Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto del lavoro e legislazione sociale
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- Dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, salvo eccezioni, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 7). Un anno
- Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che il datore di lavoro, che intenda variare in aumento la prestazione o collocarla diversamente deve dare al lavoratore: Un preavviso di almeno due giorni lavorativi
- Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata complessiva di un contratto a tempo determinato comprese l'eventuale proroga o rinnovo non può essere superiore: A ventiquattro mesi
- Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata complessiva di un contratto a tempo determinato non può essere superiore: A dodici mesi estensibili a ventiquattro, in casi limiti
- Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata di un contratto a tempo determinato non può essere superiore: A dodici mesi, estensibili a ventiquattro in casi limitati
- Dispone la legge n. 104/1992 che la situazione di handicap assume connotazione di gravità: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione
- Dispone la legge n. 428/1990, che quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 c.c., un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento: Almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento
- Dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 23/2015 che nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore dello stesso D.lgs, integri il requisito occupazionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data: È disciplinato dalle disposizioni del citato decreto
- Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo ordinario è previsto per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti? 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo ordinario è previsto per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile? 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo ordinario è previsto per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei? 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo ordinario è previsto per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti? 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo ordinario è previsto per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti? 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Dispone l'art. 13, del D.Lgs. n. 148/2015, che a carico delle imprese cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, è previsto un contributo con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata. Quale contributo ordinario è previsto per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti? 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- Dispone l'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito: Con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000 e in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo
- Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. Quali sono le ragioni giustificatrici per la stipulazione di un contratto a termine di durata massima di 12 mesi? Nessuna ragione; tale contratto a termine può essere stipulato liberamente senza la necessità di alcuna causale
- Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare: Ventiquattro mesi
- Dispone l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 che con la pronuncia di dichiarazione della nullità del licenziamento il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali? Si, per il medesimo periodo
- Dispone l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 che con la pronuncia di dichiarazione della nullità del licenziamento perchè discriminatorio il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore: A cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
- Dispone l'art. 2 della L. n. 146/1990 che il tentativo preventivo di conciliazione si può svolgere, se lo sciopero ha rilievo locale: Presso la Prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte
- Dispone l'art. 2 della L. n. 146/1990, che le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste da accordi o contratti collettivi, da esperire prima della proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono: Obbligatorie per entrambe le parti
- Dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque: Per un massimo di quattro volte
- Dispone l'art. 2121 del c.c. che l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 c.c. deve calcolarsi: Computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o al prodotto ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese
- Dispone l'art. 2121 del c.c. che l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 c.c., se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, deve essere determinata: Sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato
- Dispone l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2001, che nel caso di affidamento di minore, il congedo di maternità può essere fruito... Entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi
- Dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione: Non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
- Dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, che salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari: A 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità
- Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che: Qualora comporti un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive
- Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al distacco che: Qualora comporti un mutamento di mansioni esso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato
- Dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 che per tutta la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività: Nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
- Dispone l'art. 33 della legge 104/1992 che, il lavoratore rientrante tra i soggetti di cui al co. 3 dello stesso ha diritto: A scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
- Dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2015, che nel contratto di somministrazione di lavoro sono a carico del somministratore: Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali
- Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali: Degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
- Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, che nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS, la NASpI: È pari al 75% della retribuzione mensile
- Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 che il Ministero del lavoro rilascia, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nell'apposito albo. Decorsi due anni,: Su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta; decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata
- Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che la durata massima settimanale dell'orario di lavoro: È determinata dai contratti collettivi, che devono rispettare il limite delle 48 ore per periodo di sette giorni, da calcolarsi non settimana per settimana, bensì come media in un arco temporale non superiore di norma a 4 mesi, limite temporale che può essere elevato dalla contrattazione collettiva fino a 12 mesi
- Dispone l'art. 5 della L. n. 339/1958 che il lavoratore domestico, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova: Va computato a tutti gli effetti dell'anzianità
- Dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966, che l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore: Può essere presentata con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la sua volontà
- Dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, che ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo: Ogni 24 ore
- Dispone l'art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, che ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
- Dispone l'art. 7, del D.Lgs. n. 66/2003, che ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero: Salvo le eccezioni espressamente previste, deve essere fruito in modo consecutivo
- Dispone l'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 che sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso... Gli Ispettorati territoriali del lavoro
- Dispone l'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003 che la procedura di certificazione del contratto di lavoro è volontaria e consegue obbligatoriamente... A una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro
- Dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore. Come sono stabiliti normalmente le modalità e la durata delle pause? Dal CCNL
- Dispone l'art. 8 della legge n. 604/1966 che, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro: É tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità
- Durante il periodo di prova è possibile recedere dal contratto di lavoro? Sì, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità