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Concorso MAGISTRATURA 2023
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Da: Platipo 1  - 04/07/2023 15:47:57
@Tutti scoraggiati   Concordi in parte con quello che dici, ma convengo in toto sul fatto che dimostrare nella traccia di aver inquadrato quelle sentenze, e dunque citandole, fosse requisito necessario per la sufficienza.


@Lotar Non è questione del saputello, quelli sono ovunque.
Se Ordinaria istituisse una preselettiva come ad esempio fa Corte dei Conti il concorso sarebbe indubbiamente più genuino, meritocratico e, non da ultimo, più agile e rapido.
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-04/07/2023 15:56:44
Quindi se io sono arrivato alla stessa conclusione delle SSUU senza citarle ma facendo semplicemente riferimento a un principio giurisprudenziale valido per ogni tipo di reato complesso devo pensare di essere automaticamente bocciato? Cioe fatemi capire XD
Rispondi

Da: La traccia 1  - 04/07/2023 15:57:49
Appunto
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 04/07/2023 17:30:15
@alberto
Non so come siano i criteri che si sono imposti.
Tuttavia è un criterio relazionale: se il giorno in cui sei corretto, ci sono almeno due candidati con i temi buoni quanto i tuoi e hanno inserito quella sentenza, il rischio è molto elevato.
Se invece sei in una batteria con temi claudicante o comunque meno buoni dei tuoi, magari te lo compensano.
È obbiettivamente una lacuna importante a mio avviso
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-04/07/2023 17:37:19
Ook @tuttiscor chiarissimo il tuo pensiero :)
Rispondi

Da: Qualcuno mi spiega con parole semplici04/07/2023 18:22:24
Che significa "rischio della causa ignota"?
Rispondi

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Da: La traccia04/07/2023 18:50:06
Una lacuna importante il non aver citato SSUU 2021
In questo forum c'è chi si erge a giudice delle lacune altrui, incredibile
Meglio dedicarsi ad altro…
Ad maiora
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 04/07/2023 18:57:25
Io ho espresso un parere. Non mi ergo proprio a nessuno.
Tu continui ad insultare.
Ho già capito l'andazzo.

Causa ignota in parole semplici ti pongo un esempio.
Se tu sei un medico e operi correttamente, ma l'operazione causa un danno per un evento avverso (causa) che tu non riesci a palesare (e quindi rimane ignota), non vai esente da responsabilità.
Quindi tu hai un onere rafforzato, nel senso che hai il dovere di palesare tutta la concatenazione causale e dimostrare che quella catena causale non è imputabile a tua colpa.
È una sorta di giudizio bifasico potremmo dire
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-04/07/2023 19:04:51
@qualcuno significa che se non riesci a provare la causa di giustificazione del tuo comportamento lesivo, che ti è imposto di provare x liberarti, rispondi dei danni anche se la causa stessa ti rimane ignota xk nn la riesci a individuare
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-04/07/2023 19:30:00
Il "rischio" della causa ignota grava quindi nn gia sul creditore ma su di te (debitore) xk sarai tenuto a risarcire anche se la causa stessa nn la riesci a individuare
Rispondi

Da: Sì ok04/07/2023 22:15:44
Ma qual è il fondamento di questo rischio? Cioè quale norma impone al debitore di dimostrare specificamente la causa dell'impossibilità?
Rispondi

Da: @tutti scoraggiati04/07/2023 22:20:54
Che significa che "devi dimostrare che la concatenazione causale non è imputabile a tua colpa"? Va dimostrato il fortuito o l'assenza di colpa?
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-05/07/2023 00:12:50
@si ok l art 1218 cc, nella parte in cui afferma che il debitore per liberarsi deve provare che l inademp fu dovuto a imp sopravv derivante da causa a lui nn imputabile: deve quindi il debitore provare una cd causa di giustificazione dell inadempimento
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 05/07/2023 05:09:59
È una cosa che non ho approfondito nel tema, ma se proprio ti devo dare una spiegazione:
- fortuito è totalmente fuori dalla sfera di dominio dell'agire umano
- 1218 è nel dominio nella sfera dell'agire umano, ma c'è un duplice step: e dire "queste sono le cause x,y,z". Nessuna di queste cause (che comunque posso dominare) mi è rimproverare perchè non sono in colpa rispetto ad esse.
Se però non dimostro la causa y, nonostante io non sia in colpa, il 1218 me l'accolla oggettivamente proprio perchè il creditore deve solo allegare il titolo.
Ipotizza in campo medico un errore tecnico altamente specialistico.
Se lo dimostrò che è causa, posso dire: non sono in colpa perchè è davvero peculiare (e non è fortuito perchè non è totalmente imprevedibile).
Se non dimostro la correlazione, 1218 sono responsabile senza valutare nemmeno il profilo di colpa
Rispondi

