Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto amministrativo e pubblico impiego
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- Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati: di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, gli alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, il rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge n. 300/1970: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, la condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, la negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le assenze ingiustificate, fino a due, dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, le manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori: Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001: Comporta la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio: Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- Per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, l'occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati: Comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
- Per obiettive esigenze di servizio e nel caso di vacanza di posto in organico, il lavoratore di una p.a. può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. A norma del disposto di cui all'art. 52, TUPI quanto affermato: È corretto, per non più di dodici mesi, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti in organico
- Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (art. 52, tupi): Per la durata dell'assenza, con esclusione dell'assenza per ferie
- Per quali finalità la legge 241/1990 prevede che l'Amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi? Per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
- Per quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi non è richiesta la motivazione? Atti a contenuto generale
- Perché possa garantirsi l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici (artt. 21 e 38, D.P.R. 445/2000): Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo
- Perfezione, efficacia, validità; il provvedimento amministrativo è efficace: Quando è idoneo a produrre effetti giuridici
- Perfezione, efficacia, validità; il provvedimento amministrativo può dirsi perfetto: Quando si è concluso il procedimento strumentale alla sua formazione
- Prevede il D.Lgs. n. 165/2001 che i soggetti privati che intendano conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente. Entro quanto tempo dalla richiesta di autorizzazione l'amministrazione deve pronunciarsi? Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa
- Procedure di conciliazione non obbligatoria possono essere disciplinate dai contratti collettivi (art. 55 TUPI)? Si, salvo i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento
- Proporre alle pp.aa. iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pp.aa. - Prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003. Indicare quale/quali, tra quelle citate, sono funzioni della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39-bis, TUPI). Entrambe
- Può rilevare ai fini del licenziamento disciplinare ex art. 55 quater D.lgs.n. 165/2001 ss.mm.ii.: la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui