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RIPASSO PENALE
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Da: Frankie | 18/10/2011 13:50:19 |
Non riesco a cogliere pienamente tra la diff. tra reati aggravati dall'evento e delitto preterintenzionale! Chi mi può illuminare? grazie sempre... | |
Da: 1111 | 18/10/2011 14:05:02 |
si può affermare che in entrambi i casi vi è un figura base delittuosa suffragata dall'elemento oggettivo e da quello soggettivo e un evento ulteriore che viene imputata per il solo fatto di essere conseguenza del primo delitto. L'unica differenza sta nella omogeneità esistente nel preterintenzionale tra le due figure avvinte quasi da una progressione di lesività allo stesso bene, non riscontrabile nei reati aggravati dall'evento. | |
Da: 1111 | 18/10/2011 14:19:11 |
se vuoi possiamo fare qui un ripassino generale. Che ne pensi? | |
Da: Frankie | 18/10/2011 14:27:39 |
Grazie 1111, veramente chiarissimo. Il Marinucci-Dolcini li annovera entrambi nei casi di responsabilità oggettiva relativamente all'evento, solo che leggendone le definizioni quasi mi sembravano la stessa cosa. In effetti l'omicidio preterint. è conseguenza di lesioni e percosse, mentre tra maltratt in famiglia e morte o lesione non c'è una progressione così spiccata. Grazie | |
Da: 1111 | 18/10/2011 14:34:30 |
Figurati.......alla fine non è così pacifica come distinzione. I dubbi ci aiutanoa ripassare entrambi | |
Da: Frankie | 18/10/2011 14:38:20 |
Scusa 1111, mi sembri preparato: Mi sapresti spiegare in termini semplici perchè nel reato colposo, l'imprud, la negl ecc, rilevano sia dal punto di vista soggettivo ed oggettivo? Io penso perchè la condotta( quale elemento oggettivo) è denotata da comportamenti in tal senso ovvero per la violazione di leggi, regolam ecc, quindi già per individuare il fatto tipico debbono essere riscontrati tali elementi! E' così secondo te? | |
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Da: 1111 | 18/10/2011 14:49:00 |
Provo a spiegarlo: riguarda il punto di vista soggettivo in funzione negativa rispetto al dolo, quindi la mancanza della volontà. Ma nella sostanza la colpa (generica o specifica) essendo la violazione di una norma cautelare riguarda solo la condotta (elemento oggettivo). | |
Da: Frankie | 18/10/2011 15:00:46 |
Ok, quindi mi verrebbe da dire che l'elemento soggettivo colpa si caratterizza solo per l'assenza di volontà!? Ma non saprei | |
Da: 1111 | 18/10/2011 15:06:49 |
in realtà se ci pensi bene è solo una categoria residuale ......... | |
Da: greeneyes | 18/10/2011 15:17:24 |
Scusate, ma l'elemento soggettivo della colpa oltre che per la mancanza di volontà del fatto (che lo distingue dal dolo) non si caratterizza anche per l'esigibilità dell'osservanza? Cioè quel riscontro che va parametrato al c.d. "agente modello"? Se dico una cavolata datemi un aiuto, però io credo che siano tre gli elementi della colpa: - mancanza di volontà del fatto (elemento sogg. negativo); - violazione regole cautelari (elemento oggettivo posititvo); - addebitabilità o esigibilità dell'osservanza (elemento soggettivo positivo). | |
Da: 1111 | 18/10/2011 15:42:24 |
hai ragione gli elementi della colpa sono tre e sono quelli che tu hai descritto (tra l'altro necessari per individuare il nesso di causalità tra condotta ed evento nel reato colposo). Però se parliamo di elemento soggettivo in senso stretto la colpa si configura sempre in negativo. | |
Da: Frankie | 19/10/2011 15:03:54 |
Ciao, di nuovo io, vorrei usufruire della preparazione di 1111( che saluto ovviamente). Secondo te l'imputabilità è presupposto della colpevolezza( come dice Fiandaca) o elemento della colpevolezza( ad esempio lo afferma Marinucci-dolcini). Io credo che la differenza non sia del tutto irrilevante nella teoria del reato e proprio non vorrei perdermi su elementi così basilari. Ciao e grazie | |
Da: 1111x Frankie | 19/10/2011 17:08:55 |
Ciao Frankie....io la risolverei così senza farsi troppi problemi....... L'imputabilità è una condizione personale del reo e costituisce, a prescindere dalle diverse interpretazioni dottrinali esistenti sul suo rapporto con la colpevolezza, il presupposto per l'applicazione all'autore del fatto della pena. L'imputabilità del reo sussiste allorchè, al momento della commissionne del fatto, possieda: la capacità di intendere e, cioè, di rendersi conto della realtà e delle sue azioni; la capcità di volere e, cioè, la capacità di autodeterminarsi sulla base di dati presupposti percettivi. | |
Da: sandrone 83 | 19/10/2011 21:07:52 |
Sulla colpa!!Questa è costituita da tre presupposti: 1- assenza di volontà; 2- violazione di una regola cautelare, costruita secondo i parametri "obiettivi" della prevedibilità ed evitabilità di un evento (elemento oggettivo della colpa); 3- esigibilità dell'osservanza, valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento secondo l'agente modello (elemento soggettivo della colpa). Infine il nesso di causa ( causalità della colpa) consiste nel "comportamento alternativo lecito", ossia la valutazione del "se" questo comportamento avrebbe evitato la causazione dell'evento. In questo senso l'esclusione della "causalità della colpa", quale esito assolutorio dovrebbe comportare??? E qui chiedo la vostra opinione: io credo che, trattandosi comunque di elemento soggettivo, l'assoluzione per esclusione della causalità debba avvenire secondo la formula "il fatto non costituisce reato" e non "il fatto non sussiste"!!! Che ne pensate, colleghi???? | |
Da: il fatto | 19/10/2011 21:13:00 |
non sussiste | |
Da: Frankie | 20/10/2011 14:16:30 |
Scusate forse mi pongo troppi problemi. Se vi dovessero chiedere le cause di non punibilità, posto che il codice usa una terminologia ambigua sul punto, cosa esponete quelle di giustificazione, le scusanti o le cause di non punibilità in senso stretto?! | |
Da: 1111 | 20/10/2011 14:45:07 |
Io per non sbagliare direi solamente le cause di non punibilità in senso stretto | |
Da: espongo | 20/10/2011 15:22:10 |
le esimenti...legittime difesa, consenso dell'avente diritto, uso legittimo di armi | |
Da: Frankie | 21/10/2011 10:31:59 |
Scusate usufruisco ancora della Vostra saggezza. STRUTTURA OGGETTIVA DEL REATO OMISSIVO IMPROPRIO: 1. Situazione Tipica; 2. Condotta omissiva di mancato impedimento ed evento non impedito; 3. Nesso di causalità( causalità ipotetica); 4. Posizione di garanzia. Il mio dubbio è in relazione al n. 4. Se la posizione di garanzia è quell'obbligo giuridico di attivarsi al fine di evitare il verificarsi dell'evento, non dovrebbe essere accertato prima del nesso causale? | |
Da: sandrone 83 | 21/10/2011 13:01:13 |
Caio Frankie, la posizione di garanzia va accertata prima. Senza questa non si ha l'equivalenza del 40 c.p. | |
Da: Frankie | 21/10/2011 13:43:54 |
Ciao Sandrone 83 e grazie. Mi ha confuso un il Fiandaca-Musco pensa, perchè prima parla del problema della causalità ipotetica e poi dice che va accertato l'obbligo giuridico di impedimento. Cmq non è come dici tu, ora mi è tutto chiaro, grazie. | |
Da: Frankie | 21/10/2011 16:06:37 |
Scusa volevo dire hai ragione tu. | |
Da: dott..sa | 21/10/2011 18:38:44 |
raga a me hanno chiesto proprio la causalità nel reato omissivo proprio e di spiegare gli elementi della colpa! in particolare hanno voluto sapere - quand'è che sussiste la causalità omissiva - quali sono gli elementi della colpa | |
Da: sandrone 83 | 21/10/2011 21:20:52 |
Grazie dottoressa!!!Comunque io sulle singole misure di sicurezza, misure alternative alla detenzione e sanzioni sostitutive, oltre che misura di prevenzione, ci vado molto sul generale!!!Voi che fate??? | |
Da: greeneyes | 22/10/2011 08:55:12 |
A me toccherà studiarle bene... mi hanno detto che una delle domande della mia commissione ai preappelli è stata proprio "misure di prevenzione" :-( Pensa che io le avevo giusto lette: mi son detta "Vabbè, non le chiederanno mai..." | |
Da: Frankie | 24/10/2011 07:51:15 |
Scusa dott.ssa, la causalità omissiva nei reati omissivi propri? Non mi sovviene, aiuto. In quelli impropri è ipotetica e ok, ma quelli propri non credo ci sia considerato che si caratterizzano per l'assenza di evento!!! Aiutooooooooooooooo. | |
Da: sandrone 83 | 24/10/2011 08:12:09 |
Si, Frankie!!!Infatti non esiste evento nei reati omissivi propri e, pertanto, non c'è alcun nesso di causalità!!! | |
Da: Frankie | 24/10/2011 08:45:57 |
Ragà, ma voi quanto ne sapete delle pene, tipologie ecc., io quasi nulla giusto una suddivisione shematica. Pensavo di fare bene solo la sospensione condizionale, sbaglio?? | |
Da: Ansia | 24/10/2011 09:21:30 |
mah, io qualcosa sto tentando di farla | |
Da: sandrone 83 | 24/10/2011 13:11:58 |
Ciao Frankie, io mi limito alle tipologie (pena pecuniaria, pena detentiva). La sospensione condizionale mi pare decisamente più importante e anche le misure alternative alla detenzione o sostitutive di pene detentive brevi. | |
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