Da: Per tutti scoraggiati05/07/2023 08:19:42
Perdonami, ma non vuol dire nulla che "il 1218 mi accolla oggettivamente la responsabilità perché il creditore deve solo allegare il titolo". Intanto, il titolo deve essere non solo allegato, ma anche provato. Inoltre, risponde ai principi generali che chi agisce in giudizio abbia l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto. Il punto invece è esattamente stabilire qual è il ruolo della colpa nel 1218 o, il che è lo stesso, qual è il rapporto tra 1218 e 1176.
Ma poi francamente non capisco il tuo esempio. Se c'è un errore medico "non totalmente imprevedibile", vi è inadempimento: non è stata adottata una misura idonea a evitare il danno. Il medico andrebbe esente da responsabilità solo se la prestazione fosse divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. E qui si torna al punto di partenza: la "causa di impossibilità" deve essere soggettiva (assenza di colpa) o oggettiva (fortuito)?
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-05/07/2023 08:35:56
Posto che nn capisco xk vi fissiate tanto con questa questione della causa ignota posto che la traccia da un lato partiva richiedendo cenni generalissimi ai contratti reali (e xk nn allora ai contratti ad effetti obbligatori visto che il deposito pure vi rientra?) e poi di punto in bianco richiedeva di soffermarsi su nn meglio specificati "profili di responsabilità" (il che nn mi pare equivalga a "parlami della ripartizione del rischio della causa ignota nella resp. contr. del depositario"), ritengo che l'art. 1218 sia chiaro nel prevedere che il debitore nn si libera semplicemente provando l'assenza di colpa, bensì provando la causa inimputabile ("se non prova che l'inadempimento [...] è stato determinato da [...] CAUSA A LUI NON IMPUTABILE). Il debitore quindi per liberarsi dovrà provare nn solo la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ma pure la CAUSA che, fuori dal suo dominio, ha cagionato tale impossibilità. Ad ogni modo io come già detto nn mi sono soffermato su questo aspetto xk lo ritengo pacifico (l'art. 1218 mi sembra sinceramente inequivoco sul punto) e xk ho dedicato il tema anche alla resp.tà aquiliana e precontrattuale
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-05/07/2023 08:36:37
Scusate il maiuscolo ma è volto solo ad evidenziare il concetto :)
Rispondi

Da: Dove finiremo05/07/2023 08:56:44
"lo ritengo pacifico"
È letteralmente il punto più controverso della teoria delle obbligazioni. Che formazione civilistica.

P.s. i contratti ad effetti obbligatori non sono la categoria che si oppone ai contratti reali
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-05/07/2023 09:12:24
@dove finiremo con l'espressione "lo ritengo pacifico" non intendo certo dire che la questione nn possa essere oggetto di dibattito dottrinale/ giurisprudenziale. Non sono una banca dati nè sono onniscente x cui nn posso ricordare tutte le questioni dubbie in dottrina/ giurisprudenza. Ad un certo punto del manuale uno deve anche ragionare per principi e sul testo delle norme, e farsi delle certezze, altrimenti esce di senno per la mole di materiale da assimilare. Ad ogni modo analizzando appunto le norme e dal dettato dell'art. 1218 non mi pareva dubbio che il debitore dovesse provare la c.d. causa esterna. Se invece è questione dubbia mi scuso! studierò meglio! che vi devo dì.
Quanto al mio esempio dei contratti ad eff. obbligatori, esso voleva dire che, visto che il deposito è un contratto non solo "reale", ma anche "ad effetti obbligatori", se la Commissione ha chiesto dei cenni specificamente e solo ai contratti "reali" un motivo ci sarà: e il motivo, a mio avviso, è che era necessario collegare la realità con la locuzione "profili di responsabilità". Ed infatti io ho sostenuto la tesi che i "profili" di responsabilità variano proprio a causa del particolare momento perfezionativo del negozio (la consegna): a differenza dei contratti consensuali, infatti, la resp.tà contratt. nn entra in gioco già con il consenso, ma solo con la consegna. Sicchè prima della consegna ci sarà solo resp.tà "precontratt." a differenza di qnt accade nei contratti consensuali c'è resp. contratt. a prescindere da una consegna eventuale. Da li poi ho tentato si sviscerare le ipotesi di resp.tà contratt. e precontratt. nel deposito. Con un cenno finale a quella aquiliana.
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-05/07/2023 09:15:12
* a differenza di qnt accade nei contratti consensuali OVE c'è resp. contratt. a prescindere da una consegna eventuale
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-05/07/2023 09:39:05
E cmq ribadisco che questa questione della prova (assenza di colpa/causa esterna) non mi pareva chiesta espressamente dalla traccia, che parlava da un lato di contratti reali, dall'altro di nn meglio precisati "profili" di responsabilità, lasciando così io credo un più o meno ampio margine di manovra al candidato (essendo contratti reali così come profili di resp.tà concetti direi ampi). Se poi uno deve prevedere cosa intendono sotto sotto i Commissari con una data traccia, beh nn ho la sfera di cristallo nè doti di telepatia
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 05/07/2023 11:10:35
Per quel che mi contesti, mi pare mero tuzionismo.
Allegare/provare un titolo di fatto è pressoché la stessa cosa: potranno esserci problemi di sottoscrizione tutt'al più ma che si accettano in sede processuale.
Tutt'al più avresti potuto dirmi che è necessaria un'allegazione specifica e non basta quella generica.

Diatriba 1176 / 1218. Tante chiacchiere in dottrina, ma in giurisprudenza è costante la massima : applichi il 1218 (pure in materia di deposito tutte le massime ripercorrono questo passaggio. V. anche Gazzoni che richiama il 1218).
Il 1176 era stato utilizzato per teorizzare le obbligazioni di mezzi e risultato.
Tesi sconfessata dalla Cassazione civile.

Per quanto riguarda l'esempio del medico, molto semplicemente: se operare il solo 1176 vai esente dimostrando la diligenza; per il fortuito ti servirebbe dimostrare il fatti totalmente imprevedibile e completamente estraneo.
Il 1218 ha una prova a doppio step:
- se provi tutta la sequenza causale, nel secondo step devi dimostrare che non è riferibile a tua colpa
- se non palesi il nesso causale, non puoi andare esente.

In punto di deposito c'è una Cassazione che accolla la causa ignota al depositario.

Sempre la Cassazione non si pone queste problematiche così astratte su quale ruolo gioca la colpa nel 1218.
Quindi non capisco perchè il problema me lo dovrei porre io su una traccia obbiettivamente molto ampia
Rispondi

Da: La traccia05/07/2023 20:46:42
@tuttiscoraggiati
Dove sarebbero gli insulti?
Statemi bene tutti
Addio!
Rispondi

Da: Tutti scoraggiati 06/07/2023 00:07:05
Prima fai ironia sul fatto che dico che le sezioni unite si sono di fatto create due elementi extra testuali (se magari leggessi la sentenza la proiezione finalistica la prendono dall'81).
Quindi sì è extratestuale.
Non sapevi che spesso le pronunce ssuu creano elementi o li stravolgono totalmente?
Ssuu Mariotti ti dice qualcosa?
Probabilmente te lo dovrei dire io "Siamo messi bene se il li livello è questo".

Poi dici che mi professo giudice perchè dico che a mio avviso una ssuu non citata è una lacuna importante.
Posto che ho detto che è una mia valutazione.
Comunque c'è davvero troppa sclero in sto forum.
Tanto quel che è fatto è fatto.
Tanti saluti
Rispondi

Da: Non vi invidio06/07/2023 07:15:15
Dopo anni di calci in culo lascio questo concorso carrozzone per la prefettura. Mi sono rotto i coglioni di questo concorso malato...
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-06/07/2023 09:28:56
Quanto al requisito c.d. finalistico in penale nn ne ho parlato xk non mi venivano in mente casi possibili in cui un omicidio doloso realizzato nel contesto temporale dello stalking (cioè assieme all'evento di stalking o immediatamente dopo) possa non rientrare nel c.d. unitario disegno di annientamento di cui parlano le ssuu
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-07/07/2023 10:21:18
Buongiorno. Vi chiedo se a vs. avviso i casi giudiziari che stanno occupando le pagine dei quotidiani coinvolgenti attuali Ministri e/o Sottosegretari possano influire sull'uscita del bando in autunno (scritti Gennaio '24). Grazie
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-10/07/2023 09:09:33
Buongiorno ragazzi. C'è qualcuno che cm me ha interpretato l'espressione "profili di responsabilità nel contratto di deposito" cm non univocam. riferita alla responsabilità contratt. ma anche alla precontr. e aquiliana? Xk mi sembra di capire che la maggior parte l'ha intesa cm riferita alla sola resp. contratt. ma nn è che la traccia chiedeva espressamente di parlare solo di quella ("profili di responsabilità nel contratto di deposito" è un'espressione ampia sec me). Vi è chi ritiene che a favore della sola resp. contratt. ci fosse quel "NEL contratto di deposito" ma allora xk nn chiedere espressamente che si parli di resp. CONTRATT onde evitare dubbi? Anche una resp. aquiliana può esservi xaltro a contratto esistente (es. io ho parlato del terzo che cagiona la perdita al depositario), nonche una precontratt. (es. io ho parlato del deposito invalido e del deposito sconveniente)
Rispondi

Da: lafine10/07/2023 10:23:41
* Alberto cubico

Premesso che la traccia era scritta male nella forma e nella sostanza, ciò che si doveva fare era analizzare le norme peculiari di responsabilità nei vari contratti di deposito (anche la questione delle cassette di sicurezza che è sempre nella mente dei commissari insieme all'usura) e confrontarle con il 1218cc.
Tema che si faceva solo codice, ricorrendo alle tre possibili alterne letture della resp. contle.: oggettiva, soggettiva, semioggettiva.

Tu ti chiedi perchè non trattare il tema del concorso di responsabilità.
Perchè è un fuoritraccia. al limite un cenno ma meglio di no.
Motivo:
nei contratti di deposito esistono regole peculiari, vedi resptà ex recepto.
Il concorso di responsabilità invece è tema generale.
es. locazione di cosa (contratto consensuale): anche per essa vale la responsabilità aquiliana da cosa un custodia, ma non valgono per essa le regole peculiari rispetto al 1218 cc del deposito.

La richiesta di introdurre il contratto reale (che nulla c entra) poteva forse giustificare di trattare il caso del contratto concluso solo accordo senza consegna della cosa e vedere se si rientri nel 1218 o 1337 cc.
ma sarebbe stato un fuori traccia: bisognava capire (era questa la vera difficoltà involuta) che il contratto reale è frutto di una traccia scritta con poca attenzione. Non voglio dire con poca cognizione.
Bisogna augurarsi che il Csm selezioni i componenti delle commissioni e non siano estratti a sorte: puoi essere chi vuoi tu, ma se non studi non puoi far parte di commissioni di concorso.
E infatti vedasi il caso della traccia di penale non estratta dove si richeideva di trattare un istituto che non esiste nel sistema penale (il latino non c entra nulla).
Rispondi

Da: AlbertoAlbertoAlberto  -banned!-10/07/2023 10:59:07
@lafine grazie della risposta. Vorrei "obiettare" (per modo di dire ovviamente XD) alcune cose (in fondo il forum è fatto x discutere e confrontare le proprie opinioni XD).
Quando dici che bisogna analizzare le norme di responsabilità in tema di deposito nn capisco xk dai x scontato k si tratti solo di resp. "contrattuale" quando la traccia parla di nn meglio precisati "profili di responsabilità" (non specifica quale tipo di responsabilità).
Quando poi dici che nel contratto di deposito esistono norme peculiari portando l'esempio della responsabilità ex recepto credo tu ti dimentichi che essa nn è una peculiarità del deposito ricorrendo es. anche nel trasporto di cose. E poi specifico che nn è che ho omesso di parlare della resp. ex recepto infatti ho scritto che essa è ipotesi di resp. contratt. e come tale è regolata dai principi generali (mera allegaz. dell'inadempim. e prova della causa di giustificaz. dal debitore - nn mi son posto il problema dell'oggetto della prova xk mi pare che l'art. 1218 parli chiaro nel richiedere la prova della CAUSA di giustificaz. dell'inadempim. da intendersi ovviamente come evento foriero di inadempimento).
Che il concorso di responsabilità sia un tema generale poi nn lo vedo incompatibile con la formulazione della traccia (che tutto si può dire fuorchè che nn sia ampia e appunto generale).
Infine tu dici che bisognava capire quello che la Commissione voleva uno scrivesse: come ho già scritto nn ho doti di telepatia ne la sfera di cristallo e quindi nn sono idoneo a fare il magistrato?
Rispondi

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