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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI

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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il distributore che non ottemperi al provvedimento emanato dall'autorità di vigilanza, a seguito di accertamento, di ritiro o richiamo dal mercato di giocattoli pericolosi, è punito:   con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2 del Decreto legislativo 11 aprile 2011,n. 54 è sanzionato:   con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, è soggetto   alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera al provvedimento di divieto dell'autorità di vigilanza di immissione di un giocattolo, con marcatura CE irregolare, sul mercato è soggetto:   Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto:   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, ex-art. 10 D.Lgs. n. 54/2011, è soggetto:   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, si profilano vari reati di natura penale:   Art. 2598 c.c.: Atti di concorrenza sleale
Secondo un orientamento costante assunto dalla giurisprudenza, i reati di cui all'art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - possono concorrere con il reato ex- art. 648 c.p. - ricettazione   Vero
Sono considerati prodotti di origine italiana, in base alla normativa unionale sull'origine:   I prodotti realizzati sul territorio nazionale utilizzando esclusivamente componenti di origine italiana ed inviati all'estero per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati, che non subiscano nello stabilimento estero una trasformazione sostanziale
Sono soggetti all'obbligo di etichettatura specifica per prodotti pericolosi:   Tutti i prodotti immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza riconosciuta pericolosa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 52/1997
Sul piano contrattuale e commerciale, in caso di prodotti non a norma, il rapporto di compravendita;   È nullo ai sensi dell'art. 1418 del c.c.