Elenco in ordine alfabetico delle domande di L. Molise 4.2022
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- Ai sensi dell'art.10 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato: con legge regionale
- Ai sensi dell'art.10 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato: per un periodo di due mesi, prorogabile per un periodo ulteriore non superiore ad altri due mesi
- Ai sensi dell'art.16 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'amministrazione regionale, con riferimento alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, eroga anticipazioni e acconti entro: il limite massimo del 10 per cento
- Ai sensi dell'art.16 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio di competenza: può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui o altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso
- Ai sensi dell'art.20 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'avanzo di amministrazione è: pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
- Ai sensi dell'art.20 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'avanzo di amministrazione è distinto in: fondi non vincolati (avanzo buono) e fondi vincolati (avanzo finalizzato)
- Ai sensi dell'art.20 comma 3 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'avanzo buono: può essere utilizzato per il finanziamento delle spese in conto capitale nonché, per motivate contingenze di natura eccezionale, per spese correnti ma non continuative
- Ai sensi dell'art.22 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, tutte le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e da altri soggetti, confluiscono: nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo che non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge e da vincoli eventualmente imposti dai soggetti finanziatori
- Ai sensi dell'art.29 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, la Regione: può concedere garanzie fidejussorie, principali e sussidiarie, a favore di Enti ed altri soggetti
- Ai sensi dell'art.3 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo: della programmazione finanziaria
- Ai sensi dell'art.33 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, approva, con legge, l'assestamento del bilancio entro: il 30 giugno di ogni anno
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 alla contrazione dei mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari si provvede: in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata, con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione dello stesso, esclusivamente per provvedere a coprire: le spese d'investimento, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata, con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione dello stesso, esclusivamente per provvedere a coprire: le spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata, con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione dello stesso, esclusivamente per provvedere a coprire: la quota parte del disavanzo, presunto alla fine dell'esercizio precedente, conseguente alla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio o di variazione di quell'esercizio
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 l'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui o prestiti, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo: decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 le entrate derivanti dalla contrazione di nuovi mutui o prestiti, perfezionati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse: vengono iscritte tra i residui attivi
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale in relazione ad operazioni di contrazione di nuovi mutui o prestiti autorizzati, ma non perfezionati entro il termine dell'esercizio, costituiscono: minori entrate rispetto alle previsioni
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o prestiti se non è stato approvato: dal Consiglio Regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui o prestiti si riferiscono
- Ai sensi dell'art.36 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 quale organo determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate ed effettua le successive operazioni di gestione del debito che si rendessero opportune o necessarie in relazione all'andamento dei mercati? La Giunta Regionale
- Ai sensi dell'art.38 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 al fine di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Regione può ricorrere ad anticipazioni di cassa, il cui importo: non può eccedere l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali, come desunte dall'ultimo rendiconto approvato
- Ai sensi dell'art.38 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 le condizioni e le modalità delle anticipazioni di cassa sono deliberate: dalla Giunta Regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria
- Ai sensi dell'art.38 della LEGGE REGIONALE N.4/2022 le anticipazioni di cassa devono essere estinte: entro l'esercizio finanziario nel quale sono state contratte
- Ai sensi dell'art.39 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 il personale che ricopre gli incarichi di Direzione Generale, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione: della direttiva annuale
- Ai sensi dell'art.39 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 la Giunta Regionale adotta una direttiva con cui identifica per ciascun dirigente titolare di centro di responsabilità amministrativa, tra gli altri: gli obiettivi prioritari delle politiche pubbliche settoriali, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio
- Ai sensi dell'art.39 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 la Giunta Regionale, contestualmente all'assegnazione delle risorse, individua, in base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari: gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa
- Ai sensi dell'art.4 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, la durata dell'esercizio finanziario coincide: con l'anno solare
- Ai sensi dell'art.4 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse: sulla base del criterio di integrità
- Ai sensi dell'art.4 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale: al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse
- Ai sensi dell'art.4 comma 3 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, sulla base del criterio dell'universalità: sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli Enti e degli organismi dipendenti dalla Regione
- Ai sensi dell'art.4 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, l'esercizio finanziario ha la durata di: un anno
- Ai sensi dell'art.40 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta: un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per centri di costo
- Ai sensi dell'art.40 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 i centri di costo sono individuati: nei centri di responsabilità amministrativa
- Ai sensi dell'art.40 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 il sistema di contabilità economica collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di: realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dall'amministrazione regionale
- Ai sensi dell'art.40 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 per una piena attuazione del sistema di contabilità economica, gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare: il centro di responsabilità cui sono da imputare i relativi costi ed il periodo al quale essi sono riferiti
- Ai sensi dell'art.42 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 qualora nel corso della gestione intervengano situazioni che rendano necessarie un riadattamento dei budget dei centri di responsabilità amministrativa, la Giunta Regionale: provvede a riassegnare le risorse necessarie ai centri di responsabilità amministrativa
- Ai sensi dell'art.45 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 le fasi dell'entrata della Regione sono: l'accertamento, la riscossione ed il versamento
- Ai sensi dell'art.46 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 quando è accertata l'entrata? quando l'Amministrazione appura il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e iscrive nella propria contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo
- Ai sensi dell'art.47 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti, devono essere: integralmente versate al tesoriere regionale entro i termini fissati dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni
- Ai sensi dell'art.47 comma 3 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 il tesoriere comunica alla Ragioneria della Regione l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse.. ..trimestralmente
- Ai sensi dell'art.48 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 costituiscono residui attivi: le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
- Ai sensi dell'art.49 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 le fasi della spesa della Regione sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
- Ai sensi dell'art.5 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, le leggi regionali pluriennali di spesa in conto capitale quantificano: la spesa complessiva, l'onere per competenza relativa al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale
- Ai sensi dell'art.50 comma 5 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, per le spese riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento di analoga natura già di massima autorizzate, la registrazione degli impegni può essere effettuata: una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche
- Ai sensi dell'art.51 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, qualora l'impegno ecceda la somma stanziata sul relativo capitolo di bilancio, o sia da imputare a capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza: non si può procedere all'apposizione del visto
- Ai sensi dell'art.51 comma 4 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, nei casi di annullamento degli atti presupposti dell'impegno: ne deve essere data immediata comunicazione alla struttura preposta alla Ragioneria per la cancellazione della registrazione
- Ai sensi dell'art.52 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, la liquidazione della spesa comporta: l'identificazione del creditore e la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto
- Ai sensi dell'art.52 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, a chi spetta la predisposizione e l'adozione degli atti per la liquidazione di ciascuna spesa? Al dirigente responsabile della competente struttura amministrativa regionale
- Ai sensi dell'art.7 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 il documento annuale di programmazione viene presentato: dalla Giunta al Consiglio
- Ai sensi dell'art.7 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 il documento annuale di programmazione viene presentato: entro il 31 agosto di ogni anno
- Ai sensi dell'art.7 comma 4 della LEGGE REGIONALE N.4/2002 il documento annuale di programmazione contiene: una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione ed una valutazione degli andamenti dell'economia regionale
- Ai sensi dell'art.73 bis comma 4 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, da chi è esercitata la funzione di agente contabile? Dai dipendenti regionali
- Ai sensi dell'art.73 bis comma 5 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, l'agente contabile deve presentare il conto di gestione alla Regione per il tramite: del responsabile di procedimento
- Ai sensi dell'art.73 bis comma 7 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, qualora, a seguito delle verifiche di corrispondenza tra resa del conto e scritture contabili svolte dal responsabile del procedimento incaricato e responsabile della verifica contabile emergessero delle differenze: lo stesso responsabile del procedimento comunicherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione e riscontro entro 15 giorni
- Ai sensi dell'art.73 bis della LEGGE REGIONALE N.4/2002, chi è l'agente contabile? è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro, di valori o beni di proprietà della Regione Molise
- Ai sensi dell'art.73 ter comma 3 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, le scritture ed ogni altra documentazione riguardante le operazioni di maneggio di denaro pubblico devono essere conservate: per il periodo di tempo necessario al compimento dei termini di prescrizione e messe a disposizione degli Organi di controllo sia interni che esterni
- Ai sensi dell'art.8 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, la Giunta Regionale adotta: ogni anno, un "atto di indirizzo"
- Ai sensi dell'art.9 comma 1 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, la Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale, la proposta di legge di approvazione del bilancio e, in allegato, il bilancio pluriennale: entro il 15 ottobre di ogni anno
- Ai sensi dell'art.9 comma 2 della LEGGE REGIONALE N.4/2002, il Consiglio Regionale adotta, nell'ordine, la legge finanziaria e la legge di approvazione del bilancio annuale: entro il 31 dicembre