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successioni ereditarie
17 messaggi, letto 2354 volte
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Da: ...........03/11/2011 16:05:32
ho dei dubbi
su
accettazione dell eredità pura e semplice
ma qual è la differenza tra accettazione espressa e accettazione presunta?
cioè, in entrambi i casi l erede compie un atto che avrebbe potuto fare solo se erede
ma la differenza sta nel fatto che nella acc. espressa compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e nell accettaz presunta fa un atto che avrebbe potuto fare solo se erede??

poi..
incapacità
allora
incapacità a ricevere l eredità: tutore, protutore, notaio, testimoni o altro p.u.
e gli incapaci non possono essere chiamati a succedere? e i beni sono amministrati dal tutore??
xchè nel caso della successione testamentaria sono nulle le disposizioni a favore degli incapaci, anche x interposta persona??

scusate la confusione

Da: candidato/a03/11/2011 16:41:37
forse volevi dire differenza tra accettazione tacita e accettazione presunta.. o no?
l'accettazione espressa è quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato dichiari di accettare l'eredità oppurea assuma il titolo di erede (art. 475).
sono le altre due che si confondono e si discute se gli artt. 477 e 478 costituiscano un caso di accettazione tacita o presunta.

Da: ...........03/11/2011 16:49:53
no no..volevo proprio sapere la differenza tra accett tacita e accett presunta,
la prima è la pro herede gestio e l altra quando compie atti che la legge ricollega alla qualità di erede,. giusto?
insomma, le due che si confondono

l accettaz espressa non crea problemi, è per atto pubblico o scritt privata.ok

Da: incapaci a succedere03/11/2011 18:46:44
Esprimiti meglio sugli incapaci, perchè non si capisce cosa vuoi sapere.



Da: ...........03/11/2011 18:54:05
no credo di aver capito
vediamo se ho capito
allora

il legislatore ha stabilito che gli incapaci a succedere sono i tutori e i protutori e il notaio, testimoni o pubblico ufficiale e interprete nel caso della successione testamentaria
si tratta non di una incapacità giudiziale, bensì di una capacità a ricevere
Essi non possono ricevere nemmeno per interposta persona, quindi coniuge, genitori e discendenti. Le disposizioni fatte a favore di tali soggetti sono nulle.


va bene?

Da: ...........03/11/2011 18:55:42
mentre ovviamente gli interdetti e inabilitati o comunque gli incapaci naturali in genere possono accettare con beneficio di inventario
e ovviamente i loro beni saranno amministrati da tutori e curatori (a seconda del tipo di incapacità)
giusto?
il mio cervello sta andando in fumo!!

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Da: dig03/11/2011 19:25:05
i notai, etc, sono in una situazione di incapacità relativa a succedere per via delle funzioni che hanno svolto in precedenza e in relazione al testamento...poi ci sono gli esclusi che sono gli indegni....mentre tutti gli altri che abbiano capacità giuridica, e anche i nascituri non concepiti nella successione testamentaria, sono in grado di succedere e quindi hanno capacità di succedere al de cuius...

Da: MARGARET7703/11/2011 19:25:27
L'ACCETTAZIONE TACITA SI HA QUANDO IL CHIAMATO ALL'EREDITA' ANCHE SE NON HA ACCETTATO ANCORA L'EREDITA' COMPIE IN REALTA' ATTI CON RIFERIMENTO ALL'EREDITA' CHE SOLO UN CHE HA ACCETTATO L'EREDITA' PUO' COMPIERE...CIOE' ACCETTA L'EREDITA' SENZA MANIFESTARLO ESPRESSAMENTE  CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA

Da: dig03/11/2011 19:29:40
ma c'è distinzione tra accettazione pura e semplice e presunta/tacita o hanno lo stesso significato?? gli effetti dovrebbero essere identici quindi credo che il significato sia lo stesso...

Da: ...........03/11/2011 19:30:24
allora..vediamo se ho capito bene
xchè il Torrente dice che l accettazione può essere di 3 tipi
- espressa (e su questo nulla quaestio)
- tacita
- presunta

la tacita si ha quando l erede compie atti univoci e concludenti che presuppongono, secondo l ordinamento, la sua volontà di accettare (cd. pro herede gestio)

la presunta si ha quando l erede compie azioni (es donazione dei diritti di successione o rinuncia che impone accettazione) cui l ordinamento ricollega l effetto dell acquisto dell eredità

Da: ........... x dig03/11/2011 19:34:52
eh..è quello che mi sto chiedendo.. non capisco il senso di questa suddivisione
e non è solo nel Torrente.. pure in altri testi

Da: ........... x dig03/11/2011 19:37:13
no aspetta però..

l accettazione pura e semplice si distingue da quella con beneficio di inventario e come distinzione attiene alla modalità dell accettazione

quanto alla forma, si ha accettazione espressa, tacita e poi quella presunta (o legale)

Da: babilon03/11/2011 19:50:43
l'accettazione presunta è quando opera direttamente dalla legge, e indipendentemente dall'attività compiuta dall'erede...è come una fictio iuris...per esempio Tizio (non in possesso dei beni ereditari) accetta l'eredità entro il termine decennale, ma poi non fa l'inventario entro 3 mesi...in tal caso non è più erede con benef invent ma erede puro e semplice...è questo effetto automatico che rientra nella accettaz presunta!

Da: accettazione tacita04/11/2011 02:18:43
Esatto.
Tipico esempio di accettazione tacita si ha, invece, se un chiamato (rectius delato) all'eredità vende un bene dell'asse ereditario.
Tant'è che infatti il notaio rogante procederà alla trascrizione non solo dell'atto di vendita contro il venditore e a favore dell'acquirente ma anche alla trscrzione dell'accettazione tacita contro il de cuius e a favore del chiamato (diventato erede in virtù dell'atto di disposizione)-venditore, al fine della coninuità delle trascrizioni.

Da: dig04/11/2011 08:44:23
appunto quindi l'accettazione presunta comporta l'accettazione pura e semplice....

Da: yes04/11/2011 14:22:31
Sì, dig. L'accettazione presunta e l'accettazione tacita fanno diventare il chiamato "erede puro e semplice".
L'accettazione con beneficio di inventario richiede il rispetto dell'art. 484 c.c.
Inoltre l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario, per non decadere dal beneficio d'inventario, per alienare, ipotecare o concedere in pegno beni eredditari o transigere relativamente a detti beni ai sensi del 493 c.c. deve chiedere l'autorizzazione al tribunale del luogo di apertura della successione ex art. 747 c.p.c.

Da: sì ma infatti04/11/2011 14:31:01
il discorso è diverso
cioè voi (yes e dig) state parlando degli effetti
è ovvio che l accettaz presunta sia accettazione pura e semplice
xchè, come giustamente detto, l erede cn beneficio nn potrebbe vendere, donare o cedere i beni ereditari senza autorizzaz del Giudice


ma la distinzione cui mi riferivo riguardava i tre tipi di accettaz x nto riguarda la forma: tacita, espressa e presunta.. che senso ha?
o meglio...che senso ha la distinzione tra tacita e presunta?
cmq io dirò che la tacita è x facta concludentia (è la cd pro herede gestio) e che la presunta consiste nel compimento di atti (vedi donazione beni ereditari) cui la legge riconduce l'acquisto della qualità di erede


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