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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Pubblico impiego

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La falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, sono puniti, ex art. 55 quater d.lgs. 165/2001:   con il licenziamento senza preavviso
La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile:   l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
L'assenza del pubblico dipendente priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, è punita:   con il licenziamento con preavviso
Le falsità documentali o dichiarative commesse dal pubblico dipendente ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera, sono punite:   con il licenziamento senza preavviso
Le norme del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si applicano:   a tutti i dipendenti pubblici nonché al personale delle categorie sottratte alla privatizzazione, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti