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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Societa partecipazione pubblica

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Nei limiti dettati dalla norma, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per la produzione di un servizio di interesse generale?   Si, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi
Nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamata all'interno del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato:   emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)
Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, come previsto dall'art. 7 del Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la scelta di questi ultimi avviene:   con procedure di evidenza pubblica, a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Nel caso in cui una pubblica amministrazione è tacciata di agire in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamata all'interno del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), la pubblica amministrazione in questione:   ha tempo per conformarsi nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di acquistare partecipazioni di una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:   alla Corte dei conti, a fini conoscitivi
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di acquistare partecipazioni di una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:   all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i suoi poteri
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di partecipare ad una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di costituzione della società:   all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i suoi poteri
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di partecipare ad una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di costituzione della società:   alla Corte dei conti, a fini conoscitivi
Nel rispetto della disciplina europea, secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 9-bis del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete:   anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica
Nelle società a controllo pubblico ciascuna amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale?   Si, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del c.c., indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti:   non può essere affidata al collegio sindacale, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)
Nelle società per azioni a controllo pubblico, secondo D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti:   non può essere affidata al collegio sindacale