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The End of Via spagnola
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Da: Avvocato Vero | 25/11/2011 19:17:09 |
• Ritenuta l'opportunità di adottare criteri omogenei di valutazione dei necessari requisiti come previsti dal D. Lgs. 02/02/2001 n. 96; • Visti i pareri resi in materia dal CNF in data 03/07/2009 e 05/05/2011; • Visto il consolidato principio della giurisprudenza comunitaria secondo cui "le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscano di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi" Delibera • Di recepire e fare propri i contenuti dei sopra citati pareri resi dal CNF; • Di operare un particolare esame, nel valutare i requisiti per l'iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, oltre che della sussistenza del titolo abilitante all'esercizio della professione forense nello Stato Europeo di provenienza, anche del requisito dell'effettivo, concreto e stabile svolgimento della professione di avvocato nel medesimo Stato, prevedendosi a tal fine che il richiedente dovrà idoneamente documentare l'effettivo svolgimento della professione nello Stato di provenienza, dimostrando altresì di aver svolto, in detto Stato, la professione di avvocato per un congruo periodo di tempo; • Di valutare altresì, al fine di evitare comportamenti elusivi intesi alla fruizione di diritti conferiti dall'Ordinamento dell'Unione Europea per scopi difformi da quelli della libertà di circolazione dei professionisti nello spazio Europeo, il percorso formativo e professionale svolto dal richiedente nello Stato di origine al fine di verificare che i richiedenti abbiano acquisito il titolo esercitando l'attività (pertanto dovranno essere abogados "esercenti" e non "non esercenti") così come precisato dalla delibera adottata dall'ULOF nella riunione del 14/05/2011. Pertanto, premesso che ogni certificazione in lingua straniera dovrà essere depositata in originale o in copia conforme all'originale con allegata la traduzione autenticata come previsto dall'art. 6, comma 5, D. Lgs 96/2001, dispone che l'interessato produca tra i documenti indispensabili per l'is-crizione: - L'attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di Stato membro di origine come esercente e con indicazione del titolo; - Il curriculum dettagliato relativo al percorso formativo seguito per ottenere il titolo nello Stato di origine con relativa certificazione; - Documentazione relativa all'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nello Stato d'origine (procedimenti trattati con l'indicazione degli estremi dell'Ufficio e delle questioni stragiudiziali); | |
Da: x xx | 25/11/2011 19:25:29 |
e quindi? | |
Da: il bue e l''asinello | 25/11/2011 19:26:29 |
anche qui.... | |
Da: ??? | 25/11/2011 19:28:24 |
ma davvero esiste gente che non riesce ad abilitarsi in Italia? Io mi sono abilitata a Roma senza difficoltà , mi risulta che in altri posti è ancora più facile. In Italia è semplice diventare avvocati...perchè andate in Spagna?Oltre i codici commentati cos'altro vi serve? Cazzo ... l'unico requisito è sapere scrivere! | |