Elenco in ordine alfabetico delle domande di Pubblico impiego
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- Per accedere agli impieghi pubblici si applicano gli stessi criteri per l'assunzione obbligatoria delle cosiddette "categorie protette" previste per il settore privato: nei limiti di legge
- Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal d.lgs. 165 del 2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, il rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970, comporta la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, la condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi, comporta la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza, comporta la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 3, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, la negligenza o l'insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001, comportano la sanzione disciplinare: Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, le manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970, comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, l'ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori, comporta la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio, comporta la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 4, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, gli atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona, comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per espressa previsione di cui al co. 8, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, gli alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per espressa previsione di cui al co. 8, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione comportano la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per espressa previsione di cui al co. 8, art. 72 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, l'occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati comporta la sanzione disciplinare: Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per espressa previsione di cui l'art. 48 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente non in prova assente per malattia: Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, gli alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, il rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge n. 300/1970: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, la condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, la negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le assenze ingiustificate, fino a due, dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori: Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio: Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate deceduto nell'espletamento del servizio le assunzioni avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.): per chiamata diretta nominativa
- Per il disposto dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.: bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese
- Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. (co. 1, art. 36, TUPI): Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni (co. 1, art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni (co. 1, art. 36, tupi): Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste all'art. 35
- Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale: il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
- Per le Pubbliche Amministrazioni chi svolge attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? L'ARAN
- Per le Pubbliche Amministrazioni qual è l'organismo preposto alla negoziazione dei contratti collettivi (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? L'ARAN
- Può essere ammesso all'impiego nella pubblica amministrazione un soggetto che sia stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione? No
- Può rilevare ai fini del licenziamento disciplinare ex art. 55 quater D.lgs.n. 165/2001 ss.mm.ii.: la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui