Elenco in ordine alfabetico delle domande di Codice amministrazione digitale
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- A chi si riferisce l'art. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., quando dispone che essi "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale"? A Stato, regioni e autonomie locali
- A norma del d.lgs. 82/2005, a quanti soggetti può essere riferita una firma digitale? Uno solo
- A norma del d.lgs. 82/2005, il domicilio digitale è: valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale
- A norma del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico reca tutte le seguenti indicazioni, TRANNE una; quale? L'indicazione del titolare dell'iniziativa del procedimento
- A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il fascicolo informatico garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato da tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati? Sì, deve garantirlo
- A norma del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi: utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- A norma del d.lgs. 82/2005, se si trasmettono documenti a una Pubblica Amministrazione con mezzo telematico o informatico, occorre una successiva trasmissione del documento originale? No, non occorre
- A norma del disposto di cui all'art. 12 del CAD, le p.a. nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di: Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione
- A norma dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 82/2005, le copie di un documento informatico, riprodotte su diversi tipi di supporto, sono valide a tutti gli effetti di legge? Sì, se conformi alle vigenti regole tecniche
- A norma dell'art. 23-bis del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sono ammessi duplicati informatici di documenti informatici? Sì, e hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida
- A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti informatici? Sì, e hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida
- A norma dell'art. 23-ter del CAD, gli atti formati dalle p.a. con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono: Informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge
- A norma dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi: utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- A norma dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta: se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza
- A norma dell'art. 45 comma 1 del d.lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta: se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza
- A norma dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il documento informatico trasmesso per via telematica s'intende consegnato al destinatario se: reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore
- A norma dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario: se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore
- A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale sono adottate: dall'Agenzia per l'Italia digitale
- A norma dell'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), il Responsabile della transizione digitale: all'interno di ogni Pubblica Amministrazione è costituito da un unico ufficio dirigenziale generale
- A norma dell'articolo 47, comma 1 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni mediante la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento amministrativo: una volta che se ne sia verificata la provenienza
- A norma di quanto dispone l'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale in merito alla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici è corretto affermare che: la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida
- A norma di quanto dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica: Sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato
- Agli effetti del CAD, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni (art. 49, comma 2, CAD): Di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario
- Ai fine del CAD come si definisce un qualsiasi servizio di una PA fruibile a distanza per via elettronica? Servizio in rete o on-line
- Ai fine del CAD il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari corrisponde a: Copia informatica di documento informatico
- Ai fine del CAD un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi è denominato: Formato aperto
- Ai fine del CAD, il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, corrisponde a: Copia informatica di documento analogico
- Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto corrisponde a: Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
- Ai fini del Codice dell'Amministrazione Digitale un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato è denominato: Domicilio digitale
- Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati: originali non unici
- Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e s.m.i., quali documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico o informatico? Tutti i documenti
- Ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, la funzione di programmazione e coordinamento delle attività delle Amministrazioni Pubbliche per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è svolta: dall'Agenzia per l'Italia digitale
- Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del medesimo Codice: si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico
- Ai sensi del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è il documento analogico? La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la definizione "rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" si riferisce: al documento analogico
- Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, cosa è l'AgID? L'Agenzia per l'Italia digitale
- Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il documento informatico è: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, la posta elettronica certificata è: Un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
- Ai sensi del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni elettroniche trasmesse a un domicilio digitale eletto come speciale per determinati atti o affari: producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che la legge disponga diversamente
- Ai sensi del d.lgs. 82/2005, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali: promuovono le intese e gli accordi e adottano gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale
- Ai sensi del d.lgs. 82/2005, si intende per "formato aperto": un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
- Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., com'è definito il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni? Carta nazionale dei servizi
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è la copia informatica di un documento analogico? Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cosa s'intende per carta nazionale dei servizi? Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica viene definita: titolare di firma elettronica
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., per "documento informatico" si intende: Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., per documento analogico si intende: La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., sono denominati originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che cos'è il documento informatico? Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., che cos'è la copia informatica di un documento analogico? Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
- Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la posta elettronica certificata è: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
- Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, per "documento analogico" si intende la rappresentazione: non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per "interoperabilità": La caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi
- Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. 82/2005, si intende per "carta nazionale dei servizi" il documento rilasciato: su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
- Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 82/2005, la programmazione e il coordinamento delle attività delle Amministrazioni per l'uso delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione spettano: all'Agenzia per l'Italia Digitale
- Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., chi riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del codice dell'amministrazione digitale? Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
- Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., quali soggetti assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale? Stato, regioni e autonomie locali
- Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice amministrazione digitale) il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 CC: quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o è formato previa identificazione elettronica del suo autore
- Ai sensi dell'art. 23-ter, c.3 del DLgs 82/2005 le copie su supporto informatico di documenti formati dalla P.A. in origine su supporto analogico, ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte: se la loro conformità all'originale è attestata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata nel rispetto delle Linee guida
- Ai sensi dell'art. 24 del CAD, la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca: A un solo soggetto e al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata
- Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico scaduto: equivale a mancata sottoscrizione
- Ai sensi dell'art. 34, co. 1-bis, del CAD, le p.a. possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: Anche affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti
- Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale): le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici
- Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, che cosa formano le pubbliche amministrazioni formano ? Gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida
- Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico: raccoglie gli atti, i documenti e i dati di un procedimento amministrativo da chiunque formati
- Ai sensi dell'art. 41, co. 2-bis, del CAD, il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato e alimentato di norma: Da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati
- Ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005, le linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità e l'utilizzo del fascicolo informatico sono dettate: dall'Agenzia per l'Italia Digitale
- Ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione è: discrezionale; viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici
- Ai sensi dell'art. 43, co. 3, del CAD, i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti: Anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida
- Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di: autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida
- Ai sensi dell'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, deve essere seguita da quella del documento originale? No, se soddisfano il requisito della forma scritta
- Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.ii., quali documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico o informatico? Tutti i documenti, e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
- Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, i documenti da chiunque trasmessi a una Pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico: soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, laddove il mezzo di trasmissione risulti idoneo ad accertarne la provenienza
- Ai sensi dell'art. 45, co. 1 del CAD, i documenti trasmessi da un soggetto giuridico a una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza: Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
- Ai sensi dell'art. 45, co. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, i documenti trasmessi da un soggetto giuridico a una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza: Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
- Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida: sono opponibili ai terzi se conformi alle relative regole tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale
- Ai sensi dell'art. 5-bis, CAD, la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene: Esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs 82/2005 (c.d. Codice dell'amm.ne digitale) l'indice nazionale dei domicili digitali INI - PEC è stato istituito: alfine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazione e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra Pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti in modalità telematica
- Ai sensi dell'art. 6, c. 1 quater del D.Lgs. 82/2005 le PP.AA, i gestori di servizi pubblici e le società in controllo pubblico possono notificare a mezzo PEC: i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del R.D. 639/1910
- Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, l'INI-PEC è istituito presso: il Ministero per lo Sviluppo Economico
- Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, nell'INI-PEC sono contenuti i domicili digitali: delle imprese e dei soggetti iscritti a ordini e collegi professionali
- Ai sensi dell'art. 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, è consentito l'utilizzo dei domicili digitali contenuti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo? Sì, in presenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo
- Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, l'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di __________, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale. trenta giorni
- Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le regole tecniche per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale sono dettate in conformità: ai requisiti tecnici di accessibilità
- Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 (CAD), quale tra questi è uno dei principi su cui si basa la realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)? Sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Ai sensi dell'art. 8-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. mettono a disposizione degli utenti: connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID
- Ai sensi dell'art. 8-bis del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione degli utenti: connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID
- Ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 82/2005, l'identificativo del fascicolo informatico: è apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema pubblico di ricerca documentale
- Ai sensi dell'articolo 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, la consultazione online dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato: è consentita a chiunque, senza necessità di autenticazione
- Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, le p.a., nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato (art. 13-bis, CAD): Dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica e acquisito il parere della Conferenza unificata