Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il distributore che non ottemperi al provvedimento emanato dall'autorità di vigilanza, a seguito di accertamento, di ritiro o richiamo dal mercato di giocattoli pericolosi, è punito: con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2 del Decreto legislativo 11 aprile 2011,n. 54 è sanzionato: con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera al provvedimento di divieto dell'autorità di vigilanza di immissione di un giocattolo, con marcatura CE irregolare, sul mercato è soggetto: Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, ex-art. 10 D.Lgs. n. 54/2011, è soggetto: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, si profilano vari reati di natura penale: Art. 2598 c.c.: Atti di concorrenza sleale
- Secondo un orientamento costante assunto dalla giurisprudenza, i reati di cui all'art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - possono concorrere con il reato ex- art. 648 c.p. - ricettazione Vero
- Sono considerati prodotti di origine italiana, in base alla normativa unionale sull'origine: I prodotti realizzati sul territorio nazionale utilizzando esclusivamente componenti di origine italiana ed inviati all'estero per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati, che non subiscano nello stabilimento estero una trasformazione sostanziale
- Sono soggetti all'obbligo di etichettatura specifica per prodotti pericolosi: Tutti i prodotti immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza riconosciuta pericolosa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 52/1997
- Sul piano contrattuale e commerciale, in caso di prodotti non a norma, il rapporto di compravendita; È nullo ai sensi dell'art. 1418 del c.c.