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esami di stato consulenti del lavoro
77 messaggi, letto 15759 volte

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Da: micia30/01/2008 12:37:45
ciao
qualcuno saprebbe dirmi come funziona il praticantato?
Rispondi

Da: INVI X MICIA30/01/2008 15:08:21
Norme che regolano l'Ordine dei Consulenti del Lavoro
La professione di Consulente del Lavoro è regolata dalle seguenti Leggi e Decreti Ministeriali:

Legge 11 Gennaio 1979 n° 12
Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro.

 
Legge 23 Novembre 1971 n° 1100
Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza a favore dei Consulenti del Lavoro.

 
Legge 5 Agosto 1991 n° 249
Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i Consulenti del Lavoro.

 
Decreto Ministeriale 15 Luglio 1992 n° 430
Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.

 
Decreto Ministeriale 2 Dicembre 1997 
Nuove modalitĂ  sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
Rispondi

Da: INVI X MICIA30/01/2008 15:10:57
Art. 1 Registro dei praticanti

1. Presso ogni Consiglio Provinciale dell’Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono la pratica professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

2. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all’Albo da almeno due anni o di altro professionista di cui all’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato articolo 1 da almeno tre anni.

3. In quest’ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo consentito dall’art. 4, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l’attività di cui al primo comma dell’art. 1 della Legge n. 12/79.

4. La domanda d’iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al Consiglio dell’Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita;

b) Certificato di residenza;

c) Certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocitĂ ;

d) Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura;

e) Certificato del Casellario giudiziale;

f) Originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;

g) Dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti presenti nello studio;

h) Ricevuta del pagamento del contributo “una tantum” per l’iscrizione al registro e ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 23.11.1944 n. 382;

i) Due foto formato tessera firmate dall’interessato ;
l) La dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attivitĂ  professionali .

5. I certificati di cui alle lettera b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.



Art. 2 Requisiti per il tirocinio

1. Fino alla riforma della Legge 11.01.1979 n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l’ammissione all’esame di Stato determinati dall’ultimo Decreto Interministeriale di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 12/79.



Art. 3 Procedura di iscrizione

1. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l’iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Consiglio Provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3 Se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in un’altra Provincia, la comunicazione deve essere effettuata anche al Consiglio di detta Provincia.

4. Avverso l’operato del Consiglio Provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale dell’Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato, o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza che il Consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.

5. Il Consiglio Provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all’art. 1 che deve contenere:

le generalitĂ  complete degli iscritti;
il titolo di studio posseduto;
la data di inizio del periodo di pratica;
l’indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;
l’inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi dell’evento;
i fatti modificativi delle modalitĂ  di svolgimento del tirocinio;
la data e i motivi della cancellazione dal registro.


Art. 4 Limite di ammissione

1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.

2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalitĂ , non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.



Art. 5 Periodo di praticantato e modalitĂ  di svolgimento

1. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l’esercizio della professione, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.

2. Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio militare, per gravidanza e puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento alla frequenza per un periodo superiore ai tre mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.

3. Le cause di sospensione debbono essere comunicate tempestivamente al Consiglio Provinciale dal praticante, con dichiarazione controfirmata dal professionista.

4 Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al Consiglio Provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal professionista. Il Consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo giĂ  maturato.

5. Fermo restando l’obbligo di frequenza di cui al primo comma del presente articolo, il professionista è tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica o a corsi di studi universitari o post-universitari.

6 I Consigli Provinciali vigilano sull’effettivo e lodevole svolgimento della pratica. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il Consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo.

7. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista diverso dal Consulente del Lavoro (di cui all’art. 1 della L. 12/79) il Consiglio Provinciale provvede alla segnalazione all’omologo Consiglio dell’Ordine competente chiedendo l’apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell’eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.

8. I Consigli Provinciali attuano la vigilanza sul lodevole svolgimento della pratica determinando quale dei seguenti strumenti di valutazione adottare al termine di ogni semestre ovvero di ogni anno di tirocinio:


a) redazione di una tesina teorico-pratica per ognuna delle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario;

b) elaborazione di una relazione sull’attività svolta in riferimeto alle materie di cui alla lettera a);

c) compilazione di un questionario predisposto dal Consiglio Provinciale sempre sulle materie di cui sopra. Gli elaborati di cui alle lettere a) o b) dovranno essere presentati a cura del praticante, da lui sottoscritti e controfirmati dal professionista, al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui all’art. 6 comma 1; in caso di mancata presentazione, il Consiglio Provinciale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di ulteriori sessanta giorni, dopodiché il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all’iscrizione. Il termine di trenta giorni per la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso di trasferimento da uno studio all’altro. Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di cui alle lettere a) o b) o di mancata, parziale o insufficiente compilazione del questionario di cui alla lettera c), i Consigli Provinciali dovranno convocare in udienza il praticante per ulteriori verifiche sulle modalità di svolgimento della pratica prima di adottare qualsiasi decisione nel merito della stessa.



