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Convocazioni Avv.stabiliti
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Da: Ricorso | 25/11/2011 00:11:45 |
Iscrizioni nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti Con riferimento alla nota questione dei laureati in giurisprudenza che si recano in Spagna o Portogallo per ottenere il titolo di "Abogado", evitando così di sostenere il selettivo esame di abilitazione all'esercizio della professione forense che è invece obbligatorio in tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea, il Consiglio, in ossequio alle pronunce giurisdizionali emanate in materia ed ai principi generali dell'ordinamento forense italiano, delibera: - di sospendere le richieste di iscrizione all'Albo in giacenza, per iniziare ad eseguire istruttorie approfondite che accertino l'avvenuto svolgimento della professione forense, da parte degli interessati, nei Paesi ove il titolo è stato conseguito, ovvero l'acquisizione di idonea esperienza professionale maturata all'estero; - di convocare i soggetti iscritti sino ad ora ai sensi dell'art. 6 D. L.vo n. 96 del 2001, onde procedere a svolgere adeguata istruttoria circa il possesso effettivo, in capo ai medesimi, dei requisiti per poter esercitare la professione di avvocato. Perché quanto oggi deliberato possa chiaramente esplicitarsi, il Consiglio si riserva di predisporre i nuovi modelli di domanda. | |
Da: 0987654321 | 25/11/2011 11:54:53 |
e quindi?. mmmm che paura | |
Da: Italoabogado Asino non tutti | 25/11/2011 12:56:51 |
Se vi serve un Avvocato vi difendo gratuitamente! Ahahahahahahahajajajha | |
Da: Dichiarazioni dintesa con abogados pe | 26/11/2011 11:10:16 |
Pregiatissimi Colleghi Avvocati, purtroppo, i fatti di cronaca che ultimamente stanno caratterizzando la cosiddetta questione abogados, in attesa di un'annunciata ed imminente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, impone ai vertici della neonata associazione "Prestigio forense", di specificare e rimarcare alcuni obblighi in capo agli avvocati che spesso per mero spirito caritatevole si adoperano a sottoscrivere dichiarazioni di intesa con gli abogados. Con parere definitivo a qui è seguita acquiescenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a cui riteniamo di accostarci, ha statuito quanto segue: 8. la funzione del professionista regolarmente abilitato con il quale l'avvocato stabilito deve agire di intesa è quella di assicurare i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori; 9. la relazione illustrativa al sopra citato D.Lgs. 96/2001 "negava" la necessità di una presenza di entrambi gli avvocati, neppure per gli atti difensivi di maggiore rilevanza, rimettendo a costoro, nell'esercizio della loro autonomia professionale e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti in Italia, le modalità di cooperazione adeguate al mandato conferito dal cliente; 10. deve tuttavia segnalarsi la continua evoluzione giurisprudenziale comunitaria sull'argomento, nonché l'esplicito disconoscimento della possibilità, da parte dell'avvocato stabilito, di "sostituire l'avvocato con cui agisce di concerto ai sensi dell'art. 5, par. 3 della direttiva (98/5 CE), dal momento che una simile sostituzione priverebbe di utilità detta disposizione" (risposta della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo del 26 settembre 2008 - petizione 0637/2007); 11. del resto, in via generale e prescindendo dalla specifica situazione prospettata dall'istante, la figura dell'avvocato stabilito non può reputarsi equivalente o assimilabile sic et simpliciter a quella del professionista regolarmente iscritto nell'Albo, ove solo si consideri l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività forense e la necessità di distinguere la legittima libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi (c.d. interpenetrazione economica e sociale) dall'abuso del diritto comunitario per il surrettizio riconoscimento del titolo professionale (sul punto si veda il parere dell'Avv. Raffaele Izzo al Consiglio Nazionale Forense in data 11 maggio 2010 e la recente Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 9-C-2011 del 5 maggio 2011). Alla luce dei fatti di cronaca avvenuti in questi giorni, che hanno comportato la sospensione disciplinare per un malcapitato collega, è ulteriormente il caso, "qualora ve ne fosse bisogno" di rimarcare: l'abogado, non può stare in udienza ad solo. È lex specialis che i rapporti con l'autorità adita, vanno tenuti dall'avvocato. L'abogado che presta attività da solo, pure se iscritto in Italia è soggetto a difetto di ius postulandi, con tutte le conseguenze penali. Alle stesse censure è responsabilità è esposto l'avvocato che presta intesa, a cui potranno essere addotte le responsabilità in capo all'abogado, in concorso; l'avvocato che presta intesa, può essere sostituito in udienza da altro avvocato, delegato e retribuito dal primo. Restano in capo all'avvocato che presta intesa tutte le responsabilità. Sono improduttive di effetti tutti i diversi accordi; l'avvocato che presta intesa risponde per culpa in vigilando, anche se totalmente all'oscuro delle eventuali attività poste in essere dall'abogado a cui presta intesa. Salvo il dimostrare che l'abogado ha scientemente posto l'avvocato d'intesa in uno stato di ignoranza sulle attività espletate; l'attività d'intesa è "condicio sine qua non" per l'esercizio professionale, quindi va retribuita volta per volta. In caso di ispezione e accertamento fiscale, non valgono in materia tributaria diversi accordi. La retribuzione non può essere inferiore al 50% del valore della prestazione. Alla luce di quanto sopra, invitiamo tutti i colleghi di ben valutare di concedere delle dichiarazioni d'intesa che espongono l'avvocato a gravi pericoli sine die. Allo stesso tempo, invitiamo i colleghi di far circolare questo messaggio, anche ai colleghi "avvocati", che non ne siano a conoscenza. Infine, ricordiamo che, l'avvocato che ha prestato dichiarazione d'intesa, può recedere "ad libitum", comunque con comunicazione da inviare per conosce al consiglio dell'ordine degli avvocati depositaria della dichiarazione. Cordialità | |
Da: x dichiarazione d intesa | 26/11/2011 11:38:48 |
chissà come mai ti sei dimenticato di citare la sentenza Koller del 22 dicembre 2010 (C-118/09) della corte di Giustizia Europea........ | |