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REATO COMPLESSO E CONTINUATO
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Da: Frankie | 27/10/2011 08:57:21 |
Mi pongo una questione. Il reato complesso( espressione del principio di consunzione) esclude il concorso di reati perchè il legislatore nella norma incriminatrice prevede quali suoi elementi e circostanze, fatti che hanno rilevanza penale autonoma. Tuttavia, il principio della consunzione trova applicazione anche implicitamente e cioè nei casi in cui- in assenza di esplicita disp di legge- si possa rinvenire un legame funzionale tra un reato-mezzo e un reato-scopo. Mi chiedevo- non ci proprio arrivo- se nel reato continuato( quindi concorso formale eter) l'elemento caratteristico è "la medesimezza del disegno criminoso" il rapporto tra i diversi reati non è sempre funzionale? Cioè non devono cmq avere tutti come unico scopo un unico delitto? Chi mi spiega cosa non ho capito. | |
Da: Fras | 27/10/2011 10:20:11 |
Frankie, avrei voluto aiutarti, ma non sono sicura di aver capito i termini del problema che hai posto... | |
Da: Ansia | 27/10/2011 11:03:10 |
ma le questioni sono diverse. innanzitutto si parla di consunzione solo in presenza di un concorso formale di norme penali: il ricorso al criterio in questione consente di escludere che le norme si applichino tutte alla medesima fattispecie concreta. Ad esempio, Tizio uccide Caio con un colpo di arma da fuoco. Sono astrattamente riferibili alla condotta di Tizio le norme che puniscono l'omicidio, le lesioni personali, il danneggiamento degli abiti di Caio ma l'operatività del principio di consunzione consentirà di escludere i reati di lesioni e danneggiamento in quanto assorbiti dal reato di omicidio (quello più grave) Non parlerei di criterio di consunzione in relazione al reato complesso. Come correttamente dici, questo si caratterizza per il fatto di contare, fra i suoi elementi costitutivi (o le sue aggravanti), elementi che di per sè costituiscono reato. Tipico esempio di reato complesso è la rapina (furto e violenza privata) Tuttavia, con riguardo al reato complesso, vale la pena fare un breve cenno sulla continuazione, nel senso che per questa tipologia di reati non si ricorre al cumulo giuridico delle pene (il giudice non deve accertare quale, fra il furto e la violenza, sia il delitto più grave ed aumentarne la pena irrogata fino al triplo). | |
Da: Frankie | 27/10/2011 12:07:17 |
Grazie Ansia, solo che quello che non capisco è il limite di applicabilità. Coè posto che la truffa( perchè prevista così all'art. 628) è per espressa tipizzazione legisl un concorso apparente di norme. Ma se questa tipizzazione non c'è, negli esempi che hai fatto tu, non ti sembra che si applicherà sempre il reato continuato( quindi il concorso di reati) a scapito del conflitto apparente di norme? | |
Da: ansia | 27/10/2011 15:09:48 |
Ma il problema non si pone, Frankie. E non si pone perchè il reato compesso è tipizzato dal legislatore. O meglio, questo, al fine di evitare l'applicazione del regime del reato continuato, ha preferito punire un'unica condotta, con tutto quello che da ciò deriva in termini di consumazione, tentativo, prescrizione ecc. E per quel che mi riguarda -ovvio potrei sbagliarmi, ma io la vedo così- non c'è un concorso apparente di norme, perchè la norma che punisce la truffa è unica. | |
Da: ansia | 27/10/2011 15:17:18 |
No che non si applicherà perchè la condotta tipica dell'omicidio presuppone necessariamente la lesione ed il danneggiamento dei vestiti del soggetto passivo. Ed il che dipende dal fatto che, se non venisse applicato il principio di assorbimento, l'agente risponderebbe di diversi reati, seppure quelli che si possono considerare minori rientrino tutti nella fattispecie più grave. Ripeto, l'omicidio passa necessariamente attraverso le lesioni. | |
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Da: ansia | 27/10/2011 15:17:19 |
No che non si applicherà perchè la condotta tipica dell'omicidio presuppone necessariamente la lesione ed il danneggiamento dei vestiti del soggetto passivo. Ed il che dipende dal fatto che, se non venisse applicato il principio di assorbimento, l'agente risponderebbe di diversi reati, seppure quelli che si possono considerare minori rientrino tutti nella fattispecie più grave. Ripeto, l'omicidio passa necessariamente attraverso le lesioni. | |
Da: ansia | 27/10/2011 15:17:20 |
No che non si applicherà perchè la condotta tipica dell'omicidio presuppone necessariamente la lesione ed il danneggiamento dei vestiti del soggetto passivo. Ed il che dipende dal fatto che, se non venisse applicato il principio di assorbimento, l'agente risponderebbe di diversi reati, seppure quelli che si possono considerare minori rientrino tutti nella fattispecie più grave. Ripeto, l'omicidio passa necessariamente attraverso le lesioni. | |
Da: ansia | 27/10/2011 15:17:21 |
No che non si applicherà perchè la condotta tipica dell'omicidio presuppone necessariamente la lesione ed il danneggiamento dei vestiti del soggetto passivo. Ed il che dipende dal fatto che, se non venisse applicato il principio di assorbimento, l'agente risponderebbe di diversi reati, seppure quelli che si possono considerare minori rientrino tutti nella fattispecie più grave. Ripeto, l'omicidio passa necessariamente attraverso le lesioni. | |