Art. 6 Libretto della pratica

1. All’atto dell’iscrizione nel registro dei praticanti il Consiglio Provinciale consegna al tirocinante un libretto, conforme al modello predisposto dal Consiglio Nazionale, sul quale il medesimo annota le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le principali pratiche trattate sotto la direzione del professionista, prive di indicazioni che ledano la riservatezza e il segreto professionale.

2. Il libretto, convalidato dal professionista, verrà presentato al Consiglio provinciale dell’Ordine ogni qualvolta quest’ultimo lo richiederà in visione e/o in occasione della disamina degli elaborati di cui al comma 8 dell’articolo precedente.

3. Al termine del periodo di pratica, di cui all’art. 5, il praticante può richiedere al Consiglio Provinciale il certificato di compiuta pratica, restituendo il libretto convalidato dal professionista, unitamente alle tesine, relazioni o questionari fino a quella data elaborati o compilati.

4. Il Consiglio Provinciale, verificato lo svolgimento dell’effettiva pratica, così come previsto dal regolamento, rilascia il certificato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica è consentito al praticante, su sua richiesta, di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti per un ulteriore periodo massimo di due anni.



Art. 7 Trasferimento presso un altro studio

1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel libretto della pratica ed il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. Il libretto deve essere presentato al Consiglio Provinciale insieme alla documentazione attestante il trasferimento.

2. In caso di mancata certificazione da parte del professionista presso il quale è effettuata la pratica, il Consiglio provinciale potrà accertare l’effettivo e lodevole svolgimento e rilasciare la relativa attestazione.





Art. 8 Trasferimento di residenza del praticante

1. In caso di trasferimento della propria residenza il praticante deve chiedere, entro trenta giorni, l’iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine della Provincia nella quale si è trasferito.

2. La domanda di iscrizione nella nuova Provincia deve essere corredata dalla certificazione del Consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell’art. 1 e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera h) dell’art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell’Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all’art. 3 anche all’Ordine di provenienza.





Art. 9 Cancellazione

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal Consiglio Provinciale d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero: a) in presenza di eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti al secondo comma dell’art.5; b) perdita dell’esercizio dei diritti civili; c) irreperibilità del praticante; d) nei casi previsti dall’art.31 della Legge 12/79; e) mancato versamento della quota d’iscrizione; f) nel caso previsto dal sesto comma dell’art.5; g) per superamento del periodo di cui all’ultimo comma dell’art.6.

2. Il Consiglio Provinciale provvederà a darne comunicazione giusto quanto previsto dal secondo comma dell’art.3.



Rispondi

Da: INVI X MICIA30/01/2008 15:11:55
TI MANDO UN SIMPATICO SALUTO.

INVI.
Rispondi

Da: micia30/01/2008 18:00:43
grazie mille..........ci pensero'.....
Rispondi

Da: ....----31/01/2008 13:07:58
ma allora si deve far pratica presso un consulente del lavoro?
Rispondi

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Da: INVI X ........31/01/2008 14:51:56
SI!!!!

CIAO CIAO
Rispondi

Da: curiosa31/01/2008 16:17:33
INVI, ma anche in questo forum?
Rispondi

Da: curiosa31/01/2008 21:33:07
ciao INVI
Rispondi

Da: INVI X CURIOSA31/01/2008 22:09:26
CIAO PRI...ANCHE QUI????
SEMPRE INSIEME?
Rispondi

Da: INVI01/02/2008 15:47:30
CIAO
Rispondi

Da: zoe04/02/2008 17:35:38
ciao io ho dato l'esame a novembre sapete mica quanto tempo ci vuole prima di sapere i risultati?Grazie
Rispondi

Da: Peter05/02/2008 08:25:12
Ma le prove scritte all' esame quali sono e su che materie vertono?
Gli impiegati delo stato possono svolgere la pratica?
Inoltre cosa più importante c'è facilità di ingressso nel mondo del lavoro per i consulenti del lavoro?
E' una professionalità richiesta o è come per gli avvocati che oramai sono un milione?
Rispondi

Da: INVI X PETER05/02/2008 16:36:03
Art. 2.
    L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
    Le  prove  scritte  sono due e consistono nello svolgimento di un
tema  sul  diritto  del  lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova   teorico-pratica   sul   diritto   tributario,   scelti  dalla
commissione.
    La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
      1) diritto del lavoro;
      2) legislazione sociale;
      3) diritto tributario;
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
      5)  nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio.
    Per   lo  svolgimento  delle  prove  scritte  sono  assegnate  al
candidato  sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e autorizzati dalla
commissione e i dizionari.

                               Art. 3.
    Le   prove   scritte  si  terranno,  con  inizio  alle  ore  8,30
antimeridiane,  presso  le  sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
      diritto del lavoro e legislazione sociale: 12 novembre 2008;
      prova teorico-pratica di diritto tributario: 13 novembre 2008.
    Le  sedi  di  svolgimento  degli  esami  saranno pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ÂŞ  serie  speciale  «Concorsi  ed esami» del
21 ottobre  2008,  nonche'  sul sito del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  www.lavoro.gov.it,  sezione «avvisi e bandi» dal
21 ottobre 2008 fino alla data di inizio degli esami stessi.
    I  candidati  dovranno  presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

Rispondi

Da: INVI X PETER05/02/2008 16:37:34
Inoltre cosa più importante c'è facilità di ingressso nel mondo del lavoro per i consulenti del lavoro?
E' una professionalità richiesta o è come per gli avvocati che oramai sono un milione?


NON TI VOGLIO SCORAGGIARE, MA E' LA SECONDA OPZIONE!

UN BACIONE!
Rispondi

Da: INVI X ZOE05/02/2008 16:38:20
MI SPIACE, MA NON SO....
Rispondi

Da: INVI X peter05/02/2008 17:09:34
Gli impiegati delo stato possono svolgere la pratica?


SI!
Rispondi

Da: priscilla x zoe05/02/2008 19:49:08
ciao io ho dato l'esame a novembre sapete mica quanto tempo ci vuole prima di sapere i risultati?Grazie

dipende dal numero dei partecipanti....in genere non piu' di 5 mesi
Rispondi

Da: lilli x zoe05/02/2008 20:23:24
x piacere ci racconti la tua esperienza?
Rispondi

Da: lilli x zoe05/02/2008 20:26:03
qualcuno mi sa dire qualcosa sulla remunerazione?
Rispondi

Da: priscilla05/02/2008 20:30:39
no, mi spiace
Rispondi

Da: INVI X TUTTI05/02/2008 20:57:34
SE AVETE BISOGNO DI ME, CERCATEMI SUL FORUM DI ANTONELLA.

BACIONI
Rispondi

Da: Venus05/02/2008 21:38:25
per piacere potete raccontare le vostre esperienze?
Rispondi

Da: priscilla05/02/2008 22:05:21
ancora non ho fatto il praticantato, non so se lo faro'
Rispondi

Da: Venus05/02/2008 22:37:31
Grazie ugualmente!
Grazie invi...(ma e' un nick maschile o femminile....che significa invi?)
Rispondi

Da: zoe06/02/2008 11:13:36
Io ho fatto la pratica presso un consulente del lavoro per due anni senza essere pagata (qualcosa una tantum ).. a novembre ho dato l'esame: la prima prova riguardava il lav subordinato, lavoro autonomo e contratto a progetto; la seconda prova l'irpef di un lavoratore dipendente.
Diciamo che come prove erano fattibili però non so il loro metro di valutazione.. sicuramente qs ho saltato ma nel complesso non penso di aver fatto troppo schifo. Vi farò sapere non ho mai aspettato il postino come in qs periodo(nemmeno quando da piccola aspettavo le cartoline del fidanzatino)..ciao
Rispondi

Da: INVI X ZOE06/02/2008 16:01:45
INCROCIO LE DITA.....!!!!

UN BACIONE
Rispondi

Da: zoe x invi06/02/2008 18:10:15
Grazie sei gentile..speriamo bene
Baci
Rispondi

Da: INVI X VENUS06/02/2008 20:04:43
Da: Venus 05/02/2008 22.37.31
Grazie ugualmente!
Grazie invi...(ma e' un nick maschile o femminile....che significa invi?)


CIAO,
INVI E' IL DIMINUTIVO DI INVIDIOSA.....E' UN NICK NATO X GIOCO, NELLA FICTION " ANTONELLA E TUTTI I SUOI SPASIMANTI"....ALLA FINE MI SONO AFFEZZIONATA E L' HO TENUTO!!!
SONO UNA LEI.

BACIO
Rispondi

Da: INVI07/02/2008 16:17:48
CIAO
Rispondi

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