Elenco in ordine alfabetico delle domande di Pubblico impiego
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- La falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, sono puniti, ex art. 55 quater d.lgs. 165/2001: con il licenziamento senza preavviso
- La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile: l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare
- L'assenza del pubblico dipendente priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, è punita: con il licenziamento con preavviso
- Le falsità documentali o dichiarative commesse dal pubblico dipendente ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera, sono punite: con il licenziamento senza preavviso
- Le norme del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si applicano: a tutti i dipendenti pubblici nonché al personale delle categorie sottratte alla privatizzazione, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti