Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto civile e commerciale
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- Da chi deve essere fatta la levata del protesto dell’assegno bancario? Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal segretario comunale. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto
- Da cosa dipende l’efficacia delle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti nei confronti dell’altro? Dal fatto che al momento della conclusione del contratto l’altro contraente le ha conosciute o le avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
- Dal giorno della dichiarazione di fallimento è’ possibile iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante il fallimento No, salvo diversa disposizione di legge
- Dalla data della domanda di risoluzione, la parte inadempiente Non può più adempiere la propria obbligazione.
- Dichiarato il fallimento nei confronti di chi spiega effetti l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente? Nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda
- Dichiarato il fallimento non sono soggette ad azione revocatoria Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
- Dichiarato il fallimento non sono soggetti ad azione revocatoria Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado
- Dichiarato il fallimento non sono soggetti ad azione revocatoria Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile
- Dichiarato il fallimento non sono soggetti ad azione revocatoria I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
- Dichiarato il fallimento non sono soggetti ad azione revocatoria I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso
- Dichiarato il fallimento possono essere soggetti ad azione revocatoria, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso
- Dichiarato il fallimento possono essere soggetti ad azione revocatoria, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
- Dichiarato il fallimento possono essere soggetti ad azione revocatoria, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti
- Dichiarato il fallimento possono essere soggetti ad azione revocatoria, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti
- Dichiarato il fallimento, come devono essere effettuate le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione? Sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati
- Dichiarato il fallimento, come si propone la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili? Con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo
- Dichiarato il fallimento, cosa accade se il curatore subentra nei contratti ad esecuzione continuata o periodica? Il curatore deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati
- Dopo l’estinzione di una società in nome collettivo, le scritture contabili devono essere conservate Per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese
- Dopo la cancellazione di una società di capitali dal registro delle Imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti Nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi
- Dopo la dichiarazione di fallimento Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori
- Dopo la dichiarazione di fallimento Sono inefficaci, rispetto ai creditori, i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento
- Dove ha luogo l’apertura della successione mortis causa? Nel luogo dell’ultimo domicilio del de cuius.
- Dove può essere pagabile l'assegno bancario? Al domicilio di un terzo sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere
- Dove può essere pagata la cambiale? Sia al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo