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DEONTOLOGIA - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI NEL SIMONE
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Da: Lucerna Iuris23/10/2011 21:07:54
Sostanzialmente non ho capito quale sia la funzione della associazione tra professionisti ex 1815/39.
Il Simone dice soltanto che è autonomo centro di imputazione ma non ha personalità giuridica..
La società di avvocati è spiegata abbastanza bene anche se mi sono dovuta aiutare altrove per capire le regole sulla responsabilità verso i clienti e quella disciplinare.. ma sulla associazione tra professionisti chi mi aiuta?????

Da: sinceramente...23/10/2011 21:28:26
...ho fatto copia-incolla da una risposta trovata su internet. In effetti non è un argomento chiaro.. io credo che possa farsi un parallelismo con i poliambulatori medici, dove ciascun medico esertita la propria autonoma attività e allo stesso tempo partecipa alle spese o anche agli introiti del poliambulatorio. Cmq questo è quello che ho trovato:

"In base all'attuale legislazione, è possibile che diversi professionisti, muniti "dei necessari titoli di abilitazione professionale" ovvero autorizzati "all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge" possano associarsi per svolgere la loro attività professionale: ciò è previsto dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Nulla impedisce che ogni professionista possa svolgere, insieme a un'attività "associata", anche un'attività come singolo. I due introiti avrebbero un'evidenza fiscale diversa: l'entrata come "associato" dovrebbe essere inserita nel quadro H; l'attività svolta in proprio troverebbe collocazione nel quadro E.

Da: Lucerna Iuris23/10/2011 21:37:03
@sinceramente...
Anche io non ho trovato praticamente niente.. se qualcuno ha qualche altro testo di deo magari ci può illuminare..

Da: IV24/10/2011 08:17:01
Dal Giuffrè:

Gli avvocati possono costituire associazioni professionali o società
La distinzione è molto netta: le società danno vita infatti a un nuovo ente, con personalità giuridica, mentre le associazioni coatituiscono una mera aggregaziuone di interessi, senza dare vita ad un diverso soggetto giuridico.
La possibilità di costituire associazioni professionali risale alla 1815 del 39 che proibiva la costituzione delle società e permetteva soltanto l'associazione. Ciò rispondeva ad una scelta legislativa comprensibile : le società non possono esperire un'attività personale, e quindi, l'assetto societraio è antitetico alla personalità della prestazione
Dal 97 la legge 266 ha reso possibile la costituzione anche di società
La legge 1815 del 39 consente ai professionistai iscritti regolarmente agli albi di associarsi tra di loro e svolgere l'attività professionale in comune utilizzando"nella denominazione del loro ufficio o nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione di " studio tecnico legale, commerciale, amministrativo, tributario....." Si possono dunque costituire studi associati utilizzando la dizione indicata con il vantaggio di avere un centro di imputazione di rapporti giuridici, per la suddivisione dei costi e degli utili.
Cassazio  " ... la associazione rientra nel quadro giuridico dei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce lka capacuità di porsi come autonomi centri di imputazione e che sono capaci di stare in giudizio in persona dei loro compoenti o dic chi ne abbia la rappresentanza secondo il 36 c.c..
Per quanto priva di personalità giuridica , all'associazione è stata riconosciuta non solo la possibilità di fatturare le prestazioni svolte e quindi una autonomia fiscale, ma anche la legittimazione attuva per il pagamento del compenso dovuto in relazione ad un incarico assunto ed espletato personalmente da uno dei soci.


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