Elenco in ordine alfabetico delle domande di Servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE
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- A chi spetta l'amministrazione del FSE? Alla Commissione europea
- Ai sensi del Regolamento UE N. 1304/2013, al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE, gli Stati membri sostengono: la cooperazione transnazionale
- Ai sensi della normativa vigente per il periodo 2021-2027, sono ammessi al sostegno del FSE Plus contro la deprivazione materiale: I costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari
- Ai sensi dell'Allegato 3 alla DGR 1555/2020, nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell'Unione europea saranno orientati a raggiungere cinque obiettivi principali, tra cui: Un'Europa più verde, mediante la transizione verso un'energia pulita, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi
- Ai sensi dell'art. 1 reg. (UE) 2021/1058, quali sono i due obiettivi nei quali si articola il FESR? Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e cooperazione territoriale europea
- Ai sensi dell'art. 112 reg. (UE) 2021/1060 il tasso di cofinanziamento minimo per l'obiettivo FESR «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è pari: al 40% per le Regioni più sviluppate
- Ai sensi dell'art. 19 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1057, il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale come può essere impiegato? Solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, affinché i contributi in natura, afferenti all'operazione da finanziare, rientrino tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione), deve essere soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che: consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, affinché i contributi in natura, afferenti all'operazione da finanziare, rientrino tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione), deve essere soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che: il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, affinché i contributi in natura, afferenti all'operazione da finanziare, rientrino tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione), deve essere soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che, in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore: sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, affinché il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali possa rientrare tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione): il costo dell'ammortamento deve essere calcolato conformemente alla normativa vigente e tale costo deve riferirsi esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, affinché il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali possa rientrare tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi FESR, FSE e Fondo di coesione, deve essere soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che il costo dell'ammortamento sia: calcolato conformemente alla normativa vigente
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, affinché il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali possa rientrare tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione), deve essere soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che tale costo si riferisca: esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, i contributi in natura, afferenti all'operazione da finanziare, rientrano tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione)? Sì, purché siano soddisfatte certe condizioni
- Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali rientra tra le spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione)? Sì, se sono soddisfatte certe condizioni
- Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, NON sono mai spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione): le penali
- Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008, NON sono mai spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione): le perdite di cambio
- Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 196/2008, NON sono mai spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE e Fondo di coesione): le ammende
- Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ è attuato: In regime di gestione concorrente e in regime di gestione diretta e indiretta
- Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l'FSE sostiene priorità d'intervento legate ad alcuni degli OT di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
- Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l'FSE sostiene priorità d'intervento legate ad alcuni degli OT di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
- Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l'FSE sostiene priorità d'intervento legate ad alcuni degli OT di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
- Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013 l'FSE sostiene priorità d'intervento legate ad alcuni degli OT di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui: Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
- Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2021/1057, a proposito della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, la Commissione è assistita, in base a quanto istituito dall'art. 163 TFUE: Dal comitato FSE+
- Ai sensi dell'art.20 co.1 del Regolamento (UE) N.1304/2013 e ss.mm.ii., garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. i beneficiari
- Ai sensi dell'art.5 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra gli obiettivi strategici sostenuti dal FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, vi è un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e ntelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)? Si
- Ai sensi dell'art.7 co.4 del Regolamento (UE) 2021/1057, gli Stati membri assegnano almeno il_____delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale. 25%
- Ai sensi dell'art.7 co.5 del Regolamento (UE) 2021/1057,gli Stati membri assegnano almeno il ____ delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti. 3%
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (F5E-h), nel paragrafo 13 si precisa che il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione: E di potenziare la mobilità dei lavoratori
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 10 riporta che alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno che l'obiettivo "migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione" non sia attuato solo in regime di gestione concorrente nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, ma anche, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione: In regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito della componente EaSI
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 11 si precisa che il suindicato regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del FSE+, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso: Della procedura annuale di bilancio
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 13 si precisa che il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro in particolare: Dei giovani
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 3 si ricorda che mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, il FSE+ dovrebbe contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 30 settembre 2020, dal titolo: Spazio europeo dell'istruzione
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 3 si ricorda che mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, il FSE+ dovrebbe contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo: Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 3 si ricorda che mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, il FSE+ dovrebbe contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo: Una nuova agenda per le competenze per l'Europa
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 4 si ricordano gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, per cui il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'OSS 4: Promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 4 si ricordano gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, per cui il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'OSS 1: Eliminando le forme estreme di povertà
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nel paragrafo 4 si ricordano gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, per cui il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'OSS 10: Riducendo le disuguaglianze
- Ai sensi delle considerazioni del Regolamento (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo sociale europeo, il punto 5 ricorda che uno degli obiettivi del Fse dovrebbe essere il miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, in particolare sostenendo le attività. Eures