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Mora del creditore
6 messaggi, letto 2088 volte
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Da: ...........07/11/2011 07:26:28
scusate, non so se ho capito bene

allora quando il creditore, senza giustificato motivo, rifiuta di ricevere la prestazione del debitore o non pone in essere tutti gli atti idonei a riceverla, cade nella mora credendi.
Il debitore a questo punto deve fargli l offerta solenne nelle forme previste dal c.c.
L offerta può essere reale o per intimazione (e poi ce n'è un altro tipo che è secondo gli usi)
Nell offerta reale se la prestazione riguarda cose mobili o titoli di credito o denaro da consegnare presso il domicilio del creditore, il pubblico ufficiale provvede a notificare l offerta.
Se il creditore non accetta si procede al deposito

Nell offerta per intimazione quando la prestazione ha ad oggetto cose mobili che devono essere consegnate presso  luogo diverso dal  domicilio del creditore, il debitore (a mezzo di p.u.) fa offerta x intimazione, ossia nelle forme degli atti di intimazione
Se il creditore non si presenta, il debitore si libera quando la cosa è consegnata presso un sequestratario nominato dal Giudice

va bene??

Da: m2007/11/2011 08:02:57
ma va a a cagher!

Da: Vi07/11/2011 08:05:31
L'offerta per intimazione riguarda anche i beni immobili.

Da: dig07/11/2011 08:23:02
perchè ci sia mora del creditore è necessario che venga fatta una offerta reale (consegna mediante p.u. nel domicilio del creditore offrendogli materialmente di ricevere le cose, il tutto viene documentato su un verbale) o per intimazione (con una comunicazione scritta e notificata a mezzo u.g. con le forme previste dal c.p.c. per le notificazioni). Pertanto se il creditore in questi due casi rifiuta allora è in mora purchè però l'offerta sia successivamente accettata dal creditore stesso o dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (perchè essendo un atto del solo debitore potrebbe ovviamente non essere la prestazione corretta e dovuta quella in realtà offerta). Se successivamente il debitore vuole anche liberarsi dell'obbligazione allora deve fare il deposito con le forme previste dal c.c. Se fa un'offerta invece è fatta in modo diverso da quelle solenni ma secondo gli usi il creditore sarà considerato in mora solo dopo il deposito.

Da: ........ x Vi07/11/2011 08:27:20
hai ragione..anche beni immobili

grazie Dig

Da: Vi07/11/2011 11:40:32
Ricordati anche di dire gli effetti:
Nn sono dovuti interessi moratori,non risponde un caso la prestazione diventi impossibile e devono essergli rimborsate le spese di custodia


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