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Concorso MAGISTRATURA 2023
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Da: Tutti scoraggiati  2  - 26/10/2023 18:28:05
X sopra.
Contaci. Come se me ne venisse qualcosa ingrassare le tasche di chi ci spenna per superare il concorso.
Rispondi

Da: x sopra 1  - 27/10/2023 13:20:22
quando la gallina canta ha fatto l'uovo: chi è stato sgamato poi piange!
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati  1  - 27/10/2023 18:36:34
X sopra.
Ma in realtà caschi proprio male.
Piuttosto che scrivere cazzate, punta magari a rispondere pure sui contenuti, sempre che tu sappia qualcosa.
Stammi bene
Rispondi

Da: Ecco qui 2  - 27/10/2023 22:15:10
I leoni da tastiera depositari di ogni scienza giuridica si sono eclissati con l'uscita dei risultati
Coloro che tutto sapevano e tutto avevano scritto nei loro inarrivabili temi
Chissà perché non si vedono in giro 😂
Rispondi

Da: +che tutti.. 1  - 28/10/2023 10:50:14
più che tutti scoraggiati dovresti chiamarti tutti scorreggiati a leggere quello che scrivi....
Rispondi

Da: la sco....30/10/2023 15:41:27
la scorreggia nell'universo ahahahaha
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Aggiornamenti 1  - 02/11/2023 15:18:22
Qualcuno ha aggiornamenti sull'andamento delle correzioni?
Rispondi

Da: Correzioni 1  1  - 06/11/2023 09:42:27
Alla data del 27 ottobre 2023 la Commissione ha esaminato 1.060 buste (ogni busta contiene i tre elaborati), risultano idonei 173 candidati.
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!- 2  - 08/11/2023 09:36:37
Ne correggono circa 300 al mese sicchè gli esiti si avranno con l'avviso di fine maggio/ inizio giugno
Rispondi

Da: Ahimè 2  - 08/11/2023 13:44:47
I conti di Alberto tornano
Questi concorsi sono interminabili
Rispondi

Da: x sopra 1  - 09/11/2023 13:00:19
ma davvero dai retta a quel troll / spammer?
Rispondi

Da: casis  -banned!- 2  - 10/11/2023 15:25:34

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Come dice Branzino10/11/2023 15:35:08
Arrivano i carabinieri
Occhio
Rispondi

Da: per  casis11/11/2023 11:14:27
l'unico arcano è perchè tu continui a pubblicare monnezza ahahaha
Rispondi

Da: dementoiuris 2  - 12/11/2023 10:42:00
demento iuris
Rispondi

Da: x dem 1  - 14/11/2023 17:41:06
Pubblicato il 14/11/2023
N. 17056/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10036/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10036 del 2023, proposto da Erika Maggio, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza, con cui parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di abilitazione su posto comune


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l'inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all'estero in altro paese UE, come meglio specificato in epigrafe.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.

L'oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta ad un'istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero.

Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.

Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso e la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.

Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che "Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato" e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale "Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni", conseguendone che il termine complessivo entro il quale l'Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all'obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.

Ne deriva che l'amministrazione resistente ha l'obbligo di adottare il provvedimento in oggetto entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.

Quest'ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all'amministrazione.

Sia l'amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all'accertamento della sussistenza dell'inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione; per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell'ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Caputi        Emiliano Raganella
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: x sopra15/11/2023 10:43:47
si ma che c'entra?
Rispondi

Da: non lo so216/11/2023 10:49:01
non lo so devi chiedere a chi l'ha messo
Rispondi

Da: In effetti,....16/11/2023 13:18:01
boh
Rispondi

Da: Dulcis in fundo 1  - 19/11/2023 00:28:55
Sono già iniziati gli esami orali dell'ultimo concorso?
Quando dovrebbe esserci la graduatoria definitiva ed entrare in servizio i nuovi mot?
Rispondi

Da: x dulcis19/11/2023 11:14:14
non si sa

nulla


ancora
Rispondi

Da: Dulcis in fundo21/11/2023 10:58:47
Grazie mille. Potreste tenerci aggiornati qui, quando si avranno notizie?
Rispondi

Da: Stevi22  1  - 24/11/2023 23:30:37
Gli scritti del concorso sono molto vicini. Per i possibili argomenti, selezionati tra quelli più papabili, mandate una mail a: eugeniocrespis@gmail.com
Rispondi

Da: mapensaunpo’25/11/2023 08:34:45
Qualcuno ha la lista degli argomenti "papabili"
Rispondi

Da: per Stevi22 1  - 25/11/2023 10:27:33
MA VAI A BUTTARTI A MARE...
Rispondi

Da: x dem25/11/2023 10:32:37
CONCESSIONI BALNEARI, CASSATA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE PROROGHE
Annullata per motivi procedurali la pronuncia con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva stabilito l'illegittimità di qualsiasi proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative oltre il 31/12/2023. La vicenda torna al Consiglio di Stato per una rivalutazione dei principi di diritto enunciati.
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Nell'annosa vicenda della proroga delle concessioni balneari interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La sentenza Cass. S.U. 23/11/2023, n. 32559, ha infatti cassato la pronuncia con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva stabilito l'illegittimità di qualsiasi proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative oltre il 31/12/2023 (C. Stato Ad. Plen. 09/11/2021, n. 18).

LA SENTENZA ORA CASSATA - L'appellata sentenza C. Stato Ad. Plen. 09/11/2021, n. 18 aveva enunciato i seguenti principi di diritto:

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittimeper finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. 34/2020, conv. dalla L. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE - La Corte di Cassazione, in sostanza, ha riconosciuto che la pronuncia del Consiglio di Stato - avendo negato la legittimazione attiva ad intervenire nel giudizio alle associazioni di categoria SIB e ASSONAT nonché alla Regione Abruzzo - ha negato ai predetti soggetti la tutela giurisdizionale connessa al rango dell'interesse sostanziale (legittimo), con l'effetto di degradare tale diritto al rango di mero interesse di fatto, non meritevole di tutela. La sentenza è pertanto affetta dal vizio di eccesso di potere, e deve essere cassata.
La Cassazione, tuttavia, non si pronuncia sulle questioni di diritto enunciate dal Consiglio di Stato, sulle quali spetterà nuovamente al medesimo giudice esprimersi nuovamente. Ciò anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti.

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Da: in effetttti26/11/2023 09:04:35
grazie per la notizia



potrebbe


servire


magari



una traccia

cosi
Rispondi

Da: veronero 2  - 28/11/2023 10:58:58
concordo
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!- 1  - 03/12/2023 12:33:00
Buona Domenica a tutti.. la dicitura, nel bando di concorso (d.m. 9.10.23), "diritto penale" comprende anche il diritto penale militare? Grazie a chi rispondera
Rispondi

Da: @maries03/12/2023 23:36:26
Come mai nessuna voce sulle date dei prossimi scritti? Com'è possibile?
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