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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legge Regionale 1.2005

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A chi sono destinati i corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale di cui all'art. 17, co. 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 1/2005?   Agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale che abbiano interesse ad ottenere un titolo valutabile ai fini della progressione delle carriere.
A chi sono rivolti i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli della polizia locale di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), della legge reg. Lazio n. 1/2005?   Ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia locale.
A chi spetta approvare i programmi elaborati ai sensi dell'art. 18, co. 1, della legge reg. Lazio n. 1/2005 dal Comitato didattico scientifico della Scuola regionale di polizia locale?   Alla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale di cui all'art. 6 della medesima legge.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, ai fini dell'attuazione del programma triennale d'interventi adottato dalla Regione in tema di polizia locale:   Gli enti locali presentano appositi progetti d'intervento alla struttura regionale che provvede a verificarne la compatibilità col programma regionale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:   Concede agli enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:   Promuove, tra l'altro, interventi diretti alla costituzione delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore di corpi di polizia locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, al fine di assicurareun adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:   Promuove, tra l'altro, interventi diretti all'istituzione del vigile di quartiere.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, al fine di garantire la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, la Regione stabilisce:   I criteri per la gestione in forma associata tra i comuni di minore dimensione.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, al fine di garantire la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, la Regione stabilisce:   I criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, con la delibera della Giunta regionale che istituisce la "Giornata regionale della polizia locale del Lazio", si provvede obbligatoriamente anche a:   Deliberare, in collegamento con le istituzioni scolastiche, i criteri per lo svolgimento di corsi in tema di sicurezza e di educazione alla legalità.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale:   Non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dall'art. 3 della medesima legge.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare armi e strumenti di autotutela?   Sì, anche senza licenza e fuori dell'orario di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 5, della legge n. 65/1986.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale è composto, tra gli altri:   Dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale:   Fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in tema di polizia locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il monitoraggio e la valutazione delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale sono svolti:   Per iniziativa della Regione, che si avvale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 65/1986:   Funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del nuovo codice della strada.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 65/1986:   Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 65/1986:   Funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il Presidente della Regione può invitare alle sedute della Conferenza regionale per la polizia locale anche soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4, c. 1, della medesima legge?   Sì, ma solo in relazione a specifiche e contingenti esigenze e solo i soggetti di cui all'art. 4, co. 6, della legge stessa.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il programma triennale d'interventi adottato dalla Regione in tema di polizia locale:   E' adottato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente in relazione alla disponibilità di bilancio.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la competenza legislativa regionale in tema di funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale deve tenere conto:   Della competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' istituita presso la presidenza della Regione.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' composta, tra gli altri, dai presidenti delle province.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' composta, tra gli altri, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   Costituisce la sede istituzionale per la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche regionali in materia di polizia locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' composta, tra gli altri, da cinque sindaci designati dalla Conferenza Regione- Autonomie locali, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' la sede per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   E' composta, tra gli altri, dal Presidente della Regione o Assessore suo delegato, che la presiede.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata:   Costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Regione adotta un programma triennale d'interventi in materia di polizia locale che individua, in particolare:   I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali, nonché della revoca dei finanziamenti in caso di mancata attuazione degli stessi.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Regione adotta un programma triennale d'interventi in materia di polizia locale che individua, in particolare:   Gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti d'intervento da parte degli enti locali.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Regione promuove accordi e intese in tema di polizia locale con organi dello Stato e degli enti locali al fine, tra l'altro, di:   Realizzare e coordinare specifici piani d'intervento diretti alla soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la Regione promuove accordi e intese in tema di polizia locale con organi dello Stato e degli enti locali al fine, tra l'altro, di:   Scambiare informazioni e realizzare sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata ha il compito di:   Fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata ha il compito di:   Monitorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, la struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata provvede alla realizzazione e alla gestione:   Della banca dati regionale di polizia locale e del sistema regionale di interconnessione via etere tra i comandi dei corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, le finalità inerenti alla disciplina delle funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale si realizzano primariamente:   Attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, le funzioni e i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale:   Comprendono primariamente l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Conferenza regionale per la polizia locale, tra gli altri:   I prefetti preposti agli UU.TT.G. dei comuni capoluogo di provincia.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Conferenza regionale per la polizia locale, tra gli altri:   I comandanti regionali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Conferenza regionale per la polizia locale, tra gli altri:   I questori.
Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, può essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza regionale per la polizia locale, tra gli altri:   Il dirigente della struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata.
AI sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, a chi compete il potere di impartire le direttive al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale?   Al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'art. 12, co. 4, della legge medesima.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, a chi spetta di compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Scuola regionale di polizia locale?   Al Presidente della Regione o all'assessore competente in materia di polizia locale, da lui delegato.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, a chi spetta la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati?   Al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'art. 12, co. 4, della legge medesima.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, a quali fini la Regione stipula apposite convenzioni con le scuole di polizia locale diverse da quella regionale di cui all'art. 16 della medesima legge?   Ai fini del riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall'art. 17, commi 2 e 3, della medesima legge.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, di cosa sono responsabili il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale nei confronti degli organi titolari della funzione politico-amministrativa?   Della gestione delle risorse assegnate, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al servizio, salvo quanto previsto dalle leggi statali.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, essa detta norme generali in materia di polizia locale al fine, tra l'altro, di:   Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi ed attività attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, essa detta norme generali in materia di polizia locale, tra l'altro:   In armonia con i principi stabiliti dalla legge dello Stato 7 marzo 1986, n. 65.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, gli accordi e le intese tra la Regione e gli organi dello Stato in materia di polizia locale secondo quanto prevede l'art. 2, comma 1, lett. f):   Non alterano l'ambito delle rispettive competenze.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, gli atti d'indirizzo e i relativi standard per la disciplina generale del servizio di polizia locale sono adottati:   Dalla Regione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono determinare:   La dotazione organica e l'organizzazione dei servizi medesimi, in relazione - tra l'altro - alla densità della popolazione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono prevedere:   L'idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore per i corpi delle province e dei comuni capoluogo di provincia.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono prevedere:   L'idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno, per dodici ore al giorno, per i corpi e servizi che non siano delle province e dei comuni capoluogo di provincia.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono prevedere:   Due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono prevedere:   Lo svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono prevedere:   Il conferimento del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale comunque in possesso dello status di appartenente ai corpi e servizi medesimi.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri di organizzazione e funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono prevedere:   La limitazione dell'ambito ordinario dell'attività al territorio dell'ente di appartenenza, salvi i casi previsti dall'art. 4 della L. 65/1986.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri per l'assegnazione agli addetti dei corpi e servizi di polizia locale degli strumenti di autotutela vengono stabiliti:   In linea generale dalla regione, ferma restando la competenza degli enti locali a stabilire criteri specifici di assegnazione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola regionale di polizia locale sono decisi:   Con deliberazione della Giunta regionale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, i criteri relativi alla dotazione organica e all'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale da fissare a livello locale devono tenere conto, tra l'altro:   Dell'estensione del territorio, dell'intensità dei flussi di circolazione e di viabilità e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, il compito di definire le caratteristiche delle uniformi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale spetta:   Alla Regione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, il personale ausiliario di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge n. 127/1997, nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale:   Sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, il Presidente della Scuola regionale di polizia locale:   E' nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, in materia di organizzazione dei servizi di polizia locale spetta alla Regione:   Assicurare la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, in materia di organizzazione dei servizi di polizia locale spetta alla Regione:   Assicurare la realizzazione di un sistema permanente di formazione per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, in quale qualifica o categoria è inquadrato il comandante del corpo di polizia locale?   Nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'ente di appartenenza.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la classificazione degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale e le relative prestazioni sono disposte dagli enti locali:   In relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale:   E' definita da criteri stabiliti dalla Regione, che a tal fine prevede incentivi.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale:   E' assicurato dalla Regione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la Regione è rappresentata nell'assemblea della Scuola regionale di polizia locale:   Dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di polizia locale, da lui delegato.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'art. 139 del vigente Codice della strada:   Attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti n. 246/2004.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la Regione provvede a programmare e a finanziare interventi rivolti:   A migliorare e potenziare i servizi di polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la Regione può stipulare convenzioni con scuole di polizia locale diverse da quella regionale di cui all'art. 16 della medesima legge?   Sì, è tenuta a farlo con la Scuola del corpo di polizia municipale del Comune di Roma, mentre può farlo con le altre scuole presenti nel territorio della Regione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale provvede a:   Definire i criteri generali in materia di polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale, promuove accordi ed intese con gli organi dello Stato al fine, tra l'altro, di:   Favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza integrata.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la relazione annuale in ordine agli interventi attuati ai sensi della medesima legge e ai relativi effetti:   E' presentata dal Presidente della Regione, ovvero dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, al Consiglio regionale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'attività documentale del personale ausiliario:   Deve essere trasmessa ai competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all'art. 5, co. 3, lett. a), della medesima legge.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'atto costitutivo e lo statuto della Scuola regionale di polizia locale prevedono, tra l'altro:   La possibilità per gli enti locali di partecipare alla Scuola.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'atto costitutivo e lo statuto della Scuola regionale di polizia locale prevedono, tra l'altro:   Anche se in maniera non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione a favore di altri enti pubblici o privati.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'atto costitutivo e lo statuto della Scuola regionale di polizia locale prevedono, tra l'altro:   Le modalità di funzionamento della Scuola, ivi compresa l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, le divise degli addetti alla polizia locale devono indicare:   Gli elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Lazio.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'ordinamento dei corpi di polizia locale è basato, di norma, sulla seguente articolazione:   Ufficiali, sottufficiali, agenti.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati:   Con regolamenti adottati dagli enti locali.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, qual è il principio che disciplina il rapporto tra l'organo titolare della funzione politico-amministrativa e l'organo di vertice del corpo e del servizio di polizia locale?   Il principio di separazione tra le rispettive funzioni.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, quale forma giuridica assume la "Scuola regionale di polizia locale"?   Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, sono determinati con regolamento regionale, al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio della regione, tra l'altro:   I simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, sono determinati con regolamento regionale, al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio della regione, tra l'altro:   Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché i colori regionali per i relativi allestimenti.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, sono determinati con regolamento regionale, al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio della regione, tra l'altro:   Le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, sono determinati con regolamento regionale, al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio della regione, tra l'altro:   I criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, sono determinati con regolamento regionale, al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio della regione, tra l'altro:   Le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, sono determinati con regolamento regionale, al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio della regione, tra l'altro:   I tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, spetta alla Regione definire forme di collaborazione tra corpi di polizia locale:   Anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, spetta alla Regione:   Di monitorare l'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.
Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, un corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni:   Almeno sette addetti.