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The End Of Via Spagnola
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Da: Avvocato Vero25/11/2011 19:18:07
•    Ritenuta l'opportunità di adottare criteri omogenei di valutazione dei necessari requisiti come previsti dal D. Lgs. 02/02/2001 n. 96;
•    Visti i pareri resi in materia dal CNF in data 03/07/2009 e 05/05/2011;
•    Visto il consolidato principio della giurisprudenza comunitaria secondo cui "le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscano di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi"
Delibera
•    Di recepire e fare propri i contenuti dei sopra citati pareri resi dal CNF;
•    Di operare un particolare esame, nel valutare i requisiti per l'iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, oltre che della sussistenza del titolo abilitante all'esercizio della professione forense nello Stato Europeo di provenienza, anche del requisito dell'effettivo, concreto e stabile svolgimento della professione di avvocato nel medesimo Stato, prevedendosi a tal fine che il richiedente dovrà idoneamente documentare l'effettivo svolgimento della professione nello Stato di provenienza, dimostrando altresì di aver svolto, in detto Stato, la professione di avvocato per un congruo periodo di tempo;
•    Di valutare altresì, al fine di evitare comportamenti elusivi intesi alla fruizione di diritti conferiti dall'Ordinamento dell'Unione Europea per scopi difformi da quelli della libertà di circolazione dei professionisti nello spazio Europeo, il percorso formativo e professionale svolto dal richiedente nello Stato di origine al fine di verificare che i richiedenti abbiano acquisito il titolo esercitando l'attività (pertanto dovranno essere abogados "esercenti" e non "non esercenti") così come precisato dalla delibera adottata dall'ULOF nella riunione del 14/05/2011.
Pertanto, premesso che ogni certificazione in lingua straniera dovrà essere depositata in originale o in copia conforme all'originale con allegata la traduzione autenticata come previsto dall'art. 6, comma 5, D. Lgs 96/2001, dispone che l'interessato produca tra i documenti indispensabili per l'is-crizione:
- L'attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di Stato membro di origine come esercente e con indicazione del titolo;
- Il curriculum dettagliato relativo al percorso formativo seguito per ottenere il titolo nello Stato di origine con relativa certificazione;
- Documentazione relativa all'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nello Stato d'origine (procedimenti trattati con l'indicazione degli estremi dell'Ufficio e delle questioni stragiudiziali);

Da: :)25/11/2011 19:40:14
questa è roba vecchia. di fatto alcuni coa stanno continuando a iscrivere gli abogados

Da: Italoabogado   Asino non tutti25/11/2011 20:45:46
Ahahahahahaahahahahahahaha! Zitti somarelli! Basta ragliare! A studiare! Ahhahaahahahah coglionazzo!

Da: praticante forever25/11/2011 20:58:49
ma perché non li lasciate in pace i poveri abogados?

Da: 1z126/11/2011 10:16:24
Ahahahahahaahahahahahahaha! Zitto rosicone! Basta rosicare! Vai a studiare per dare lo scritto a dicembre per la decima volta! Ahhahaahahahah invidioso!

Da: 1z126/11/2011 10:17:14
ovviamente era dedicato a italorosicone

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Da: x gli invidiosi26/11/2011 10:22:19
tutte cazzate...

Da: Italoabogado   Asino non tutti26/11/2011 10:56:30
Ahahahahahaahahahahahahaha! Zitti somarelli! Basta ragliare! A studiare! Ahhahaahahahah coglionazzo!

Da: Dichiarazioni dintesa con abogados  pe26/11/2011 11:16:18
Dichiarazioni d'intesa con "abogados": è pericoloso.

Pregiatissimi Colleghi Avvocati,
purtroppo, i fatti di cronaca che ultimamente stanno caratterizzando la cosiddetta questione abogados, in attesa di un'annunciata ed imminente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, impone ai vertici della neonata associazione "Prestigio forense", di specificare e rimarcare alcuni obblighi in capo agli avvocati che spesso per mero spirito caritatevole si adoperano a sottoscrivere dichiarazioni di intesa con gli abogados.
Con parere definitivo a qui è seguita acquiescenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a cui riteniamo di accostarci, ha statuito quanto segue:
8.        la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori;
9.        la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 "negava" la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente;
10.    deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonché l'esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 - petizione 0637/2007);
11.    del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011).
Alla luce dei fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, che hanno comportato la sospensione disciplinare per un malcapitato collega, è ulteriormente il caso, "qualora ve ne fosse bisogno" di rimarcare:
l'abogado, non può stare in udienza ad solo. È lex specialis che i rapporti con l'autorità adita, vanno tenuti dall'avvocato. L'abogado che presta attività da solo, pure se iscritto in Italia è soggetto a difetto di ius postulandi, con tutte le conseguenze penali. Alle stesse censure è responsabilità è esposto l'avvocato che presta intesa, a cui potranno essere addotte le responsabilità in capo all'abogado, in concorso; 
l'avvocato che presta intesa, può essere sostituito in udienza da altro avvocato, delegato e retribuito dal primo. Restano in capo all'avvocato che presta intesa tutte le responsabilità. Sono improduttive di effetti tutti i diversi accordi;
l'avvocato che presta intesa risponde per culpa in vigilando, anche se totalmente all'oscuro delle eventuali attività poste in essere dall'abogado a cui presta intesa. Salvo il dimostrare che l'abogado ha scientemente posto l'avvocato d'intesa in uno stato di ignoranza sulle attività espletate;
l'attività d'intesa è "condicio sine qua non" per l'esercizio professionale, quindi va retribuita volta per volta. In caso di ispezione e accertamento fiscale, non valgono in materia tributaria diversi accordi. La retribuzione non può essere inferiore al 50% del valore della prestazione.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo tutti i colleghi di ben valutare di concedere delle dichiarazioni d'intesa che espongono l'avvocato a gravi pericoli sine die. Allo stesso tempo, invitiamo i colleghi di far circolare questo messaggio, anche ai colleghi  "avvocati", che non ne siano a conoscenza. 
Infine, ricordiamo che, l'avvocato che ha prestato dichiarazione d'intesa, può recedere "ad libitum", comunque con comunicazione da inviare per conoscenza al consiglio dell'ordine degli avvocati depositaria della dichiarazione.
Cordialità      

Da: x dichiarazione d'' intesa26/11/2011 11:30:47
ma da dove si evince che l'avv. stabilito non può stare in giudizio da solo?. l' unica cosa vera che hai detto è che l'avv. stabilito non può sostituire in udienza l' avv. con cui agisce d' intesa  ( e ovviamente nelle cause in cui solo l'avv. d' intesa è in delega). per il resto l'avv. stabilito può sostituire in udienza tutti gli avvocati italiani (stando in udienza da solo)

finitela di dire fesserie

Da: E tutto falso!26/11/2011 11:37:44
"a qui è seguita acquiescenza". Non sa scrivere in italiano, e voi credete pure a quello che scrive? Suvvia!
E poi, mancano le regole base, quelle che si imparano scrivendo gli atti:
- manca la data;
- manca l'indicazione dei dati della associazione;
- manca una firma.
Non ci cascate.
Per quanto mi riguarda, scatta subito la denuncia alla polizia postale! Saluti!

Da: E tutto falso!26/11/2011 11:42:23
OOps, mi è saltato l'accento nel post precedente :D

Da: Italoabogado   Asino non tutti26/11/2011 18:47:17
Ahahahahahaahahahahahahaha! Zitti somarelli! Basta ragliare! A studiare! Ahhahaahahahah coglionazzo!


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