche se non mi ha minimamente degnato di nota......... ragazzi tra qualche ora o pochissimi giorni saprò se ho passato lo scritto dell'esame di stato....tensione al massimo... mi anestetizzo il cervello con una buona dose di statistica così non sentirò alcun dolore... | |
Da: Andre | 11/06/2008 15:47:46 |
comunque il mitraglia è un personaggione.... | |
Da: Ciromannaro | 11/06/2008 16:07:23 |
Grazie degli appunti, Nessuna! | |
Da: Per andre | 11/06/2008 16:15:57 |
Pensa che io li saprò tra qualche ora, minuto..non si sa..a Milano stanno per pubblicarli, come si fa a studiare con questa ansia???? | |
Da: Andre | 11/06/2008 17:14:11 |
a chi lo dici... io già so che se mi vanno male tutti i miei complessi da uomo fallito verranno fuori per un pò di giorni... prima di farli riaffogare ci vorrà un gran lavoro... vado a prenotarmi il lettino per la psicoterapia.... comunque stavo pensando che anche un onesto lavoro nei villaggi vacanza non sarebbe male...animatore, cuoco, ci sono tante attività da poter svolgere | |
Da: Per Andre | 11/06/2008 17:18:36 |
Già ...anche i miei complessi di studentessa modello che da quando è finita l'univ non rende..chissà poi perchè... | |
Da: Nessuna | 11/06/2008 17:22:56 |
Andre hai bisogno di rilassarti: ti invito a mangiare una granita fragola panna nel bar sotto casa, ok? Ros e giulietta , siete anche voi invitati:-) | |
Da: Andre | 11/06/2008 17:51:58 |
Che bello grazie... accetto volentieri... non ci sarà anche il mio rivale in amore spero? non potrei vederti abbracciata ad un altro mentre mangio la granita .. ROS sbrigati e chiudi quei libri che stiamo uscendo con due donne dai.. | |
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