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CONCORSO PER ISPETTORATO DEL LAVORO 1249 POSTI
6956 messaggi, letto 594103 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Sonia isp. 2  - 10/05/2023 15:18:40
Non scrivete solo cavolate. Come vi ho suggerito già, costituite un comitato e fatevi rappresentare da un avvocato... Altrimenti nemmeno a Pasqua entrate...Qui servono ispettori... Siamo rimasti a 4 gatti in tutto Italia.
Giusto una curiosità mia... Ma Alfacentauri il credulone non più info da scrivere... Ahaha
.
Rispondi

Da: Porkemon10/05/2023 15:35:24
In questo manicomio succedono cose da pazzi
Rispondi

Da: Sasy31012021 10/05/2023 16:54:03
Un'attesa estenuante!
Olttetutto, se non ricordo male, il TAR ha 15 giorni per depositare la sentenza...
Rispondi

Da: marck75  2  - 10/05/2023 16:59:58
Si ma noi dobbiamo vedere cosa fa INL... e premere con l'uscita delle sedi...
Rispondi

Da: caio82 10/05/2023 17:03:15
l'ho trovata in 2 secondi bastava mettere la parola ispettorato nella ricerca.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14303 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

- del provvedimento di assegnazione Sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO - Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 05.10.2022 sul sito internet (www.riqualificazione.formez.it) di Formez PA (di cui al bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1514 unità, successivamente elevate a 1541, di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dell'lNL e dell'lNAlL, pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019, pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021), nella parte in cui ha disposto l'assegnazione del ricorrente (titolare del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992) alla Sede "INL - ITL Parma - Reggio Emilia - Sede di Parma" in luogo della assegnazione alla Sede INL - ITL di Bari e, in subordine, alla Sede INL - ITL di Taranto o alla Sede INL - ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per il ricorrente e in particolare e nei limiti dell'interesse:

- del Bando di concorso pubblico indetto dalla COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità, successivamente elevate a 1541, di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019, pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui non prevede nella assegnazione delle Sedi (per il 'Profilo di Ispettore del Lavoro - Codice CU/ISPL') la priorità (o precedenza) in favore dei titolari del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992;

- di tutti i verbali (anche se di data e contenuto ignoto);

- del provvedimento di approvazione della graduatoria e della stessa graduatoria, ivi inclusa la graduatoria / "Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL" (posizione da n.692 a n.1404) pubblicata in data 5 ottobre 2022, nella parte in cui non è stata riconosciuta la priorità nella scelta della sede al ricorrente (titolare del diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della

persona da assistere di cui all'art. 33 co.5 l. n.104/1992);

- della nota prot. n. -OMISSIS- dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale Identità professionale, pianificazione e organizzazione, di convocazione del ricorrente per il giorno 1° dicembre 2022, ore 9.00 presso 'INL - ITL Parma - Reggio Emilia - Sede di Parma;

- della nota-email del 12 ottobre 2022 (all.7) con cui l'INL ha riscontrato le precedenti email del ricorrente inviate il 3 ottobre 2022 e il 12 ottobre 2022;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art. 33 co. 5 l.n.104/1992, e in particolare a essere assegnato alla sede 'INL-ITL di Bari' (così come richiesto, e in subordine alla Sede INL - ITL di Taranto o alla Sede INL - ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato), prioritariamente rispetto agli altri candidati idonei-vincitori, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria

e per la condanna

- dell'Amministrazione resistente ad assegnare il ricorrente alla Sede 'INL-ITL di Bari' (così come richiesto, e in subordine alla Sede INL - ITL di Taranto o alla Sede INL - ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato), prioritariamente rispetto agli altri candidati idonei-vincitori, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente, premesso di aver sostenuto con esito positivo le prove del concorso in epigrafe (per il profilo di ispettore del lavoro) e di essersi collocato alla posizione n. -OMISSIS- della graduatoria, con il presente gravame lamenta che l'Amministrazione non abbia tenuto conto, ai fini dell'assegnazione delle sedi, della scelta dal medesimo espressa di prestare servizio presso la sede di Bari, nonostante lo stesso avesse comunicato tale preferenza, ai sensi dell'art. 33, della l. 104/92, rappresentando di essere l'unico "caregiver" del nonno materno, affetto da grave invalidità (pari al 100%) e residente in Bari.

Il gravame è affidato al seguente motivo di ricorso: "Violazione artt. 3, 32, e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione artt.1, 2, 3, 7 e ss. l.n. 241/90. Violazione art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali della UE. Violazione e falsa applicazione art. 33 l.n.104/1992. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Perplessità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento. Cattivo abuso di potere. Violazione dei principi del giusto procedimento, buona amministrazione, correttezza, imparzialità, adeguatezza, buon andamento dell'azione amministrativa. Erronea e falsa presupposizione in fatto e in diritto".

L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria depositata il 15 dicembre 2022, la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha depositato in atti, alla data del 16 dicembre 2022, la prova dell'intervenuta integrazione del contraddittorio tramite notificazione a mezzo di pubblici proclami, a seguito di quanto disposto con decreto presidenziale n. 7265 del 26 novembre 2022.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2022 è stata accolta, ai fini del riesame, l'istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All'esito dell'udienza pubblica del 5 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato in base a quanto già affermato dalla Sezione in un precedente concernente un caso analogo (T.A.R. Roma, sez. IV, 17/01/2023, n. 807).

Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso occorre richiamare, preliminarmente, l'articolo 33, comma 5, della l. n. 104/92, secondo cui il lavoratore dipendente che assiste la persona portatrice di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Ebbene, è documentato in atti che il ricorrente abbia formalmente richiesto l'assegnazione presso la sede di residenza del parente disabile - ossia presso la sede di Bari, ove risultano 17 posti disponibili -, di talché l'Amministrazione, alla luce del richiamato disposto normativo, avrebbe dovuto valutare la possibilità di assecondare la sua preferenza.

Nel caso di specie, invece, è emerso che quest'ultima abbia assegnato il ricorrente presso la sede di Parma dell'Ispettorato nazionale del lavoro senza nemmeno prendere in considerazione la richiesta formulata dal ricorrente, ai sensi del citato articolo 33.

I provvedimenti impugnati, dunque, risultano affetti dai dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, in linea con i principi, affermati dalla giurisprudenza amministrativa, e condivisi dal Collegio, secondo cui "l'ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell'indifferenza dell'ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l'attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave" (Consiglio di Stato, sez. III, 27/07/2020, n. 4779).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.

Alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare se sia possibile assecondare le esigenze da quest'ultimo rappresentate di prestare servizio nella sede di Bari - ovvero a quelle di Taranto o Foggia, rispettivamente indicate come seconda e terza nell'ordine di preferenza - alla luce di quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della l. cit..

Non può, viceversa, essere accolta la domanda diretta ad ottenere "l'accertamento del diritto del ricorrente a essere assegnato alla sede 'INL-ITL di Bari'" e la conseguente "condanna dell'Amministrazione resistente ad assegnare il ricorrente alla Sede 'INL-ITL di Bari", competendo all'Amministrazione di riconsiderare la posizione del ricorrente in conformità ai principi di diritto sopra esposti.

Le spese di lite possono formare oggetto di compensazione alla luce dell'esistenza di diversi indirizzi giurisprudenziali in ordine alla questione controversa (nel senso della inderogabilità della regola di assegnazione delle sedi di concorso secondo l'ordine di graduatoria si veda Consiglio di Stato, sez. III, 16/04/2020, n. 1915).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di interesse, nei sensi e ai fini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giuseppe Bianchi        Roberto Politi
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Rispondi

Da: Bet55  2  - 10/05/2023 17:08:59
Peccato che non è il concorso che interessa a noi
Rispondi

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Da: caio82 10/05/2023 17:13:50
letto male
Rispondi

Da: Fabio 1  - 10/05/2023 17:23:35
Scelta sedi lunedì
Rispondi

Da: @sonia isp 2  - 10/05/2023 17:35:40
Accolti
Rispondi

Da: Sonia isp. 4  - 10/05/2023 17:54:32
Credete ancora alle favole... Il 10 Maggio è un data che  avete suggerito voi ai sindacati e i sindacati hanno girato la frittata dicendo che Pennesi aveva detto dopo il 10. Vi sto dicendo costituite un comitato e rivolgetevi ad un avvocato siete ancora in tempo.  Altrimenti vi conviene mettervi l anima in pace attendere fino al 2024 se va tutto bene.
Rispondi

Da: MT86  1  - 10/05/2023 18:53:24
Ha ragione Marck75. A noi interessano le intenzioni di INL più che l'esito dei ricorsi.
Rispondi

Da: Credulone 92 1  - 10/05/2023 19:28:02
La sentenza esce domani.
Rispondi

Da: Il punto della situazione 1  - 10/05/2023 19:49:22
@Credulone 92 un altro scienziato. Ma lo volete capire che la sentenza è una scusa.Stanno facendo Crai Crai come le cornacchie. In altri concorsi con 200 ricorsi si è andato avanti tranquillamente. Es. Vedere concorso isp. Ordinari.
Rispondi

Da: XaaX 10/05/2023 20:12:25
Una scusa per non procedere con le assunzioni?
Rispondi

Da: F eroe bellissimo 1  1  - 10/05/2023 20:12:47

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Il punto della situazione 1  - 10/05/2023 20:29:20
Semplicemente cambio di governo cambio d'interesse. Sperano che accettiamo max 300 persone. Il prossimo concorso Inl per isp. lo farà nel 2050
Rispondi

Da: Sonia isp. 1  - 10/05/2023 20:37:02
Qualcuno che inizia a ragionare.
Rispondi

Da: F eroe bellissimo 1  - 10/05/2023 20:44:57

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: X tutti10/05/2023 21:41:21
Chi rientra nel 1174 è vincitore di concorso pubblico ed ha diretto a quel posto!!
Le altre sono tutte chiacchiere, il diritto è diritto e non si discute.
Rispondi

Da: F + F 1  - 10/05/2023 21:52:31
Decisione definitiva del TAR , TROLL andate tutti a zappare!!!
Rispondi

Da: Bet55  1  - 10/05/2023 21:57:18
"Diritto" a meno che non lascino semplicemente scadere la graduatoria. A quel punto ricorsi o meno saremo tutti nella stessa posizione, dal momento che essere assunti è un interesse comune. I ricorsi ci sono sempre stati nei concorsi, ed è giusto che siano ascoltate le persone che sono state lese in qualche modo, così com'è giusto che siano sistemati se errore c'è stato, ma questo non spiega come mai il nostro concorso è stato semplicemente stoppato mentre in tutti gli altri concorsi stanno assumendo nonostante i ricorsi, le graduatorie scorrono e per i ricorsisti verranno collocati non appena ci sarà la sentenza. 
Rispondi

Da: marck75 10/05/2023 22:01:14
Non capisco. Una graduatoria può scadere ?
Rispondi

Da: MT86 10/05/2023 22:08:41
in teoria dopo due anni dall'approvazione della graduatoria
Rispondi

Da: Bet55 10/05/2023 22:09:21
Dopo un paio di anni le graduatorie scadono. Non so a quel punto se sarà convenuto e soprattutto a chi fare tutto questo casino. I 17 ricorsisti hanno vinto, così mi pare di avere capito dalle discussioni di oggi su questo forum perché ancora la sentenza non è stata pubblicata, bene. Siamo tutti felici per voi, ma ora che questa cosa è chiarita, invece di continuare a fare chiacchiere inutili, converrebbe fare fronte comune e sperare nelle assunzioni dal momento che è un interesse comune.
Rispondi

Da: @sonia isp 2  - 10/05/2023 22:31:36
Domani scelta sedi
Rispondi

Da: Porkemon10/05/2023 23:14:02
Senza offesa per nessuno.
Questi casini ci hanno rotto le palle...
Adesso, spero, sia tutto finito.
Vadano a farsi fott......re
Rispondi

Da: Sasy12345678910/05/2023 23:22:29
La sentenza verrà pubblicata nei prossimi giorni (15). Di cosa state parlando?
Rispondi

Da: Severo ma giusto10/05/2023 23:51:24
@Porkemon bravissimo!
Rispondi

Da: @sonia isp 3  - 11/05/2023 07:17:17
E' pubblicato tramite avviso sul sito

Leggete
Rispondi

Da: Francesco Cosenza Repice 2  - 11/05/2023 07:29:34
Grande vittoria ieri.
Il gruppo ha meritato la sentenza.
Oggi i festeggiamenti ufficiali.
Rispondi

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