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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUY

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La Commissione (art. 325 TFUE):   in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini della lotta contro la frode.
La PAC interviene:   tutte le altre risposte sono corrette
La politica agricola comune si fonda su due pilastri. Il primo comprende i pagamenti diretti e le misure di sostegno al mercato, mentre il secondo pilastro agisce per lo sviluppo del settore agricolo legato alla ricerca dell'equilibrio territoriale, ambientale e climatico ed è?   cofinanziato dagli Stati membri e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione come è sancito?   all'art. 26 del TUE.
La UE sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, sostiene le comunità costiere nella diversificazione delle economie e finanzia progetti per creare nuovi posti di lavoro nelle regioni costiere europee attraverso:   Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
L'Alto Rappresentante è tenuto a consultare regolarmente il Parlamento Europeo sui principali aspetti della PESC e le principali scelte fatte in tale ambito e a informare l'Istituzione sull'evoluzione della politica in forza a quanto disposto?   dall'articolo 36 TUE.
Le finalità della "politica agricola comune" sono stabilite:   dall'art. 39 TFUE.
Le finalità della politica agricola comune, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del TFUE, sono:   assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.
Le finalità della politica agricola comune, quali specificate all'art. 39, comma 1, del TFUE, sono:   stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
Le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione (art. 325 TFUE) sono adottate:   dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti.
Le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli (art. 38 TFUE):   salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 TFUE inclusi.
Le tipologie di pesca marittima, ai fini amministrativi, sono:   Tre: pesca costiera, pesca d'altura e pesca oltre gli stretti