Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCA
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- Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto degli obblighi di acquisizione, conservazione e comunicazione dei dati al punto di contatto centrale
- Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
- Gli elementi acquisiti nell' attività antiriciclaggio: A mente dell'art. 9, comma 9, del novellato D. Lgs. 231/2007 possono essere direttamente utilizzati a fini fiscali
- Gli esiti investigativi degli sviluppi delle segnalazioni di operazioni sospette vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica, anche direttamente, al segnalante
- Gli istituti di istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della Sanità, possono essere autorizzati a detenere sostanze stupefacenti o psicotrope? Si ma solo ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, per come stabilito dall'art. 49 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono stati introdotti per la prima volta nel nostro sistema con il recepimento della III Direttiva, ad opera del: D. Lgs. 231/2007
- Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo: cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione
- Gli operatori finanziari di cui all'art. 3 d.lgs. 231/2007 sono soggetti alla vigilanza esclusiva della GdF? No
- Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° Cpv C.P.