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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto penale

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Nei reati contro la pubblica amministrazione che cosa caratterizza il dolo?   La previsione e la volontà dell'evento
Nel caso di rifiuto di atti d'ufficio, l'art. 328 del codice penale:   mira a sanzionare l'inerzia dei pubblici uffici
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., la vittima è costretta a dare o promettere indebitamente:   Denaro o altra utilità
Nel delitto di concussione dopo la riforma di cui alla L. 6.11.2012, n. 190, costituisce la sola condotta con cui può essere consumato il delitto:   La costrizione
Nel delitto di peculato, (art. 314 del Codice penale), è giuridicamente corretto affermare che:   presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui
Nel delitto di peculato, (art. 314 del Codice penale), è giuridicamente corretto affermare che:   presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui
Nel reato di abuso d'ufficio, di cui al dispositivo dell'art. 323 del c.p., soggetto attivo è:   il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
Nel reato di cui all'art. 328 codice penale, soggetto attivo è:   Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
Nel reato di malversazione ai danni dello Stato, soggetto attivo è:   Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione
Nel reato di traffico di influenze illecite se il soggetto attivo del reato è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio:   La pena è aumentata
Nel vigente ordinamento penale italiano la tutela contro i fatti di peculato è data da tre fattispecie: peculato comune (art. 314, 1° co), peculato d'uso (art. 314, 2° co), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316). Si configura peculato comune (art. 314, 1° co) quando:   Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria
Nel vigente ordinamento penale italiano la tutela contro i fatti di peculato è data da tre fattispecie: peculato comune (art. 314, 1° co), peculato d'uso (art. 314, 2° co), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316). Si configura peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) quando:   Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità
Nel vigente ordinamento penale italiano la tutela contro i fatti di peculato è data da tre fattispecie: peculato comune (art. 314, 1° co), peculato d'uso (art. 314, 2° co), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316). Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, si configura:   Peculato comune
Nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, il delitto di concussione è compreso nei delitti:   dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
Nell'ambito del diritto penale, quando un pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle funzioni, rivela notizie di ufficio le quali devono rimanere segrete, sta commettendo il delitto di:   rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio, ai sensi dell'art. 326 c.p.
Nell'ambito del reato di peculato d'uso, di cui al dispositivo dell'art. 314, comma 2 del c.p., è prevista la reclusione come pena per chi risulta colpevole?   Sì, al colpevole è applicata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
Nell'ambito del reato di peculato, di cui al dispositivo dell'art. 314 del c.p., il denaro e i beni mobili:   devono necessariamente essere altrui, ossia non appartenere al soggetto attivo, né essere oggetto di diritto reale come di qualsiasi altro diritto che gli attribuisca una disponibilità delle cose
Non è elemento costitutivo del delitto di peculato [articolo 314 C.P.]:   l'abuso della qualità o dei poteri